Nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la L. 10 dicembre 2014, n. 183, c.d.
Jobs Act, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro: la delega per la riforma del lavoro taglia il traguardo dopo un lungo e contrastato
iter parlamentare.
Il Jobs Act prevede cinque deleghe legislative differenti che interessano importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro.
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1) Ammortizzatori sociali
- delega in materia di ammortizzatori sociali, contenuta nei commi 1 e 2 dell’articolo unico della legge, finalizzata a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dalmercato del lavoro o beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenendo conto, altresì, delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
2) Servizi per il lavoro e di politiche attive
- delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, prevista ai commi 3 e 4 dell’unico articolo del Jobs Act,
diretta a riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una “cornice giuridica nazionale” che possa fungere da chiaro e puntuale riferimento anche per le normative regionali e provinciali.
La delega prevede, in particolare, con l’obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore e il rafforzamento dei servizi per l’impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati. Sono previste, ulteriormente, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro come pure interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;
3) Semplificazione delle procedure e adempimenti
- delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, disciplinata ai commi 5 e 6, il cui scopo è quello di semplificare e razionalizzare le procedure relative alla costituzione e alla complessiva gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per ottenere la riduzione “drastica”, secondo il testo di legge che ha sostituito l’originario “dimezzamento”, degli adempimenti posti a carico delle imprese. Si prevedono, in particolare, l’unificazione delle comunicazioni obbligatorie, il divieto di richiedere dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, la revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro, l’introduzione di modalità organizzative e gestionali che permettano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il rapporto di lavoro, la semplificazione o l’abrogazione di norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
4) Riordino delle forme contrattuali e attività ispettiva
- delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, prevista al comma 7 art. 1 del Jobs Act, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle tipologie contrattuali. Si introduce, per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto delegato attuativo, un regime “speciale” per il contratto a tempo indeterminato, cosiddetto “a tutele crescenti”, con esclusione per i licenziamenti economici illegittimi della possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro, e la previsione, in via esclusiva, di un indennizzo economico predeterminato in base all’anzianità di servizio e con la limitazione della reintegrazione ai soli licenziamenti nulli e discriminatori, nonché a ipotesi predeterminate di licenziamento disciplinare ingiustificato. La delega introduce, altresì, il rafforzamento degli strumenti che favoriscono l’alternanza tra scuola e lavoro, il compenso orario minimo, la revisione normativa della disciplina in materia di mansioni con possibilità di “demansionamento”, la revisione delle norme che disciplinano i controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.
Per quanto concerne, invece, l’attività ispettiva si prevede la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva, in prospettiva di efficacia e di efficienza, da realizzarsi o con nuove misure di coordinamento oppure mediante l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
5) Conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, regolamentata ai commi 8 e 9 dell’art. 1 del Jobs Act, che ha come obiettivo quello di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità e alle cure parentali nonché favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Si tratta dell’unica delega che può estendersi, per espressa previsione normativa, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Nella delega si prevede, in particolare, l’estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l’introduzione di un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l’armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l’incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di figli minori; l’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative.
I decreti legislativi, ai sensi di quanto statuito nel comma 10, art. 1 del Jobs Act, devono essere emanati entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge di delegazione, e, conformemente alla procedura prevista dall’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo del decreto legislativo adottato dal Governo deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza del termine. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri, devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati da una apposita relazione tecnica che deve dare conto della neutralità finanziaria dei decreti stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Entrambe le Camere sono chiamate ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di trasmissione da parte del Governo, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari; decorsi i trenta giorni previsti per legge, i decreti delegati possono essere emanati dal Consiglio dei ministri, con deliberazione definitiva, anche in assenza dei pareri delle Commissioni parlamentari.
Infine il Jobs Act stabilisce che sia la legge delega che i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: non si può sottacere che in tal modo sono stati velocizzati, al massimo consentito dalla Costituzione, i tempi per la effettiva operatività delle disposizioni che l’esecutivo è chiamato ad adottare nell’esercizio delle deleghe.
A tal proposito è bene rammentare che l’art. 76 della Costituzione prevede espressamente “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Numerosi commentatori, proprio in virtù della predetta disposizione costituzionale, hanno già invocato un vaglio di costituzionalità sui contenuti di molti dei principi e dei criteri direttivi accolti nella legge delega.
Non si può escludere che il Jobs Act rappresenti l’ennesimo tentativo del Legislatore di intervenire sul quadro normativo del mercato del lavoro senza un progetto di carattere generale e di ampie vedute sebbene, allo stesso, tempo vengano affrontati numerosi aspetti concernenti la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro.