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LA SURREALE VICENDA DELL’IMU SUI TERRENI: MA ENTRO IL 10.2.2015 SI DEVE PAGARE

La surreale vicenda dell’IMU sui terreni: ma entro il 10.2.2015 si deve pagare

Il Governo ha riscritto in extremis le regole dell'Imu per i terreni agricoli montani con il D.L. 4/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa. E’ un piccolo obolo, in generale, ma odioso perche’ nella maggior parte dei casi obbliga a calcoli complicati solo per versare pochi euro.

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Per la scadenza di martedi prossimo, 10 febbraio 2015, per pagare l'Imu sui  terreni agricoli per il 2014 si applicheranno le  nuove regole di classificazione dei terreni  ma, ai fini dell'esenzione IMU, è stata prevista una clausola di salvaguardia: infatti varranno sia le regole di esenzione stabilite con il D.M. 28.11.2014 (criterio altimetrico), sia quelle nuove fissate dal D.L. 4/2015 (criterio Istat).

1) IMU terreni agricoli per il 2015 – scadenza 16 giugno 2015

Al posto del criterio basato sull'altitudine del Comune, dal 2015 si adotterà il criterio di classificazione dei terreni predisposto dall'Istat: “non montano" (NM), "parzialmente montano" (P) e "totalmente montano" (T).
A tal fine si deve fare riferimento all'elenco dei comuni disponibile sul sito internet dell'Istat .
Per l’anno 2015 i Comuni identificati con la lettera T non pagheranno l’IMU.
Quelli identificati con la lettera P pagheranno l’IMU, salvo che non siano detenuti, anche in locazione, da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP).
Quelli identificati con le lettere NM pagheranno in ogni caso l’IMU.
Caso diverso per il 2014, la cui scadenza e’ stata piu’ volte prorogata e, ad oggi, e’ fissata al 10.2.2015. Vediamo insieme quale cervellotica soluzione e’ stata preparata.

2) IMU terreni agricoli per il 2014 – scadenza 10.2.2015

Valgono sempre le nuove regole di classificazione dei terreni di cui sopra ma, ai fini dell'esenzione IMU, è stata prevista una clausola di salvaguardia: infatti varranno sia le regole di esenzione stabilite con il D.M. 28.11.2014 (criterio altimetrico), sia quelle nuove fissate dal D.L. 4/2015 (criterio Istat).
Il DM 28.11.2014 dichiara totalmente esenti da IMU i Comuni ad altitudine del centro superiore a 600 metri; tra 281 e 600 metri si paga l’IMU, salvo i CD e gli IAP (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; n.b.: se e’ IAP l’affittuario, ugualmente non si paga); sotto i 281 metri l’IMU si paga sempre.
Attenzione perche’ il nuovo elenco dei Comuni Istat definisce montani (T) anche Comuni sotto i 600 o addirittura sotto i 281metri.
Esempio: Grizzana Morandi e’ alto 547 metri ma e’ censito T (totalmente montano), quindi col DM 28.11.14 pagherebbe l’IMU ma con l’elenco Istat non deve pagare l’IMU.
Operativamente come procedere?
1) Si consulta l’elenco Istat: se il Comune ha la T non si paga mai l’IMU;
2) Se ha NM o P ed ha altitudine tra 281 e 600 metri paga l’IMU, a meno che non sia appartenente a CD o IAP;
3) Se ha NM o P ma il Comune e’ sopra i 600 metri comunque non paga in forza del criterio altimetrico del DM 28.11.2014;
4) Se ha NM o P ed e’ sotto i 281 metri paga sempre l’IMU.
I calcoli sono i seguenti:
Reddito dominicale x 1,25 x 135 = Imponibile
All’imponibile si applica il 7,6xmille, salvo minore aliquota del Comune (consultare la delibera comunale).
Occorre tener presente che pagheranno anche i proprietari di terreni incolti, magari piccoli appezzamenti ereditati: era meglio la “tassa sul macinato” di antica memoria, almeno la si pagava sui reali frutti del terreno!
 

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