Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.
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1) Che cosa prevede il nuovo accordo
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Aumenti a partire dal |
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Livello |
1° aprile 2015 |
1° novembre 2015 |
1° giugno 2016 |
1° novembre 2016 |
1° agosto 2017 |
Totale |
Q |
26,04 |
26,04 |
26,04 |
27,78 |
41,67 |
147,57 |
I |
23,46 |
23,46 |
23,46 |
25,02 |
37,53 |
132,93 |
II |
20,29 |
20,29 |
20,29 |
21,64 |
32,47 |
114,99 |
III |
17,34 |
17,34 |
17,34 |
18,50 |
27,75 |
98,28 |
IV |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
16,00 |
24,00 |
85,00 |
V |
13,55 |
13,55 |
13,55 |
14,46 |
21,68 |
76,80 |
VI |
12,17 |
12,17 |
12,17 |
12,98 |
19,47 |
68,94 |
VII |
10,42 |
10,42 |
10,42 |
11,11 |
16,67 |
59,03 |
Operatori di vendita
Categoria |
Aumenti a partire dal |
Totale |
||||
1° aprile 2015 |
1° novembre 2015 |
1° giugno 2016 |
1° novembre 2016 |
1° agosto 2017 |
||
I |
14,16 |
14,16 |
14,16 |
15,10 |
22,66 |
80,24 |
II |
11,89 |
11,89 |
11,89 |
12,68 |
19,02 |
67,36 |
Sul piano normativo l'accordo prevede:
- una maggiore flessibilità dell'orario con settimane di aumento della prestazione normale compensate da settimane con diminuzione della prestazione, in modo da mantenere un orario ordinario di 40 ore settimanali, da attuare, in particolare, nei periodi di picco di lavoro quali ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, senza necessità di accordo con le OO.SS. dei lavoratori. Le aziende potranno chiedere una prestazione sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane nell'anno. Per le ore che eccedono la prestazione ordinaria di 40 ore non dovrà essere erogata alcuna maggiorazione aggiuntiva , rispetto alla normale retribuzione spettante, né matureranno permessi aggiuntivi. Le ore prestate oltre le 40 settimanali saranno recuperate, nell'arco dei 12 mesi successivi, nei periodi di minor attività.
- Un sostegno all'occupazione con lo scopo di favorire l'assunzione a termine di lavoratori svantaggiati, come i disoccupati, coloro che hanno esaurito la fruizione delle misure a sostegno del reddito, coloro che hanno concluso l'apprendistato presso un'altra azienda senza la stabilizzazione. Con questi lavoratori può essere stipulato un contratto a tempo determinato per 12 mesi, di cui 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. In caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato , indipendentemente dal livello di inquadramento finale, spetterà un inquadramento di un livello inferiore a quello per cui è stato assunto anche per i 24 mesi successivi alla conversione a tempo indeterminato.
Tali assunzioni sono escluse dal computo delle assunzioni a tempo determinato. - La precisazione che nella successione di contratti a termine non devono essere rispettate le interruzioni di 10 ovvero 20 giorni tra un contratto e l'altro (rispettivamente di durata di 6 mesi o superiore a 6 mesi) nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
- La possibilità di assumere apprendisti qualora siano stati mantenuti in servizio almeno il 20% degli apprendisti (in precedenza l'80%) per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante risulti scaduto nei 36 mesi precedenti (in precedenza 24 mesi).
Il numero massimo di apprendisti che può essere assunto nelle aziende con almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto 3 a 2 dei lavoratori specializzati e qualificati.
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