Nella recente sentenza n. 17366 del 01 SETTEMBRE 2015 la Corte di cassazione lavoro ha affermato che è legittimo il licenziamento del direttore di banca che ha autorizzato la concessione di anticipi sulla base di semplici fotocopie di fatture, ha deliberato mutui per importi superiori a quelli consentiti e ha permesso a terzi di accedere alla postazione del terminale con sessione aperta per l'immissione di dati riferibili ad operazioni di mutuo fondiario, atteso che tali condotte, gravemente inadempienti e contrarie agli interessi datoriali, sono tali da ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario anche in considerazione del disvalore ambientale riconducibile alla posizione professionale rivestita.
Similmente, la Cassazione nella sentenza 19612/2014 aveva stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa di un direttore di banca che informa un cliente dell'esistenza di un'indagine in corso in quanto lede l'affidamento della banca sul futuro corretto adempimento, da parte del dipendente, delle delicate mansioni affidategli, a maggior ragione , come nel caso in specie, quelle relative alle misure di legge antievasione e antiriciclaggio di competenza degli istituti finanziari.
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1) Licenziamento del dirigente di banca e " nozione di giustificatezza"
Diverso il caso della Sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 3045/2015
IL CASO
Il dirigente di una banca chiedeva al Tribunale il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità supplementare da ingiustificato licenziamento, la differenze per indennità di preavviso, per TFR e per 13a dovute in relazione all'incidenza di alcune voci retributive sui medesimi istituti, le differenze degli accantonamenti su alcuni fondi integrativi. Il Tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello rigettava l'appello.
I due rigetti si basavano sul presupposto di giurisprudenza maggioritaria, secondo cui in ordine alla tutela contrattuale del licenziamento del dirigente, il recesso era avvenuto per la necessità di ridurre il costo del lavoro e gli organici in relazione a risultati insoddisfacenti sia dal punto di vista reddituale che gestionale. In relazione a tale situazione era intervenuto accordo sindacale del 15.1.2003, che aveva concluso la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, e con il quale si era convenuta la necessità del licenziamento di 5.700 unità compresi i dirigenti.
A tali trattative aveva partecipato anche la Federdirigenti che aveva siglato l'accordo; il recesso quindi non era né pretestuoso, né arbitrario ma anche ragionevole posto che si erano prescelti i soggetti in possesso dei requisiti di vecchiaia ed anzianità. Era stato in tal modo anche consentito l'intervento del Fondo di solidarietà previsto dal dm n. 158/2000. I contributi relativi alla previdenza complementare andavano esclusi dal computo del TFR come previsto dalla contrattazione collettiva, in specie dal CCNL del 2005 (art. 74) che aveva fornito una "sorta di interpretazione autentica" anche dei CCNL precedenti. Lo stesso discorso doveva farsi per il concorso spese e indennità di alloggio visto che i CCNL escludevano i trattamenti corrisposti per trasferimenti e missioni dal computo del TFR. I premi annuali avevano carattere occasionale in quanto erano stati corrisposti in ragione dei risultati raggiunti dal dirigente; palese era anche l'occasionalità dell'erogazione del premio di anzianità in occasione del 25 anno di servizio per cui anche tali voci non andavano computate. Non potevano essere calcolate le voci concorso spese e alloggio, premi annuali sulla 13^ e sulla retribuzione feriale, stante l'inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione in ordine agli istituti indiretti.
Ricorre il dirigente per Cassazione, il quale è stato rigettato.
1. NOZIONE DI “GIUSTIFICATEZZA” DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE
La presente pronuncia è in linea con numerose altre statuizioni sul punto degli stessi Giudici di legittimità - ha affermato che il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della L. 604 del 1966 e che la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posto dalla contrattazione collettiva del settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall’art. 3 della L. 604 del 1966. Ne consegue che, ai fini della indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" del recesso del datore di lavoro non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa (cfr. sul punto: Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2006 n. 13179, cui adde ex plurimis: Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 2005 n. 11691).
Corollario di detto principio è che comunque il recesso del datore di lavoro dal rapporto con il dirigente deve rispondere - pur nel rispetto del diritto all'autonomia ed alla libertà imprenditoriale costituzionalmente garantite nonché della regola del bilanciamento degli interessi contrapposti - non certo ad esigenze di ristrutturazione o riconversione aziendale inesistenti ma meramente evocate contro, quindi, la realtà fattuale. In particolare il suddetto recesso non può risultare privo di qualsiasi giustificazione sociale perché concretizzantesi unicamente in condotte lesive, nella loro oggettività, della personalità del dirigente.
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