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PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Proroga del termine di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017

Vediamo quali sono le cause che possono portare ad un differimento del termine di approvazione del Bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

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Entro il prossimo 30.04.2018, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono provvedere all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.
L'approvazione può avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio esclusivamente se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società
Il differimento è altresì consentito alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La riforma del diritto societario ha previsto una più rigida disciplina nel caso la società intenda avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il vecchio testo del codice civile permetteva infatti che l'approvazione dei conti annuali slittasse al 29 giugno, sia per le Spa che per le Srl, se l'atto costitutivo prevedeva un termine maggiore, non superiore ai sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedessero. Nella sostanza una previsione generica consentiva di poter sfruttare il maggior termine a fronte delle situazioni più disparate, comunque legate alle novità dell'ultima ora in materia fiscale.

Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 è intervenuto sull'argomento prevedendo che l'assemblea ordinaria deve essere convocata (art. 2364 c.c.) almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che lo statuto può prevedere un maggiore termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.
La regola è dettata per le Spa prive del consiglio di sorveglianza ma trova applicazione anche alle Srl in quanto l'art. 2478-bis dispone che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal co. 2 dell'art. 2364.

Il richiamo esplicito al bilancio consolidato e ad esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società restringevano il campo rispetto al passato.

Esempio clausola statutaria ante le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004
Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.

Il D.Lgs 310/2004, che ha per oggetto integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario, interviene nuovamente sul punto apportando una modifica al co. 2 dell'art. 2364 ove “e” è sostituita con “ovvero”. Tale modifica è in vigore a decorrere dal 14/01/2005. L'art. 9 del decreto correttivo introducendo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” chiarisce che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria non debbono necessariamente essere compresenti, infatti possono essere alternative tra loro.

Esempio di clausola statutaria post le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004 :
Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.

1) Ipotesi di rinvio

L'assemblea dei soci deve essere convocata nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine cade, quest’anno, il prossimo 30.04.2018.

Esistono, tuttavia, dei casi particolari in cui l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ma comunque entro i 180 giorni da esso e, quindi, quest’anno, entro il 29.06.2018.

Tali ipotesi particolari sono solo quelle specificatamente previste dall’art. 2364 del codice civile, ossia:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

E' inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni…nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio (d’esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata.

Società con bilancio consolidato:
Una prima ipotesi di rinvio del termine di convocazione dell'assemblea annuale riguarda le società tenute al bilancio consolidato. Il bilancio consolidato deve essere predisposto dagli amministratori della controllante negli stessi termini del bilancio civilistico. Una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato dovendo raccogliere una notevole quantità di informazioni deve avere la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio.
Esistono situazioni analoghe di rinvio dei termini a causa della redazione del bilancio consolidato come ad esempio nel caso di una società holding (anche quando non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato): la stessa deve poter disporre di dati di bilancio aggiornati per procedere alla valutazione delle controllate sia quando adotti i metodo di valutazione del costo sia quando adotti il metodo del patrimonio netto. (1)

Esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale:

  • ad esempio quando la struttura amministrativa di una società è decentrata in più sedi ed è necessario una tempo maggiore per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni indispensabili alla redazione del bilancio, mutamenti di legge in materia fiscale.
  • un'altra ipotesi per cui è sicuramente applicabile la dilazione del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio riguarda il settore dell'agricoltura, cioè quando società di modeste dimensioni conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrazione alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione. La partecipazione ad un consorzio o ad una cooperative può far scaturire degli elementi reddituali (ristorni o costi per contributi alla gestione) i quali sono determinabili solo dopo che il consorzio o la cooperative abbiano approvato il loro bilancio. (2)
  • variazione del sistema informatico (solitamente effettuato a partire dall'inizio d'anno)
  • un mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS)
  • dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna, potrebbero costituire una valida motivazione
  • società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto
  • società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis e 2447-septies del c.c.
  • società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero)
  • società che ha partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni e trasformazioni
  • società ha formato oggetto di modifiche od interventi profondi alla struttura organizzativa, all'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea
  • si è verificata una causa di forza maggiore, come un furto, un incendio o un evento naturale, oppure l'amministratore unico è deceduto o ha contratto una grave malattia nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Il rinvio a 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta non può costituire comportamento consuetudinario da parte degli amministratori, deve infatti essere necessariamente collegato ad una delle casistiche di cui sopra o dovuto a fatti esterni ed occasionali purché rappresentino una giustificazione valida della dilazione del termine di approvazione del bilancio.

