Il principio contabile Oic 22 dedicato ai Conti d'ordine è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
Se un aspetto è già affrontato da un altro principio, l'Oic 22 rimanda a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi: i patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2 “Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare”), la conversione in moneta di conto (OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”) e i rischi sui crediti ceduti (OIC 15 “Crediti”).
Il principio non affronta altresì il tema degli strumenti finanziari derivati
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Per una panoramica completa della profonda revisione dei principi contabili nazionali avvenuta nel 2014 da parte dell' Organismo Italiano di contabilità (OIC) ti potrebbe interessare:
1) Applicazioni pratiche del principio contabile Oic 22 dedicato ai conti d'ordine
Il principio contabile Oic 22 che regola l'indicazione dei conti d'ordine in bilancio, subirà sostanziali modifiche con il recepimento della Direttiva 34 che prevede l'indicazione dei conti d'ordine nella sola Nota Integrativa.
In generale non vanno nei Conti d’ordine, secondo quando stabilito dall'Oic 22, quelle poste gia’ evidenziate nei debiti o illustrati obbligatoriamente in Nota Integrativa (es.: no i leasing, no i derivati). Vanno indicate invece quelle poste che rimarrebbero ignote, quali ad es. le garanzie date a una controllata e le merci di terzi in c/lavorazione, deposito, ecc.
Viene precisato che è necessario distinguere tra garanzie personali e reali concesse a favore dei creditori per debiti altrui, dalle garanzie reali relative a debiti propri. Mentre nel primo caso, cioè garanzie personali e reali concesse a favore dei creditori per debiti altrui, è richiesta l’iscrizione nei conti d’ordine, nel secondo caso, cioe’ costituzione di una garanzia reale relativa a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio e tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d’ordine in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell’attivo, mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia.