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BENI IN C/VISIONE: RIEPILOGO DELLE REGOLE

Beni in c/visione: riepilogo delle regole

Dare dei beni in conto visione è una prassi frequente nella vendita con riserva di gradimento o anche a prova:come fare per le consegne in Italia o UE

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Spesso succede di dover rinviare l’effetto traslativo della proprietà di un bene causa una particolare esigenza del cliente cessionario. È il caso della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 Cod. Civ.), nel cui ambito è riconducibile l’invio di beni ai clienti in conto visione: in tal caso la vendita si perfeziona nel momento in cui l’acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni .
La vendita dei beni può essere fatta anche a prova, considerandosi sottoposta a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all’uso cui gli stessi sono destinati (art. 1521 Cod. Civ.).

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1) Dove annotare i beni in conto visione per vincere la presunzione di cessione

Ai fini Iva, la vendita con riserva di gradimento, così come la vendita a prova, essendo una cessione ad effetto traslativo sospeso, si considera effettuata nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà.
Tuttavia per i beni mobili l’operazione si considera in ogni caso effettuata al compimento dell’anno dal momento della consegna o spedizione dei beni (art. 6 Dpr 633/72).
Per questo motivo raccomandiamo sempre di seguire con attenzione le vicende dei beni in c/visione allo scopo di non superare l’anno.
Per vincere poi la presunzione di cessione, l’art. 1 c. 5 Dpr. 441/1997 prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, alternativamente:
o dal DDT, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
o da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in un apposito registro Iva, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
o dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile, ovvero da atto registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

2) Cosa fare quando i beni in conto visione viaggiano verso o da Paesi comunitari

Le regole sopra viste valgono anche per i beni da/a verso paesi UE (art. 39 c. 1 DL 331/93).
Qui la sospensione d’imposta è subordinata all’annotazione delle movimentazioni dei beni, in entrata o in uscita dall’Italia, nell’apposito registro Iva previsto dall’art. 50 c. 5 DL 331/1993.
Operativamente:
• il cedente italiano deve emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il cessionario non residente ha manifestato il consenso, ovvero a quello in cui è decorso l’anno se i beni consegnati non sono stati restituiti;
• il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione, nel registro degli acquisti.
Ai fini INTRASTAT gli elenchi riepilogativi non vanno presentati, né ai fini fiscali, né ai fini statistici, al momento dell’invio o del ricevimento dei beni con “riserva di gradimento” o a prova, ma in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione o di acquisto è registrata o soggetta a registrazione (Circ. 36/E/2010).

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Commenti

Gabriele Gandolfi - 28/03/2018

Buongiorno, esiste una legge / regolamentazione analoga europea per le vendite in "conto visione"? grazie

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