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LE VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI

Le verifiche della Guardia di Finanza negli Studi

Accesso della GDF negli studi professionali: una analisi normativa e giurisprudenziale sulla scorta della recente sentenza della Corte di Cassazione n.6232/2015

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La Guardia di Finanza può sempre accedere all'interno degli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale, al fine di eseguire verifiche e ricerche ed assicurarsi l'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria. Ciò è possibile senza che sia necessaria l' acquisizione di alcuna previa autorizzazione scritta, in quanto agisce come polizia tributaria.
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è prescritta, invece, dall'art. 52 del decreto IVA, ai fini dell'accesso all'interno dei locali adibiti anche o esclusivamente all'abitazione del contribuente; in quest’ultimo caso, e non nel caso di locali adibiti ad uso promiscuo, è necessaria anche l’esistenza e l’esplicitazione di gravi indizi di violazioni.
La sentenza n. 6232 del 27 Marzo 2015 si inserisce nel solco giurisprudenziale consolidato.
IL CASO
Il titolare di una ditta individuale, assieme alla moglie, proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr della Sardegna che aveva confermato la legittimità di alcuni avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Tra i motivi di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1973 per la mancanza dell’autorizzazione preventiva del P.M. all’accesso della Guardia di finanza nei locali adiacenti a quelli in cui veniva esercitata l'attività commerciale ma adibiti ad abitazione.
Con altro motivo reclama la violazione dell’art. 32, comma 1, n .7) del D.P.R. n. 600 del 1973 ritenendo illegittima l’estensione del controllo ai conti correnti intestati ad un familiare in assenza della prova della correlazione tra le movimentazioni bancarie e l’attività del contribuente.
Infine, nel richiamare la violazione dei predetti articoli, il contribuente denuncia l’obbligatorietà del contraddittorio prodromico all’emanazione di qualsivoglia atto impositivo.

1) Accesso della GDF nei locali adibiti all'attività

L’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 disciplina le attività degli organi verificatori presso i locali dei contribuenti al fine di reperire documenti e altri mezzi di prova per l’accertamento dell’imposta evasa.
La disposizione è congegnata in modo da contemperare, anche in ossequio al principio di rango costituzionale di inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), l’interesse del Fisco alla repressione dei fenomeni evasivi con le garanzie previste a favore dei contribuenti. In particolare:
  1. per l’accesso effettuato in locali adibiti esclusivamente all’esercizio dell’attività commerciale o professionale, è sufficiente l’autorizzazione del capo dell’Ufficio da cui dipendono i verificatori che ne indichi lo scopo;
  2. per accedere ai locali ad uso “promiscuo” è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
  3. per l’accesso in locali diversi (ovvero destinati esclusivamente ad abitazione) l’autorizzazione del P.M. può essere richiesta e rilasciata soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme fiscali (cfr. Cass. 9611/2008).
Negli ultimi due casi quindi la necessità dell’autorizzazione del P.M. rappresenta la garanzia per il contribuente del rispetto dell’inviolabilità del domicilio; se però nel secondo caso l’autorizzazione rappresenta un mero adempimento procedimentale (pur sempre previsto a pena di nullità delle acquisizioni probatorie e del conseguente atto impositivo), per l’opportunità che l’accesso trovi pur sempre l’avallo dell’autorità giudiziaria, la sussistenza di gravi indizi di violazione della norma tributaria rappresenta un quid pluris rispetto all’autorizzazione, che diventa provvedimento valutativo (sindacabile da parte del giudice tributario: cfr. Cass. sent. n. 6836/2009 e SS.UU. n. 8062 del 1990) della ricorrenza nella fattispecie specifica dei presupposti giustificativi dell’ingresso nell’abitazione del contribuente.
Per quanto concerne la nozione di “uso promiscuo”, l’odierna pronuncia non ha fatto altro che ribadire principi ormai consolidati nell’ambito sia della giurisprudenza di legittimità che della prassi dell’Amministrazione Finanziaria (compreso Guardia di Finanza). (...)
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