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DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

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730/2015: ULTIMI CHIARIMENTI SU VISTO DI CONFORMITÀ E SANZIONI

730/2015: ultimi chiarimenti su visto di conformità e sanzioni

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate su visto di conformità infedele e sanzioni per CAF e professionisti abilitati alla trasmissione della dichiarazione 730

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Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati entro il 15 aprile. Il contribuente può poi accettarla così com'è, modificarla oppure anche non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.
La dichiarazione 730 precompilata, tuttavia, non è l'unica novità di quest'anno inerente la predisposizione del 730. Infatti, sempre il Decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto un cambio di rotta con riguardo alle responsabilità di CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l'elaborazione e la trasmissione del modello 730, facendo ricadere su di essi il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi in caso di rilascio di visto di conformità infedele, anziché in capo al contribuente.
L'aumento delle responsabilità costringe CAF e professionisti a porre maggiore attenzione nella raccolta delle informazioni da parte dei contribuenti assistiti.

Con la Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulla dichiarazione 730 precompilata, in particolare in merito alle nuove responsabilità di Caf e professionisti abilitati ed all'apposizione di un visto di conformità infedele.

1) Dichiarazione 730: le nuove responsabilità di CAF e professionisti

L'art. 6 del Decreto semplificazioni fiscali ha previsto che, in caso di rilascio, da parte del CAF o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione, questi dovrà pagare, in luogo della sanzione da € 258 a € 2.582, l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista
Imposta + sanzione 30% + interessi
(in capo al CAF / professionista)

Come chiarito dalla recente Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, in tal modo, viene a determinarsi una vera e propria “sostituzione” di colui che rilascia il visto di conformità nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La stessa circolare precisa che tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale ed è, quindi, applicabile anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (730 presentato con le modalità ordinarie).

Si precisa, tuttavia, che, come chiarito sempre dalla stessa Circolare n. 34/E/2015, non è punibile il visto di conformità infedele sulla dichiarazione se risulta un importo dovuto complessivo inferiore ai 30 euro. 

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.
Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, ma 730 rettificativo entro il 10.11

In capo al CAF/professionista:

solo sanzione 30%

In capo al contribuente:

Imposta dovuta + interessi

Inoltre, se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso).

 Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, ma 730 rettificativo entro il 10.11 + versamento entro il 10.11

In capo al CAF/professionista:

solo sanzione ridotta a 3,75% (1/8 del 30%)

In capo al contribuente:

Imposta dovuta + interessi

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 34/E/2015, rispondendo ad un quesito circa la sanzione da applicare in caso di trasmissione del 730 rettificativo (o della comunicazione dei dati relativi alla rettifica se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa) dopo il 7 luglio (termine ordinario di presentazione del modello 730) ma entro il 10 novembre, ha affermato che il CAF/professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione.

La Circolare n. 34/E/2015 precisa che resta comunque ferma l'eventuale sanzione prevista in caso di invio tardivo del modello 730 originario, cioè di invio oltre il 7 luglio salvo proroga, come avvenuto quest'anno.

Ne deriva, pertanto, che se il CAF/professionista trasmette il modello 730 rettificativo entro il 10 novembre, ma comunque il modello 730 originario è stato trasmesso tardivamente dopo il 7 luglio, alla sanzione per visto di conformità infedele si aggiunge quella per presentazione tardiva del modello 730.

 Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, con presentazione 730 rettificativo entro il 10.11 ma 730 originario presentato dopo il termine

Sanzione per visto di conformità infedele

+

Sanzione per invio tardivo modello 730

In merito al termine al quale occorre fare riferimento per capire se l'invio del modello 730/2015 è stato "tardivo" o tempestivo, la Circolare n. 34/E/2015 ha chiarito che, per il 2015, si deve considerare il termine prorogato del 23 luglio 2015, e non il 7 luglio 2015. Sono, quindi, considerati "tardivi" i modelli 730/2015 presentati dopo il 23.07.2015. Quindi, è il 23 luglio il "dies a quo" per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730/2015, almeno per i soggetti per i quali era applicabile la proroga.

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2) Dichiarazione 730: nuovo massimale di polizza assicurativa

Per garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata, il Decreto semplificazioni fiscali ha aumentato a 3 milioni di euro (prima 1.032.914 euro) il massimale minimo della polizza assicurativa richiesta a CAF e professionisti abilitati.

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