La bozza del decreto dignità (consiglio dei ministri del 2.7.2018) prevede all'art. 10 la proroga dell'invio dello spesometro relativo al terzo trimestre 2018 dal 30.11.2018 al 28.02.2019, uniformando la scadenza del 3° trimestre a quella del 4° trimestre, prevista appunto per il 28.02.2019. In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la scadenza scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale. Il testo del decreto è ancora una bozza pertanto per la conferma ufficiale occorre attendere la sua pubblicazione in Gazzetta.
Di seguito una pratica tabella per ricordare tutte le scadenze.
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In merito alla registrazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro ti segnaliamo Documento Riepilogativo Fatture inferiori a 300 euro utile Foglio in excel per la predisposizione del documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute inferiori a 300,00 euro, per la registrazione cumulativa
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Ecco un riepilogo delle scadenze dello spesometro relativo al 2017 e 2018:
Spesometro 2017 |
Spesometro 2018 |
||||
Semestrale |
Trimestrale |
Semestrale su opzione |
|||
1° semestre |
16.10.2017 |
1° trimestre 2018 |
31.05.2018 |
1° semestre |
01.10.2018 |
2° trimestre 2018 |
01.10.2018 |
||||
2° semestre |
06.04.2018 |
3° trimestre 2018 |
30.11.2018 (proroga al 28.02.2019 in attesa di conferma ufficiale*) |
2° semestre |
28.02.2019 |
4° trimestre 2018 |
28.02.2019 |
* Si attende la conferma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dignità (consiglio dei ministri del 02.07.2018).
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2) Spesometro semestrale 2017: esoneri
Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Sono esonerati:
- i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73;
- coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
- i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
- i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.
Le Amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 L. 196/2009) e le Amministrazioni autonome non sono tenute all'invio dei dati in quanto tali informazioni sono automaticamente acquisite dall'Agenzia tramite il Sistema di Interscambio Sdl. L'esonero, tuttavia, non riguarda l'invio dei dati delle fatture/note di variazione emesse dagli enti nei confronti dei soggetti diversi dalle PA, che non sono state trasmesse tramite il sistema Sdl. Il D.l. 148/2017 all'art. 1-ter ha previsto poi l'esonero per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 162/2001 dall'invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
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3) Spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni
La comunicazione dei dati deve avvenire in modalità analitica e deve comprendere i seguenti elementi:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
A seguito della semplificazione effettuata dal D.l. 148/2017, è possibile indicare solo la partita Iva/codice fiscale, per quanto riguarda i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione, evitando quindi di riportare la denominazione/nome cognome e indirizzo della sede. Questa semplificazione è una scelta del contribuente, che può comunque continuare ad indicare tutti i dati, nel caso ciò fosse più agevole.
I dati da indicare riguardano le:
- fatture emesse;
- fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA, comprese quelle ricevute dai contribuenti minimi/forfetari;
- note di variazione.
Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi agli altri documenti come per esempio le schede carburante, o quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.
La comunicazione va predisposta secondo il principio di competenza, quindi per le fatture emesse conta la data di emissione mentre per quelle ricevute la data di registrazione. Fanno eccezione gli autotrasportatori che possono differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per essi rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse.
A seguito delle semplificazioni attuate dal D.l. 148/2017, per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare, anziché i dati di ogni singola fattura, i dati relativi al documento riepilogativo, comunicando:
- partita Iva del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- partita Iva dell'acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
4) Spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio
Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:
- 16.10.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal Mef con il comunicato stampa del 04.10.2017;
- 06.04.2018 per il secondo semestre 2017.
L'invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita "Fatture e Corrispettivi", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline. Per facilitare i contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software di compilazione, per la creazione del file, e il software di controllo, per essere sicuri che il file sia formalmente corretto.
Si sengala che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi", sono presenti una serie di faq che chiariscono alcuni aspetti relativi all'adempimento.
5) Spesometro semestrale 2017: sanzioni
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).
Se l'invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).
E' possibile, comunque, applicare l'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.
In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
- entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
- oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).
Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).
Il collegato alla finanziaria 2018 ha previsto la non applicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017 (scaduto il 16.10.2017) purché i dati corretti siano inviati entro il 06.04.2018, come chiarito con il Provvedimento del 05.02.2018 .