La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha trasformato il contributo del 5 per mille dell'Irpef da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, ad una forma stabile di finanziamento dei settori di rilevanza sociale.
La norma lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.
Introduce, però, una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite. In particolare, per assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, viene prevista l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, ma che ancora non è stato emanato) per definire:
- le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari;
- le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione;
- le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo;
- le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.
Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
La Legge di Stabilità 2015 ha, inoltre, stabilito che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno dai soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
In considerazione della “stabilizzazione” dell’istituto del cinque per mille, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, ha fornito, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.
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1) La domanda da parte degli enti di volontariato e delle ASD
La Circolare n. 13/E/2015 chiarisce che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono accedere al riparto del 5 per mille devono presentare la domanda di iscrizione dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015, il canale telematico è stato aperto dal 26 marzo 2015.
La domanda va trasmessa all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di Pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione, gli enti e le associazioni in parola devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.
La dichiarazione sostitutiva va trasmessa dagli enti del volontariato alla competente Direzione regionale delle Entrate con le modalità indicate nella circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, cioè con raccomandata a.r. o con la propria posta elettronica certificata.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, trasmettono la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AL RIPARTO DEL 5‰
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Domanda di iscrizione
(ogni anno)
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Entro il 07.05
all'Agenzia delle Entrate
in via telematica
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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI + copia fotostatica C.I. legale rappresentante
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Entro il 30.06,
mediante PEC o raccomandata A/R:
¨ alla competente DRE, per gli enti del volontariato;
¨ alla sede del CONI competente, per le associazioni sportive dilettantistiche
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In caso di omessa presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti o nel caso in cui alla dichiarazione sostitutiva non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale, gli enti potenziali beneficiari del riparto del 5 per mille possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n. 16/2012, cioè effettuando l'adempimento omesso e versando la sanzione di 258 euro (codice tributo "8115"), con modello F24 senza compensazione, entro il 30 settembre 2015 (nel caso dell'esercizio finanziario 2015). Per la regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione.
2) Comunicazione di ammissione al riparto del 5 per mille
L’Agenzia delle entrate pubblica ogni anno, sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, entro il 14 maggio, tutti gli elenchi relativi al contributo del 5 per mille, anche quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, dal CONI, dal Ministero dell’Interno e, dall'esercizio finanziario 2012, anche l’elenco trasmesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo contenente i nominativi degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che hanno diritto al contributo.
I rappresentanti degli enti che riscontrano la presenza, nell’elenco degli enti iscritti pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 14 maggio, di dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non aggiornati, possono chiedere, entro il 20 maggio, la correzione degli errori alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA. In tal caso, l'elenco corretto verrà pubblicato entro il 25 maggio.
3) Il rendiconto delle somme ricevute
I soggetti che ricevono il contributo del 5‰ dell'IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal percepimento, un apposito rendiconto nel quale va riportato, in modo “chiaro e trasparente”, anche grazie ad una relazione illustrativa, l’effettivo impiego dell’importo ricevuto.
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’emanazione di un apposito Decreto per la definizione delle modalità di redazione del rendiconto, ad oggi però non ancora emanato.