Con la Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulla dichiarazione 730 precompilata, in particolare in merito alle nuove responsabilità di Caf e professionisti abilitati ed all'apposizione di un visto di conformità infedele.
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1) Dichiarazione 730: le nuove responsabilità di CAF e professionisti
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista
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Imposta + sanzione 30% + interessi
(in capo al CAF / professionista)
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Come chiarito dalla recente Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, in tal modo, viene a determinarsi una vera e propria “sostituzione” di colui che rilascia il visto di conformità nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La stessa circolare precisa che tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale ed è, quindi, applicabile anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (730 presentato con le modalità ordinarie).
Si precisa, tuttavia, che, come chiarito sempre dalla stessa Circolare n. 34/E/2015, non è punibile il visto di conformità infedele sulla dichiarazione se risulta un importo dovuto complessivo inferiore ai 30 euro.
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, ma 730 rettificativo entro il 10.11
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In capo al CAF/professionista: solo sanzione 30% |
In capo al contribuente: Imposta dovuta + interessi |
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, ma 730 rettificativo entro il 10.11 + versamento entro il 10.11 |
In capo al CAF/professionista: solo sanzione ridotta a 3,75% (1/8 del 30%) In capo al contribuente: Imposta dovuta + interessi |
Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 34/E/2015, rispondendo ad un quesito circa la sanzione da applicare in caso di trasmissione del 730 rettificativo (o della comunicazione dei dati relativi alla rettifica se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa) dopo il 7 luglio (termine ordinario di presentazione del modello 730) ma entro il 10 novembre, ha affermato che il CAF/professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione.
La Circolare n. 34/E/2015 precisa che resta comunque ferma l'eventuale sanzione prevista in caso di invio tardivo del modello 730 originario, cioè di invio oltre il 7 luglio salvo proroga, come avvenuto quest'anno.
Ne deriva, pertanto, che se il CAF/professionista trasmette il modello 730 rettificativo entro il 10 novembre, ma comunque il modello 730 originario è stato trasmesso tardivamente dopo il 7 luglio, alla sanzione per visto di conformità infedele si aggiunge quella per presentazione tardiva del modello 730.
Rilascio visto di conformità infedele da parte del Caf/professionista, con presentazione 730 rettificativo entro il 10.11 ma 730 originario presentato dopo il termine |
Sanzione per visto di conformità infedele + Sanzione per invio tardivo modello 730 |
In merito al termine al quale occorre fare riferimento per capire se l'invio del modello 730/2015 è stato "tardivo" o tempestivo, la Circolare n. 34/E/2015 ha chiarito che, per il 2015, si deve considerare il termine prorogato del 23 luglio 2015, e non il 7 luglio 2015. Sono, quindi, considerati "tardivi" i modelli 730/2015 presentati dopo il 23.07.2015. Quindi, è il 23 luglio il "dies a quo" per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730/2015, almeno per i soggetti per i quali era applicabile la proroga.
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