In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata la pertinenza dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con il soggetto in fase di accertamento l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni di quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l’onere probatorio, che deve dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative. Questo quanto afferma l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1236 del 22 Gennaio 2015.
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TRATTO DAL COMMENTO DEL DOTT . F. BRANDI: " Legittimo l’accertamento bancario sui conti intestati ai soci" del 9.2.2015 (PDF - 8 pagg.)
1) Indagini finanziarie sui conti correnti e onere probatorio
IL CASO
Una società di persone impugnava un atto di contestazione che faceva seguito a due p.v.c. con i quali, tra l’altro, erano state recuperate a tassazione alcune movimentazioni bancarie, sia prelevamenti che accrediti, risultanti sui conti correnti intestati ai soci della società.
I gradi di merito vedevano vittoriosa la contribuente: in particolare la Ctr, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenevano illogico il fatto di aver sottoposto a verifica una società che non svolgeva più impresa per aver ceduto in locazione l’azienda di ristorazione.
Nel successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.: il fatto di non aver svolto l’attività non poteva certo esonerare la società ed i rispettivi soci dall’onere di giustificare le movimentazioni bancarie contestate, sintomatiche di redditi sottratti a tassazione.
In altri termini le argomentazioni della Ctr erano inconferenti rispetto al thema decidendum dato che non era stata fornita alcuna giustificazione sulla natura e sulla provenienza delle movimentazioni bancarie che, nonostante fossero state rinvenute sui conti dei soci, erano da considerarsi presumibilmente come riferibili all’attività commerciale della società.
IL COMMENTO
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO: SALVEZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI
Il contenzioso in tema di indagini finanziarie si incentra soprattutto sulla ripartizione e sull’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico delle parti.
Con la pronuncia in commento (non a caso resa in forma di ordinanza) la Suprema Corte ha confermato i precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi (come ad es. nel caso di congiunti della persona fisica, dell' amministratore e/o del socio della società contribuente), reputando che lo stretto rapporto familiare, o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, integrino elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti (cfr., in particolare, Cass. n. 4154 del 2009, n. 4752 e 20197 del 2010 n. 6743/2007, n. 18868 del 2007, n. 27947 del 2009).
Emblematica a questo proposito la pronuncia n. 20197 del 2010 con cui la Cassazione ha precisato che “l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati”.
La presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità (cfr. Cass. n. 1285 del 2014, nonché n. 13035 del 2012). (...)
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