Per il contribuente che alla data del 31 dicembre del 2014 risultava essere decaduto da una rateazione accordata da Equitalia per non aver provveduto al versamento, seppure non consecutivo, di almeno otto rate, vi sono ottime notizie.
Infatti, Equitalia ha messo a disposizione
uno specifico modello che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti che abbiano intenzione di andare a beneficiare della opportunità di poter usufruire di questo piano di rateazione nuovo, al posto di quello decaduto dalla precedente rateazione. Questa nuova opportunità prospettata ai contribuenti di Equitalia è stata prorogata dal cosiddetto
Decreto “Milleproroghe”.
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1) Cosa fare per chiedere una nuova rateazione a Equitalia
I contribuenti avranno la possibilità di poter essere riammessi nuovamente alla opportunità di poter godere del beneficio fornito dalla rateazione.
Per poter avviare tale procedura, è necessario presentare una
specifica domanda presso l’Agente della riscossione. La domanda della rateazione ha come termine ultimo di presentazione
il 31 luglio del 2015.
Non essendo previste ulteriori proroghe oltre a questa, è meglio approfittare senza perdere troppo tempo.
Pertanto, grazie al nuovo
decreto Milleproroghe il contribuente, al quale era decaduta tale convenienza, potrà oggi beneficiare nuovamente di questa possibilità.
Questo avvenimento, oltre a quanto già detto, comporta anche un effetto di grande importanza nei confronti del contribuente. Infatti, a seguito di tale proroga, deve essere considerata inibita ogni tipologia di azione esecutiva prese dal soggetto Equitalia. Questo proprio a seguito del nuovo effetto sancito dalla proroga.
In altri termini, Equitalia non è più in possibilità di dare inizio oppure di proseguire, né ad alcun tipo di pignoramento, tanto meno potrà iniziare o portare avanti alcuna espropriazione forzata.
Oltre a questo, sempre in virtù della suddetta proroga, l’agente della riscossione, non potrà dare il via ad alcuna nuova misura cautelare, come ad esempio il fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteca.
Per quanto riguarda, invece, la questione del nuovo piano di rateizzo, il contribuente, in base a quanto è stato propriamente indicato dalla proroga del cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, non dovrà provvedere a presentare alcuna supplementare documentazione volta a comprovare la situazione riguardante la propria difficoltà economica, e questo a prescindere da quale sia l’importo debitorio del contribuente.
Infatti, le rate riguardanti il nuovo piano, verranno ad essere stabilite sulla base relativa le condizioni economiche, “cristallizzate” all’istante nel quale si trovava al momento della concessione relativa alla prima rateazione, quindi all’istante dal quale era decaduto.
Il numero massimo delle rate mensili relative al nuovo piano, sono state stabilite in un numero di 72.
Comunque è bene precisare che se Equitalia non può attivare nuove procedure in virtù di quanto stabilito dalla proroga, ipoteche, fermi e pignoramenti, attivati antecedentemente alla nuova riammissione della rateazione conservano tutti i loro effetti. È da osservare, comunque, che regole più stringenti vanno a disciplinare questa nuova rateazione.
Non per nulla non si potrà più beneficiare di una straordinaria rateazione fino a 120 rate, essendo chiaramente stabilito come tetto massimo 72 rate; inoltre non è prorogabile, e oltre a ciò la rateazione viene a decadere con il solo non pagamento, anche non consecutivo, da parte del contribuente di due rate, a differenza delle otto precedenti.
In conclusione i contribuenti che vorranno avvalersi di questo piano di rateazione frutto del cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, dovranno
presentare l’istanza entro il termine massimo del 31 luglio del 2015.