HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL NUOVO CCNL COMMERCIO

Il contratto a tempo determinato nel nuovo CCNL Commercio

Riepilogo delle novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il 30 marzo 2015 è stata sottoscritta tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS CIGL, FISASCAT-CISL e UILTUCS l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL terziario, distribuzione e servizi
Nel contratto sono stati definiti due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
  •  dettaglio/ ingrosso tradizionale;
  •  distribuzione moderna e organizzata;
  •  importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
  •  ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito invece del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
  • ICT;
  • servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
  • ausiliari dei servizi.
L’art. 63 dell’accordo 30 marzo 2015 apporta, tenendo conto della L. 78/2014, c.d. Jobs Act, importanti novità in materia di contratto a tempo determinato.
In particolare, stabilisce che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

tratto da "La circolare settimanale  del lavoro",  approfondimenti, normativa, prassi, scadenze del consulente del lavoro, a cura di R. Staiano . LEGGI DI PIU': Abbonamento   in promozione ancora per pochi giorni!

1) Jobs act e contratti a tempo determinato nel terziario

L’art. 63 dell’accordo 30 marzo 2015 apporta, tenendo conto della L. 78/2014, c.d. Jobs Act, importanti novità in materia di contratto a tempo determinato.
In particolare, stabilisce che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione.
Inoltre viene definito il numero massimo di contratti a termine per le aziende di minori dimensioni come segue:
  • nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per un massimo quattro lavoratori;
  • nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori ;
  • nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
L'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato  non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.

2) Contratti a tempo determinato commercio nelle località turistiche

L’art. 66bis dell’accordo 30 marzo 2015 introduce una specificità  per i contratti a tempo determinato nelle località turistiche. Infatti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il nuovo CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, è stato concordato che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire tali  picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative.
L'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato sarà definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti sociali firmatarie dell'accordo.

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

3) Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

L'accordo prevede inoltre in via sperimentale il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. L'intento è quello di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, che sono:
  1. soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  2. soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo;
  3. soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Questo particolare contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi ed è escluso dai limiti di percentuali previste per i contratti a tempo determinato.
Viene prevista una formazione di 16 ore, comprensiva delle nozioni di prevenzione antinfortunistica.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 22/11/2024 CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

Concorso RIPAM Sud 2200 posti: prova scritta e istruzioni

Pubblicato il calendario della prove del concorso Coesione SUD 2200 posti 2024, al via il 10 dicembre. Tutte le INFO, faq RIPAM. Requisiti e posti disponibili. WEBINAR GRATUITO

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.