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ASPI, MINI-ASPI E NASPI: LE DIFFERENZE

ASPI, Mini-Aspi e NASPI: le differenze

Il nuovo ammortizzatore "NASPI" sostituirà a breve le indennità ASPI e Miniaspi per chi perde il lavoro dopo il 1°maggio: le differenze in una tabella

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In attuazione della L. 183/2014 è stato emanato il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il quale agli artt. Da 1 a 14 regola la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, c.d. NASPI.
La NASPI andrà a sostituire l’ASpI e la mini-ASpI, (L.92/2012 CD. Legge Fornero) con riferimento però solo agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo continua dopo la pubblicità

tratto da La Circolare del Lavoro n. 15 del 10 aprile 2015 : approfondimenti, schede, scadenze del lavoro e i link a tutti i documenti originali,  scaricabili dalla Banca Dati del lavoro! -
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Per un commento approfondito sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati abbiamo preparato un e-book di commento al D.lgs. 22/2015
 

1) Aspi, Miniaspi e NASPI a confronto

DIFFERENZE
NORMATIVA
L. 92/2012
D. LGS. 22/2015
 
ASPI
MINI-ASPI
NASPI
 
 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI
• Tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata);
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
• i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata).
• Lavoratori dipendenti;
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
Sono esclusi: 
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, 
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
REQUISITI
• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione in biennio precedente inizio periodo di disoccupazione.
• Soggetti privi di lavoro immediatamente disponibili a svolgimento o ricerca di lavoro, con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, precedenti l’inizio della disoccupazione.
• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
• almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. 
MISURA DEL BENEFICIO
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni pari al 75% fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2015) di euro 1.195. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo (nel 2015) di 1.300 euro.
DURATA DEL BENEFICIO
Transitoriamente, per gli eventi intercorsi nel 2015:
• 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;
• 12 mesi per i soggetti con età da 50 a 55 anni;
• 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:
• 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi;
• 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti eventuali periodi di indennità negli ultimi 18 mesi.
Erogazione mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).
Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificati dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane.
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Commenti

Vincenzo Pastore - 28/02/2017

Buongiorno, vi sottopongo la mia situazione. Sono un giornalista professionista, da qualche settimana mi è scaduto un contratto e ho inoltrato domanda di disoccupazione all’Inps. La richiesta è stata respinta perchè “la domanda va presentata all’Inpgi”, la cassa previdenziale dei giornalisti. Ma per accedere alla disoccupazione Inpgi occorrono due anni di iscrizione, condizione che io non ho essendo iscritto all’Inpgi dall’anno scorso. Inoltre, documentandomi sulla faccenda, non ho trovato nella normativa vigente alcuna esclusione della categoria dei giornalisti dalla domanda di disoccupazione Inps, così come confermato dalla tabella riepilogativa pubblicata su questa pagina. Che ne pensate? Grazie mille!

Paola - 22/02/2017

Buonasera, vi prego, almeno voi datemi ura risposta: Con l'INPS è praticamente impossibile comunicare, e quando ci si riesce non sanno che dire. Dunque sono un impiegato pubblico giuridicamente dal 23/12/1986, economicamente dal 12/01/1987. Dopo qualche mese dall'assunzione ho fatto ricongiunzione dei periodi lavorativi effettuati nel privato. Mi sono stati riconosciuti 5a 4m 25gg. Ad oggi, 22 febbraio 2017, ho effettivi (compreso il periodo lavorativo sopra indicato + 5 anni di Maggiorazione di anziantià riconosciuti dalla legge 209/92) un totale di anni 40 mesi 6 e 5 giorni. Mi è stato detto dal patronato dove ho fatto fare l'ecocert per la parte privata che risultano 19 + 7 settimane pari a 6 mesi di disoccupazione, dove risultano anche versati i contributi. Il patronato mi ha detto che aggiungendo anche questi anticiperei così il mio andare in pensione utilizzando la legge Fornero dei 41 anni e 10 mesi riconosciuti alla donna. Ora sento tante voci discordanti, meno quella autorevole dell'INPS, che dicono chi si e chi no. Chi mi può dare una risposta certa? In poche parole chiedo la disoccupazione viene o no conteggiata ai fini della pensione anticipata????

tony - 15/10/2015

Buongiorno,vorrei sapere che tipo di disoccupazione potrei chiedere.Io ho 6 mesi di contribuzione però negli ultimi 4 anni non ho lavorato.praticamente ho solo questi 6 mesi.per quanto tempo mi spetterebbe l indennizzo?grazie mlle

Federica - 10/10/2015

Salve, posso chiedere sia Aspi che Mini-Aspi? Grazie.

Mirco - 12/07/2015

Buongiorno, tra qualche mese mi scadrà il contratto di 6 mesi con la mia azienda, ma non mi trovo bene e non voglio rinnovarlo, se loro mi dovessero proporre un nuovo contratto e io rifiutassi, potrei richiedere la naspi e nel frattempo trovare un nuovo lavoro?

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