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1) Gli aspetti giuridici delle triangolazioni
- dichiara, in modo chiaro ed esplicito all’acquirente che il bene non è di sua proprietà, ma è di proprietà di un terzo e, contemporaneamente,
- si obbliga ad acquisire la proprietà del bene dal proprietario reale per poi trasferire la proprietà del bene all’acquirente.
- Extracomunitarie, nelle quali sono coinvolti soggetti non residenti nell’UE, oltre all’operatore italiano;
- Intracomunitarie, nelle quali sono coinvolti soggetti residenti nell’UE, oltre ovviamente all’operatore italiano.
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2) Le triangolazioni extracomunitarie
Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
- le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
- le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;
- le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.
- essenzialmente beni ceduti (non servizi, trattati eventualmente per analogia nell’art. 9, d.P.R. 633/1972, oppure dagli artt. Da 7-ter a 7-septies d.P.R. 633/1972);
- operazioni dove sono coinvolti, oltre all’operatore italiano, anche uno o più soggetti non residenti nel Territorio italiano.