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DICHIARAZIONE IVA 2015, L’AUTONOMA APRE LA STAGIONE

Dichiarazione Iva 2015, l’autonoma apre la stagione

Dal prossimo anno stop all'unificata, ci sarà solo l'autonoma entro febbraio. La legge di stabilità infatti ha eliminato la possibilità di presentare la dichiarazione Iva unificata.

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Salvo alcune eccezioni, tassativamente previste, devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d'impresa, artistica o professionale. Quest'anno il termine ultimo di presentazione è il 30 settembre 2015, nel caso in cui si decida si spedirla con l'Unico. E' possibile presentare anche l'autonoma, entro il mese di febbraio, con un duplice vantaggio: si è esonerati dalla presentazione della comunicazione dai Iva ed è possibile compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 Euro già a partire dal 16.3.2015.

1) Prima dichiari prima compensi

Finché il contribuente intende compensare un credito Iva di importo pari o inferiore a 5.000non sussiste alcuna necessità (pur sussistendone la possibilità) di anticipare la trasmissione della dichiarazione Iva, in quanto il credito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce, e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.
Se, invece, l’importo del credito che si intende compensare è superiore a 5.000 €, la compensazione potrà essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Quindi anticipando la presentazione del Mod. Iva a febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 Euro già dal 16.3.2015.
Si precisa che le limitazioni descritte prima si riferiscono al credito Iva utilizzato in compensazione, non all’ammontare complessivo che risulta dalla dichiarazione annuale.
In caso di utilizzi superiori a € 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo di controllo attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.
Si ricorda poi che l'eventuale residuo di credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 può essere utilizzato nel 2015 inserendo nel modello F24 come "anno di riferimento" il 2013,  fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2015. Infatti è solo da tale momento che il credito IVA sarà riferibile al 2014.

2) Esempio

Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 30.000:
  • questo può essere compensato senza attendere la presentazione della dichiarazione Iva fino al raggiungimento dei 5.000€,
  • raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015;
  • qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

3) L’autonoma entro fine febbraio esonera dalla Comunicazione dati Iva

Un altro vantaggio, legato alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma, è quello di essere esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA purché il Mod. Iva venga presentato entro il 28.2.2015.
Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato e pertanto il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero dalla stessa è previsto anche nel caso in cui la dichiarazione IVA sia presentata il 2.3.2015. In tal caso, però, la compensazione potrà essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.

4) Il saldo Iva

Va ricordato che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo, in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
Nel caso in cui si decida di presentare la dichiarazione unificata è possibile differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2015 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3).

5) Ultimo anno per l'unificata

Come già accennato prima  in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014), questo sarà l'ultimo anno in cui sarà possibile presentare la dichiarazione Iva unificata (cioè con il modello Unico).
Dal 2016, in relazione al periodo d'imposta 2015, sarà possibile presentare solo la dichiarazione Iva autonoma, entro l'ultimo giorno di febbraio, e in questo modo si eviterà di dover presentare la Comunicazione dati Iva.
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