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IMU TERRENI AGRICOLI CON ALIQUOTA STANDARD

Imu terreni agricoli con aliquota standard

Se il Comune non ha stabilito un'aliquota specifica per i terreni agricoli si applicherà quella standard de 7,6 per mille. A chiarirlo la risoluzione 2/DF del Dipartimento delle Finanze del 3.2.2015.

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Per "aliquota specifica" si intende un'aliquota riservata ai terreni agricoli, pertanto ad esempio quella eventualmente prevista per la categoria "altri immobili" non potrà essere utilizzata. Si dovrà in tal caso applicare quella standard del 7,6 per mille. Si ricorda comunque che, ai fini del pagamento dell'Imu 2014, in scadenza il 10 febbraio, varranno sia i criteri di esenzione altimetrici (previsti con Dm 28.11.2014) sia quelli nuovi fissati dal D.l. 4/2015. Per chi avesse già pagato e si trovasse ora in un caso di esenzione, potrà alternativamente chiedere il rimborso o utilizzare il meccanismo della compensazione (se consentito dal comune).

1) I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

In prossimità della scadenza dell'Imu 2014 dei terreni agricoli, fissata per 10 febbraio 2015, il Dipartimento delle Finanze ha emanato la risoluzione 2/DF con cui offre due importanti chiarimenti sulle nuove regole di calcolo dell'Imu fissate dal D.l. 4/2015.
1
Sono esenti dall'Imu i terreni, ubicati nei comuni parzialmente montani, concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali purché il soggetto concedente abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Secondo il dipartimento, poiché il concedente deve rivestire la qualifica di coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola, è necessario che conduca almeno un altro terreno.
Sul punto tuttavia la stampa specializzata ha già rilevato che in realtà la qualifica di coltivatore diretto/IAP non richiede necessariamente la conduzione del terreno. Infatti, ad esempio, un coltivatore diretto può essere tale anche se coadiuvante in un'impresa appartenente ad un altro coltivatore diretto/IAP.
2
per i terreni soggetti al pagamento, l'aliquota da applicare è quella standard del 7,6 per mille salvo che il Comune abbia fissato un'aliquota diversa specifica per i terreni agricoli
Ad esempio, come riportato nella risoluzione stessa, se il Comune ha deliberato un'aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali, una dello 0,9% per le aree fabbricabili, e una all'1% per tutti gli altri immobili, l'aliquota per i terreni agricoli sarà quella standard dello 0,76%, in quanto il comune non ha approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.

2) Riassumendo: terreni imponibili ed esenti per Imu 2014

Ai fini del pagamento del saldo 2014, in scadenza il 10 febbraio 2015, per individuare i terreni imponibili ed esenti si dovrà fare riferimento alle nuove regole di classificazione stabilite dal D.l. 4/2015. Pertanto:
Terreni agricoli situati nei comuni
Posseduti e condotti da
IMU 2014
Totalmente montani
chiunque
No
(in quanto esenti)
Parzialmente montani
Coltivatori diretti e Iap, iscritti alla previdenza agricola (anche se concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti e a Iap iscritti nella previdenza agricola)
No
 (in quanto esenti)
Soggetti diversi dai Coltivatori diretti e Iap, iscritti alla previdenza agricola
Non montani
Chiunque
Per individuare i terreni "montani", "parzialmente montani" e "non montani" occorre consultare la tabella riportata sul file excel "Elenco comuni italiani" disponibile sul sito internet dell'Istat, prestando attenzone alla colonna "R".
Bisogna tuttavia ricordare che, solo ai fini del versamento del 10.2.2015, varranno anche i casi di esenzione fissati dal precedente D.M. del 28.11.2014.
In questo modo chi risultasse imponibile in base alle nuove regole, ma esente secondo i criteri altimetrici, potrà essere esentato dal pagamento (si veda a tal proposito lo speciale del 26.01.2015 "Imu terreni montani: proroga al 10 febbraio" ).

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