- la Gestione Inps degli Artigiani e Commercianti (si veda nostra CDG n. 32-2014);
- la Gestione Separata Inps per i professionisti senza cassa previdenziale di categoria e per i collaboratori;
- le Casse di previdenza di categoria (es: cassa di previdenza dei dottori commercialisti, cassa di previdenza forense, cassa di previdenza degli ingegneri, ecc.), previste per i professionisti che risultino iscritti agli appositi Albi.
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1) La Gestione Separata Inps: i soggetti obbligati
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
- i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
- i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale;
- i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione: - sia alla Gestione IVS Commercianti in qualità di socio lavoratore; - sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). A stabilirlo era stata la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011), fornendo una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. In merito è intervenuto anche l’Inps, con Circolare n. 99 del 22.07.2011, sottolineando che “tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria” e che “l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata”. L'Inps, tuttavia, con successivo Messaggio n. 709 del 12.01.2012, ha precisato che, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; il contribuente può, infatti, esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa. Di conseguenza, se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo alla propria Cassa:
- produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
- non abbia a suo carico altri debiti verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
- Professionisti senza Cassa di categoria
- Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro., collaboratori occasionali)
- Lavoratori autonomi occasionali con reddito > € 5.000
- Incaricati alla vendita a domicilio con reddito > € 6.410,26
- Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Relativamente alla qualità di amministratore, soci-amministratori di Srl che siano contemporaneamente lavoratori e amministratori di essa
- Soggetti che, pur essendo iscritti ad una Cassa, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta
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