L’art. 29 della L. 244/1995 stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione.
In base a ciò è stato emanato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 53 del 5 marzo 2015, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
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Tratto da La Circolare del Lavoro n. 16 2015 a cura di R. Staiano, di prossima pubblicazione.
1) Come si applica la riduzione contributiva in edilizia
L’agevolazione:
a) compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;
b) non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
c) è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
Si osserva, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).
I base all’art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006, i datori di lavoro:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
(...)
2) L'istanza di riduzione contributiva da inviare entro il 15.6.2015
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
(...)
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.