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INFORTUNIO SPORTIVO: LA SOCIETÀ È RESPONSABILE?

Infortunio sportivo: la società è responsabile?

La Cassazione su un contenzioso tra giocatore di basket e società sportiva sottolinea che in questo caso il rischio di infortunio è quasi inevitabile

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Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione  lavoro n. 8297/2015  è evidente che "determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili da parte del datore di lavoro. Rispetto a detti lavori non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore abbia aggravato i rischi con comportamenti specifici, da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato".
IL CASO
Un giocatore di basket professionista, nel corso di una partita di pallacanestro subì un grave infortunio al tendine di Achille sinistro, a seguito del quale, dopo interventi chirurgici e tentativi di riabilitazione, si dovette ritirare dall'attività agonistica, per inabilità permanente.
In primo grado la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2087 cod. civ. nel confronti della società sportiva veniva respinta per non avere il lavoratore neppure esposto il comportamento datoriale che sarebbe stato fonte della responsabilità: le modalità del sinistro erano state descritte con la sola indicazione della lesione subita, che si sarebbe verificata "correndo durante un’azione di gioco" e quindi durante le normali modalità di esecuzione della prestazione sportiva.
In sede di appello l'atleta deduceva che, descrivendo il sinistro, aveva dato per presupposta la connaturata pericolosità dell'agonismo sportivo, riconosciuta e disciplinata dall'art. 7 L. n. 91/81, che contempla obblighi di sorveglianza sanitaria a carico della società sportiva; deduceva inoltre che la società aveva omesso di effettuare i dovuti controlli sanitari ed aveva consentito che egli continuasse a giocare nonostante la affermata degenerazione del tendine di Achille.
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado.
Il giocatore propone ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, sulla base del principio, secondo cui spetta al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza - suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica - necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva.
L'art. 2087 cc, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
 Infatti, va ricordato che la giurisprudenza maggioritaria di legittimità ritiene che la parte che subisce l'inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cc, è il datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - è tuttavia soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate.
In ogni caso, l'obbligo incombente ex art. 2087 cod. civ. sul datore di lavoro va parametrato alle particolarità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il detto lavoro deve svolgersi.

L'articolo continua dopo la pubblicità

 (PDF - 8 pagine)
 
 
Sommario
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c. e responsabilità oggettiva
 2. Orientamento giurisprudenziale
 IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
 

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