HOME

/

DIRITTO

/

TERZO SETTORE E NON PROFIT

/

DEDUCIBILITÀ SPONSORIZZAZIONI UGUALE SPESE DI PUBBLICITÀ

Deducibilità sponsorizzazioni uguale spese di pubblicità

Il punto sulle sponsorizzazioni: deducibilità come per le spese di pubblicità e nuova forfettizzazione Iva, alcune riflessioni

Ascolta la versione audio dell'articolo
I corrispettivi in denaro o in natura, a titolo di sponsorizzazione, erogati da titolari di reddito di impresa a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di importo complessivamente non superiore a euro 200mila annui, rappresentano, per coloro che li erogano, spese di pubblicità (per presunzione assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo 108, comma 2, TUIR) a stabilirlo è l'articolo 90, comma 8 della Legge 289/2002.
Condizione necessaria per la deducibilità è che le erogazioni devono essere finalizzate alla promozione della propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile attività posta in essere da parte dei beneficiari, società o associazioni sportive dilettantisctiche iscritte al registro CONI.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare anche l'ebook Accertamenti e spese di sponsorizzazioni

1) Sponsorizzazioni come spese pubblicità e nuova forfettizzazione Iva: due segnali promettenti

Le recenti sentenze emanate dagli organi di giustizia tributaria ( cfr CTP Pisa 94/01/15 e 423/1/14, CTP Mantova 114/01/13), seppur di primo grado, risultano dirimenti anche alla luce dei chiarimenti offerti dai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate i quali, nel 2003 prima e nel 2010 poi, avevano gia' affrontato l'argomento esprimendosi in favore di chi investiva nello sport secondo le regole speciali dedicate all'associazionismo.
Sul tema sponsorizzazione la novita' assoluta, e a dire il vero inaspettata, risulta dalla formulazione dell''art. 29, D.Lgs. n. 175/2014 il quale ha modificato le regole sulla detrazione dell’IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione, previsto nell’ambito del regime forfetario di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972. Come noto, infatti, il decreto Semplificazioni ha eliminato la previsione di una specifica percentuale (pari al 10%) per la detrazione forfetizzata dell’Iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione. Per effetto della modifica, così, le prestazioni di sponsorizzazione sono state ricondotte nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50%.
Si è dunque assistito, nel corso degli utlimi anni, ad un lento processo di crescita del diritto tributario in ambito sportivo. Una crescita nel senso di “adeguamento” dinamico e non statico, ma ancora troppo “miope” per poter raggiungere gli obbiettivi che, evidentemente, si prefiggeva il legislatore sportivo pre e dopo l'art 90, perno di tutto il sistema.
Mi riferisco, in particolare, al fatto che per chi eroga importi a soggetti regolamente iscritti al Registro CONI è sempre legittimato a qualificarli quali spese di pubblicità fiscalmente deducibili (ex articolo 108, comma 2, TUIR) con il limite che, oltre la predetta sogli dei 200.000,00= euro, non potrà più godere della presunzione assoluta come confermato dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 57/E 23 Giugno 2010) la quale ha chiarito che (…) “l’eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.” (…).

2) Problematiche per il soggetto ricevente le sponsorizzazioni

Chiarita nelle sue sfumature la posizione del soggetto erogante, quella del soggetto ricevente può porre alcune problematiche laddove, se in regime di favore di cui alla 389/91, bisognerà fare particolare attenzione ad un altro e più delicato aspetto. Ovvero al limite di Euro 250.000,00= di cui al plafond previsto per rimanere nel regime di vantaggio.
Bisogna però prendere atto che di simili cifre, oggi più mai, se ne può parlare solo sulla carta poiché trattasi di movimentazioni ben lontane dal quotidiano associativo “di base”.
Sarebbe pertanto auspicabile, tornando alla realtà, ricevere adeguate risposte dal legislatore prima e dai verificatori poi se, effettivamente, l'attività di sponsorizzazione da importi “in tempo di crisi” possa e debba ancora definirsi dogmaticamente “commerciale”.
In fin dei conti la sponsorizzazione altro non è se non un negozio giuridico atipico introdotto dalla prassi commerciale e, come tale, non inquadrabile a priori in nessuna delle fattispecie espressamente regolate dal Codice Civile, né tantomeno in altre fonti giuridiche dell’ordinamento vigente. Non potendo pertanto escludere che, come avviene in ambito pubblicistico, non si stia già assistendo all'evoluzione anche di questo istituto ed alla genesi di altri schemi contrattuali non tipizzati.
In pratica una costruzione giuridica entrata nel campo accidentato dello sport dilettantistico, da sempre considerata primaria fonte di “guadagno” diventando così, nostro malgrado, da un lato leva per operazioni che poco hanno a che fare con la trasparenza e la liceità, dall'altro grimaldello per far decadere benefici e vantaggi.
Ma dinnanzi ad un vero e proprio “matrimonio” fra le parti, quali i reali vantaggi che si ottengono dall'operazione ? Quale e quanta la materia imponibile veramente sottratta al fisco a titolo premiale ?
Va ricordato che il vantaggio di cui all'art 108 comma 2 Tuir viene riconosciuto solo e se l'erogazione viene finalizzata alla promozione della propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile attività posta in essere da parte dei beneficiari. E così l'evoluzione dell'istituto è arrivato sino alla nota Sentenza n. 25100/2014 della Cassazione con la quale si è concluso che il requisito dell’inerenza, che dà il via libera alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
Quanto possa essere riconducibile ad attività commerciale (secondo quanto stabilito dall'art 51 Tuir) quello di mero “risparmio di spesa” per la ASD che acquista l'attrezzatura di gioco con i proventi della sponsorizzazione però non è dato saperlo. Come non è chiaro se trattasi di vero e proprio “introito aggiuntivo” o “guadagno” quello dello sponsee che si limita a “vestire” il logo di chi eroga il contributo, pur rimanendo un soggetto, ricordiamolo bene, privo dello scopo di lucro e che, peraltro, convive con il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta di utili.
E se non si chiamasse più sponsorizzazione? Se si attuassero attività di partership azienda / sportive differenti ? Se, ancora, la sponsorizzazione, in ultima analisi, non risultasse un vantaggio se non per operazioni superiori ad una determinata soglia ?
Una provocazione, è vero, ma sulla quale la moderna giurisprudenza e dottrina di settore dovrà confrontarsi alla luce anche dalle recenti esperienze che hanno evidenziato, a fronte di una sempre maggiore contrazione dell'offerta pubblica, uno straripare del no-profit a conferma che le attività offerte dal terzo settore, anche in ambito sportivo, risultano sempre più indispensabili per colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni mai come oggi deficitiarie nell'erogazione di servizi primari obbligatori.

3) Ti potrebbero interessare anche questi documenti:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

giancarlo - 29/09/2019

SAlve vorrei acquistare un completo da calcio con lo sponsor della mia ditta.il costo della fattura e deducibile dai costi della ditta e anche se il ramo e quello edile.e l'IVA e recuperabile?

andrea - 15/06/2018

Buon giorno, sono presidente di una società amatoriale senza partita iva alla ricerca di sponsor. Se trovassimo una ditta che ci da materiale tecnico (divise, palloni) autofatturandoselo che sgravi fiscali avrebbe? Grazie

Simone - 28/07/2018

Salve Andrea,sono nella sua stessa situazione.ha ricevuto chiedimenti a riguardo o è riuscito a raccogliere qualche informazione piu esaustiva? La nostra società sarebbe in contatto per chiudere una sponsorizzazione con una pizzeria, ma l’eventuale fattira di abbigliamento sportivo puo dedurla/detrarla come abbigliamento da lavoro o puo presentarla come spese di sponsorizzazione con una fattura da parte del negozio che ci rifornisce il materiale?

Nicola - 02/11/2016

Se privati/aziende sponsorizzano un evento culturale NON sportivo come un concerto di musica , possono detrarre la sponsorizzazione dal reddito di impresa o dalla dichiarazione dei redditi persone fisiche? in che misura? le aziende possono detrarre l'importo in quanto viene dato in cambio pubblicità a mezzo stampa, ma i privati come devono fare??

Massi - 12/10/2016

Buongiorno, un chiarimento: quando si afferma che la sponsorizzazione è deducibile si intende solo l'iva oppure la cifra totale? cioè se la sponsorizzazione è di 1000Euro+iva, la società sponsorizzatrice detrae dalle tasse da pagare solo l'iva (220Euro) oppure l'intera somma? (1220Euro) grazie

Katia - 13/03/2016

Buongiorno! Ho bisogno di un chiarimento.. Io sono un atleta, e come tale ricevo beni in natura e in denaro da varie aziende, a scopo di sponsorizzare il loro marchio.. Una azienda mi ha dato "capi di abbigliamento" per circa € 700,00, e richiede A ME una fattura di egual importo per "annullare" la loro di sponsorizzazione.. Non capisco questo giro di fattur.. Io ho partita iva xchè in estate gestisco un locale... A me cosa comporta in termini di tassazione? Grazie

Paolo Rendina - 27/10/2015

Ai sensi dell'art 108 TUIR parificando i costi di sponsorizzazione a quelli di pubblicità, questi sono integralmente deducibili nell'anno in cui sono stati sostenuti.

Marco - 15/08/2015

Avrei bisogno di un chiarimento. Se un Bar-Tabaccheria volesse sponsorizzare una ASD in un campionato dilettantistico, avrebbe un limite di spesa annuale? Per esempio io da agente di commercio non posso fatturare più di 150€ annui come spese di sponsorizzazione. Tornando al bar, se fatturasse 970€ come spese di sponsorizzazione quanto scarica su questa cifra?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TERZO SETTORE E NON PROFIT · 21/11/2024 Enti di Terzo settore. Requisiti del patrimonio minimo e intangible assets

Nota del 19 novembre del Ministero del Lavoro con chiarimenti sul patrimonio degli ETS richiedenti personalità giuridica

Enti di Terzo settore. Requisiti del patrimonio minimo e intangible assets

Nota del 19 novembre del Ministero del Lavoro con chiarimenti sul patrimonio degli ETS richiedenti personalità giuridica

Personalità giuridica ETS: chiarimenti del Ministero sul patrimonio sociale

Il Ministero del Lavoro con Nota n 15849 del 19 novembre ha chiarito le competenze del Notaio nella verifica del patrimonio per il conseguimento della personalità giuridica

Riconoscimento attività sportiva: nuove procedure dal 15.11

Novità sulla domanda di riconoscimento delle attività sportive non rientranti in Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione. I modelli da utilizzare

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.