2) Iter procedurale che gli amministratori devono seguire per potersi avvalere del maggior termine

Vediamo l'iter procedurale che gli amministratori devono seguire per potersi avvalere del maggior termine che consente la convocazione dell’assemblea di approvazione del Bilancio entro il 29 giugno 2018.
L'accertamento dell'esistenza dei motivi che consentono il differimento è di competenza degli amministratori i quali devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.). Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata) l'indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.
  • redazione verbale differimento termini approvazione bilancio (entro 31 marzo): Tale delibera non è espressamente richiesta ma comunque , a parere di chi scrive, è opportuna che venga presa entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato all'incaricato del controllo contabile.
  • entro il 30 maggio predisposizione del progetto di bilancio e della eventuale relazione di gestione e trasmissione al Collegio sindacale (ove esistente);
  • entro il 14 giugno deposito presso la sede sociale, del bilancio unitamente alla relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove previste. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci per i 15 giorni precedenti la sua approvazione;
  • a questo punto gli amministratori devono procedere alla convocazione dell'assemblea che deve essere effettuata per le srl almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea e per le SpA almeno 15 giorni prima;
  • Entro il 29 giugno l'assemblea deve riunirsi per l'approvazione del bilancio.

La data del 29 giugno si riferisce sempre al giorno di prima convocazione sicché è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato successivamente se l'assembla si costituisce in seconda convocazione.
Per le srl che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della consultazione scritta (o del consenso scritto) il termine è relativo alla data entro cui, in base alle modalità statutarie, la consultazione deve essere avviata (invio ai soci del documento di cui si chiede l'approvazione).

Tabella riepilogativa iter approvazione Bilancio d'esercizio

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI

Società con organo di controllo

Società senza organo di controllo

Termine ord. max

Termine straord. max

Termine ord. max

Termine straord. max

Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione

31.03.2018

30.05.2018

15.04.2018
(Nelle srl senza organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.)

14.06.2018

Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea

-

-

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea

15.04.2018

14.06.2018

15.04.2018

14.06.2018

Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea
(Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04.2017 o il 14.06.2017)
22.04.2018 21.06.2018 22.04.2018 21.06.2018

Approvazione bilancio entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

30.04.2018

29.06.2018

30.04.2018

29.06.2018

Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione 30.05.2018 29.07.2018 30.05.2018 29.07.2018

3) Termine di scadenza di pagamento delle imposte a seguito del differimento

Il differimento del termine di approvazione del bilancio influisce sulla data di scadenza del pagamento del saldo IRES-IRAP.

I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Convocazione assemblea

Pagamento imposte

Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio
30.06.2018
Oltre 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (proroga approvazione bilancio secondo le nuove norme previste all'art. 2364, co.2 del c.c.)
30.07.2018
_____________________________________________

(1) cfr Bonfanti L. “I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio” in Contabilità finanza e controllo n. 2.2005, pagg. 117-123

(2) cfr Bonfanti L. cit.

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Commenti

Marco - 25/07/2018

Il termine del 29/07/2018 (domenica) viene di conseguenza spostato al 30/07/2018 (Lunedì), corretto?

Giuseppe Ciani - 31/03/2017

IL cda è dimissionario ( 3 su 4 ). E' rimasto in carica solo il Presidente. Può solo il Presidente rinviare l'approvazione del Bilancio al 30/giugno prossimo?

Emanuele Splendore - 31/08/2015

Se gli amministratori non convocano l'assemblea entro il 30 giugno 2015 un socio cosa può fare

katia - 14/08/2015

Oltre 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (proroga approvazione bilancio secondo le nuove norme previste all'art. 2364, co.2 del c.c.). l' IRAP la posso pagare il 20 agosto con maggiorazione 0,4%???

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