A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):
- l'opzione per il regime della trasparenza fiscale;
- l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale;
- l'opzione per il regime della tonnage tax;
- l'opzione IRAP, cioè l'opzione da parte dei soggetti IRPEF per la determinazione della base imponibile IRAP con le regole previste per le società di capitali;
non dovranno più essere effettuate con apposita comunicazione, ma direttamente nella dichiarazione dei redditi/IRAP presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata.
E' quanto ha stabilito l'art. 16 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), le cui novità sono state recepite nel modello UNICO 2015.
TRASPARENZA FISCALE
|
In sede di dichiarazione dei redditi/IRAP da presentare nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata
|
CONSOLIDATO FISCALE
|
TONNAGE TAX
|
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP, DA PARTE DEI SOGGETTI IRPEF, CON LE REGOLE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI
|
Come si legge nella Circolare n. 31/E del 30.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale ed accentrando ora l'indicazione delle opzioni direttamente all’interno della dichiarazione, il legislatore vuole "ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale" per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.
L'articolo continua dopo la pubblicità
1) Tassazione per trasparenza
Il regime di tassazione per trasparenza è previsto per:
- le società di capitali partecipate interamente da altre società di capitali (articolo 115 del TUIR - c.d. "grande trasparenza");
- le S.r.l. a ristretta base proprietaria, partecipate da persone fisiche (articolo 116 del TUIR - c.d. "piccola trasparenza").
Tale regime consente di attribuire i redditi prodotti dalla società direttamente ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, come avviene per le società di persone.
Per accedere al regime di tassazione per trasparenza, deve essere esercitata apposita opzione nel seguente modo:
- i soci sono tenuti a inviare raccomandata A/R alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale;
- la società ha l’obbligo di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali.
Finora, la società trasparente doveva esercitare l’opzione mediante presentazione telematica di apposito modello di comunicazione entro il primo dei 3 periodi d’imposta della società partecipata a decorrere dal quale la stessa intendeva far valere il regime di trasparenza (31.12 del 1° anno di applicazione del regime per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Ora, a seguito della novità introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali, l'opzione andrà espressa nel modello UNICO presentato nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata.
Ad esempio, con riguardo all'opzione per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017 l'opzione andrà esercitata in UNICO 2015 da presentare nel 2015 (entro il 30.09.2015 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Per consentire l'indicazione delle opzioni nel modello UNICO SC 2015 debutta il nuovo "Quadro OP", dove la sezione III è dedicata proprio all'opzione per la trasparenza fiscale e va utilizzata per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto MEF 23.04.2004);
- il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale al termine del triennio (art. 5 del decreto MEF 23.04.2004);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto MEF 23.04.2004); essa in caso di fusione o di scissione della società partecipata, infatti, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati.
2) Consolidato fiscale
L’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato fiscale), di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, consiste nella determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, comporta il pagamento di un’unica imposta sul reddito delle società del gruppo stesso.
L'opzione è irrevocabile e vincolante per 3 esercizi sociali.
Finora, l’opzione per l’istituto del consolidato fiscale era esercitata presentando apposito modello di comunicazione “entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa”(D.M. 9 giugno 2004). Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, la comunicazione doveva essere presentata entro il 16 giugno dell’anno a partire dal quale l’opzione aveva effetto (ad esempio, l'opzione per il triennio 2014-2016 doveva essere esercitata entro il 16.06.2014).
Ora, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2014, l'opzione deve essere, invece, esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ad esempio, l'opzione per il triennio 2015 - 2017 deve essere esercitata nel modello UNICO SC 2015 da presentare entro il 30.09.2015 (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare).
Per esercitare l'opzione per il consolidato fiscale, all'interno del quadro OP del modello UNICO SC 2015 è prevista l'apposita sezione II, che va compilata dalla consolidante con riferimento al triennio 2015 - 2017 per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del Decreto 09.06.2014);
- il rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 14, comma 1, del Decreto 09.06.2014).
3) Tonnage tax
La “tonnage tax” è un regime di determinazione forfetaria del reddito che si applica, previa opzione, al reddito delle navi che presentano determinati requisiti (indicati all’articolo 155, commi 1 e 2, del TUIR, così come integrato dall’articolo 6, comma 1, del decreto MEF 23 giugno 2005).
L’opzione per la determinazione forfettaria del reddito delle navi (tonnage tax):
- va esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti richiesti, conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta;
- può essere relativa ad una singola società di navigazione oppure relativa ad un gruppo d’imprese;
- è irrevocabile per 10 esercizi sociali e può essere rinnovata, con le medesime modalità, entro 3 mesi dall’inizio del periodo successivo alla scadenza.
Finora, tale opzione doveva essere effettuata inviando apposito modello telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 3 mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale si intendeva applicarla.
Il Decreto semplificazioni fiscali ha modificato dal 2015 le modalità di esercizio dell’opzione per la tonnage tax, prevedendo che l'opzione venga espressa con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Per esercitare l'opzione a decorrere dal 2015, la società deve compilare la sezione I del quadro OP di UNICO SC 2015 (o di UNICO SP 2015).
Ti potrebbero interessare:
4) Opzione IRAP
L'opzione per la determinazione dell’Irap in base al metodo da bilancio è stata prevista dall’art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria che, in tal modo, possono avvalersi delle regole previste per le società di capitali (principio di derivazione dal bilancio).
Finora, l’opzione era espressa inoltrando all’Agenzia delle Entrate un apposito modello entro il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intendeva applicare la disciplina in parola, “pena l’inefficacia dell’opzione stessa” (circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008).
Ora, il decreto legislativo semplificazioni fiscali ha parzialmente riscritto l’art. 5-bis, del D.Lgs. n. 446/1997. A seguito delle novità introdotte, l'opzione è comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata.
Precisamente, per l'esercizio o la revoca dell'opzione a decorrere dal 2015 si deve barrare la relativa casella nel rigo IS35 del modello IRAP 2015.
Non è prevista una casella anche per il rinnovo dell'opzione, in quanto l'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.