1) Come viene determinato il compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento
- un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso determinato ai sensi delle norme citate del D.M. 202/2014 ed
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari del gestore della crisi nominato dall'organismo, vale a dire quelli dei soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 (per esempio, i consulenti tecnici) (commi 2° e 3° dell'art. 14 del Decreto citato). Ovviamente queste s pese vive devono essere necessarie allo svolgimento della procedura.
Il 4° comma dell'art. 14 prevede poi che tutte le soglie numeriche (di solito indicate in percentuale) indicate negli artt. da 14 a 18 non sono vincolanti per la liquidazione, cioè per la quantificazione del compenso da parte dell'organismo.
Questa norma è accettabile ed opportuna per le soglie minime, per venire incontro al debitore – cliente che ha quasi certamente difficoltà a pagare, ma non lo è per quelle massime perché tale soggetto potrebbe vedersi gravato anche di un compenso e di un rimborso per le spese generali ingiustificatamente oneroso.
La possibilità di chiedere un compenso ed un rimborso oltre le percentuali massime indicate nel Decreto dovrebbe essere evitata, secondo noi, dal fatto che, se il debitore – cliente non è d'accordo, a norma del 1° comma dell'art. 14, si applicano le norme, quindi le soglie percentuali, degli artt. da 14 a 18 (soprattutto dell'art. 16). Sarebbe però opportuno modificare l'art. 14 precisando che le soglie massime citate possono essere derogate solo col consenso del debitore, dato che la sua formulazione attuale ci sembra che possa essere interpretata anche in senso contrario a quello da noi auspicato.
Infine, facciamo notare che la nostra interpretazione rende il calcolo del compenso dell'organismo per le procedure paraconcorsuali di cui alla Legge 3/2012 omogeneo a quello del compenso del curatore fallimentare o del commissario giudiziale per le procedure del fallimento e del concordato per le quali, ai sensi dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012, la percentuale massima per il calcolo del compenso non può essere superata.
Per la determinazione del compenso dell'organismo, cioè per posizionarsi nell'intervallo fra la percentuale minima e quella massima che esamineremo tra poco, si deve tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine (rapidità) con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge, della complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esecuzione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
E' ammesso il pagamento di acconti sul compenso finale (art. 15).
I parametri per la determinazione del compenso dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, anche per l'opera da esso prestata successivamente all'omologazione dell'accordo di composizione o del piano del consumatore da parte del Giudice, sono definiti dall'art. 16, 1° comma, del D.M. 202/2014 che stabilisce che nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni del debitore il compenso è calcolato sulla base di:
- una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni compresa tra quelle di cui al comma 1° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 sui compensi dei curatori fallimentari, vale a dire:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro; - una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore compresa tra quelle di cui al comma 2° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 cioè una percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Le due componenti, ovviamente, si sommano per il calcolo del totale del compenso.
All'organismo di composizione non si applica il comma 1° dell'art. 4 del D.M. 30/2012 che prevede che il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore a 811,35 Euro.
Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui non vi sono forme di liquidazione dei beni del debitore, il calcolo del compenso dell'organismo si effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate però all'attivo ed al passivo risultanti dall'accordo o dal piano omologati dal Giudice.
2) Come viene determinato il compenso per il liquidatore
Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori oppure nel caso di conversione di una procedura di composizione della crisi (accordo di composizione o piano del consumatore) in una di liquidazione del patrimonio, il compenso unico si calcola con le stesse percentuali applicate all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato ed è ripartito fra i liquidatori o fra l'organismo e il liquidatore (o i liquidatori, se se ne sono succeduti più di uno) secondo criteri di proporzionalità sulla base, riteniamo, (del valore) dell'opera prestata (art. 18). La stessa regola vale nelle procedure di accordo di composizione o di piano del consumatore quando in esse si sono succeduti più organismi e sia che siano stati nominati dei liquidatori dei beni, sia che non lo siano stati (art. 17).
Al fine di calcolare il valore dell'opera prestata da ciascuno di questi soggetti riteniamo che l'unico criterio possibile sia quello di fare riferimento alle tariffe professionali, in primo luogo quelle degli avvocati e dei commercialisti.
I compensi degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati negli ultimi cinque capoversi devono essere ridotti dal 15 al 40% , ai sensi del comma 4° dell'art. 16.
Questa norma non si applica ai compensi dei professionisti (avvocati, commercialisti o notai) o delle società di professionisti che possono essere nominati al posto dell'organismo di composizione dal Presidente del Tribunale o da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma citata prevede la riduzione secca del 40% del loro compenso.
Dal momento che quest'ultima è una norma di legge ordinaria, essa non può che prevalere sulle norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1° comma dell'art. 14 del D.M. 202/2014 che stabilisce che il sistema di calcolo del compenso previsto da questo decreto si applichi anche ai professionisti ed alle società di professionisti citati ed il 4° comma dell'art. 16 che prevede l'intervallo in cui si deve collocare la percentuale di riduzione del compenso. Pertanto, le norme citate del D.M. 202/2014 sono illegittime per violazione di legge, precisamente dell'ultimo periodo del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.
Inoltre, l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive) non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore. Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste tre procedure è inferiore a 20.000 Euro (comma 5° dell'art. 16). (1)
Infine, nell'ipotesi di gruppo di imprese (caso piuttosto raro per queste procedure) non costituiscono né attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti o da garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e/o di passivo da parte di un'altra società del gruppo (comma 3°).
3) Tabella - Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese
- Compenso dell'organismo / del liquidatore del patrimonio / del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice:
1) una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni oppure di quello accertato se non c'è la liquidazione dei beni del debitore:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;
più
2) una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore o di quello accertato nella procedura di liquidazione del patrimonio che va dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
3) La somma di queste due voci va ridotta dal 15 al 40% per gli organismi o per il liquidatore del patrimonio, del 40% secco per il professionista o società di professionisti nominata dal Giudice al posto dell'organismo ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.
In tal modo si è calcolato l'importo del COMPENSO UNITARIO dell'organismo di composizione, del liquidatore del patrimonio, del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice.
Nel caso in cui nella stessa procedura si siano succeduti più organismi, liquidatori o professionisti (o società di professionisti) nominati dal Giudice, il compenso deve essere ripartito tra loro proporzionalmente (al valore, riteniamo) dell'attività svolta da ciascuno.
- Al compenso unitario così calcolato si aggiungono:
4) il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso dell'organismo o del professionista (o società di professionisti) nominato dal Giudice. Questo rimborso non spetta al liquidatore del patrimonio ;
5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari (per esempio, i consulenti tecnici) del gestore della crisi nominato dall'organismo (spese vive). Riteniamo che questo rimborso spetti anche al liquidatore del patrimonio perché è l'applicazione di un principio generale.
Infine, l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive) non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure di cui alla Legge 3/2012 aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore. Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste procedure è inferiore a 20.000 Euro.
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(1) A nostro giudizio, sarebbe stato preferibile adottare in questo caso il criterio di una percentuale crescente sugli scaglioni del valore di quanto attribuito ai creditori (per esempio, il 7% fino a 500.000 di Euro, lo 8% oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di Euro e così via), per premiare gli organismi, i liquidatori e i professionisti che si sono impegnati di più per soddisfare i creditori. Invece, gli attuali limiti danno risultati piuttosto casuali che non sempre premiano questo impegno, dato che, per esempio, in una procedura con 900.000 Euro di passivo e 500.000 Euro attribuiti ai creditori (quindi col 55,5% di pagamento dei crediti), la somma del compenso e del rimborso forfetario può essere massimo di 50.000 Euro, mentre in una procedura con un passivo di 1.200.000 Euro con 900.000 Euro attribuiti ai creditori (pertanto col 75% di soddisfazione dei crediti) tale somma può essere massimo di 45.000 Euro. In ogni caso questo non è un problema di grande rilevanza, in quanto sia il compenso che, di conseguenza, il rimborso forfetario delle spese generali si basano su percentuali che diminuiscono al crescere del valore degli scaglioni dell'attivo realizzato o accertato e del passivo risultante o accertato dalla procedura.