HOME

/

FISCO

/

DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP

/

OPZIONE IRAP ENTRO IL 2 DICEMBRE

Opzione Irap entro il 2 dicembre

Con l'opzione - direttamente in dichiarazione dei redditi - sarà possibile determinare la base imponibile Irap secondo le regole dei soggetti Ires

Ascolta la versione audio dell'articolo
Le società di persone (snc, sas ed equiparate) e le ditte individuali in contabilità ordinaria, possono optare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, per il metodo cd “a valori di bilancio” (art. 5, DLgs 446/97) in luogo di quello a “valori fiscali” (quale metodo “naturale” per tali soggetti). Tale opzione:
  • è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata (la revoca, invece, obbliga a tornare ad adottare la determinazione "a valori fiscali" per almeno un triennio);
  • comporta l’obbligo di adottare, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
 Si rammenta che:
- gli imprenditori agricoli (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR);
- gli allevatori che determinano forfetariamente il reddito (art. 56, TUIR);
- gli agriturismi che si avvalgono del regime forfetario (art. 5, L. 413/91;
determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione (art. 9, DLgs. 446/79). Tali soggetti, in alternativa al citato criterio, possono:
  • utilizzare il metodo fiscale: come precisato dalle Entrate nella RM 3/2012;
  • optare, per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio; in tal caso devono osservare gli adempimenti contabili dell’art. 18, DPR 600/73.
Pertanto, al fine di valutare l’opportunità di esercitare l’opzione (ovvero, di revocare la stessa al termine del triennio) si analizzano di seguito le modalità di determinazione della base imponibile IRAP utilizzando i 2 predetti metodi.

1) Determinazione IRAP a valori fiscali

La base imponibile IRAP per le ditte individuali e le società di persone (in contabilità ordinaria o semplificata) si ottiene quale differenza tra i seguenti componenti:
  • ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;
  • variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui agli artt. 92 e 93, TUIR; MENO (-)
  • costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  • costi per servizi;
  • ammortamenti;
  • canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali).
Occorre, inoltre, considerare che:
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
non sono deducibili i componenti della voce B.14 del Conto economico, salvo che rientrino tra i “servizi” individuati in base al DM 17/01/1992 (si tratta ad es. di quote associative, imposta di registro, tassa rifiuti e di possesso di autoveicoli, abbonamenti a libri, giornali ecc.)
COSTI PER SERVIZI
vanno individuati sulla base della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi; pertanto sono individuati senza considerare la classificazione civilistica (voce B.7 del Conto economico) ma avendo riguardo ai criteri contenuti nel DM 17/01/1992
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
non concorrono alla base imponibile IRAP In particolare, secondo la CM 60/08 sono irrilevanti (non tassabili/indeducibili) le plusvalenze/minusvalenze relative: - beni strumentali, anche di natura ordinaria - a beni patrimonio, ossia diversi da quelli strumentali e non beni merce
SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE
non concorrono alla base imponibile IRAP

2) Determinazione Irap a valori di bilancio

Come anticipato, le società di persone e le ditte individuali (in contabilità ordinaria) possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità previste per le società di capitali, ossia facendo riferimento ai valori contabili risultanti dal bilancio. Applicando tale metodo, quindi, i componenti positivi/negativi di Conto economico rilevano:
  • a prescindere dalle variazioni operate ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi;
  • a condizione che gli stessi siano inerenti.
L'opzione non è, invece, ammessa per le imprese in contabilità semplificata (seguono il criterio ordinario).
Pertanto, la scelta del metodo a valori di bilancio va effettuata facendo attenzione ai chiarimenti forniti dalle Entrate in relazione ad alcune voci di bilancio (plus/minusvalenze e costi per il personale) nonché all’operatività del principio di inerenza dei costi. Il trattamento delle plusvalenze è differenziato come segue (CM 27/E/2009):
PLUS/MINUSVALENZE
DA CESSIONE BENI STRUMENTALI
Risultano “rilevanti” ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili) sia quelle ordinarie (iscritte nella voce A.5/B.14 di Conto Economico) che straordinarie (iscritte nella voce E.20/E.21 di Conto economico). Sono, invece, irrilevanti ai fini Irap le plus/minusvalenze che emergono in sede di valutazione civilistica dei beni strumentali.
DA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO
Risultano “rilevanti” ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili). Si tratta degli immobili ad uso abitativo che, ai fini reddituali, sono disciplinati dall’art. 90 del TUIR.
DA CESSIONE D’AZIENDA
Sono irrilevanti ai fini Irap in quanto, come chiarito nella citata CM n. 27/09, la cessione d’azienda è “un’operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.
Con riferimento agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali:
  • in generale: non si applicano le variazioni fiscali (autovetture, telefonini, ecc.);
  • avviamento e marchi: l'ammortamento è deducibile secondo la norma fiscale (18 anni).
In relazione ai costi del personale si rammenta che:
-resta ferma l'indeducibilità assoluta dei costi relativi a:
  • personale dipendente ed assimilato (anche se in voci diverse da B.9);
  • compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori;
  • utili spettanti agli associati in partecipazione.
- continuano ad essere deducibili le somme erogate a terzi per l’ acquisizione di beni o servizi destinati a dipendenti e collaboratori, purché (CM 27/2009):
  • costituiscono spese funzionali all’attività di impresa;
  • non assumono natura retributiva per il dipendente. In generale, l’imputazione delle spese a bilancio prevede che le stesse seguano il cd principio di inerenza.

3) Modalità di esercizio dell'opzione

L’opzione per il metodo “da bilancio” va comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Pertanto le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l'opzione per il triennio 2019 – 2021 devono comunicare la stessa nel mod. IRAP 2019, da presentare entro il 2.12.2019. L'opzione si effettua barrando l'apposita casella del rigo IS 35  del mod. IRAP 2019.Poiché l’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, non va effettuata alcuna comunicazione nell’ambito del mod. IRAP 2019 da parte dei soggetti che hanno optato in passato e intendono applicare tale metodo anche per il triennio 2019 – 2021.

Le società costituite nel corso del 2019, che  non presentano il mod. IRAP 2019 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. IRAP 2020), possono effettuare l'opzione tramite un apposito modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap", approvato dall'Agenzia delle Entrate con  il provvedimento del 17 dicembre 2015, da inviare telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, quindi entro il 2.12.2019.. A tal fine dovranno barrare l'apposita casella prevista nel rigo CR11

4) Revoca opzione

Coloro che hanno optato in passato e non intendono rinnovare l'opzione, devono comunicare tale intenzione tramite "la revoca". Anche la revoca  va comunicata con la medesima modalità prevista per l’esercizio dell'opzione,ossia nell’ambito del mod. IRAP.
Di conseguenza, nel mod. IRAP 2019 va comunicata la revoca dell’opzione già esercitata per il triennio 2016 – 2018, con applicazione del metodo fiscale dal 2019 e vincolante fino al 2021.

5) Remissione in bonis

La mancata indicazione nella dichiarazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile con il metodo “da bilancio” è sanabile grazie all'istituto della remissione in bonis, da effettuare “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, la “prima dichiarazione utile” si ritiene sia rappresentata dal Mod. IRAP dell’annualità successiva (quindi entro il 2.12.2019 sarà possibile sanare la mancata indicazione dell'opzione nel mod. Irap 2018).Entro tale data dovrà essere:

  • presentato il mod. IRAP integrativo;
  • versata “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo “8114”, “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento).
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE · 19/09/2023 Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

Con Risoluzione n 52 le Entrate istituiscono i codici tributo per interessi e sanzioni su sconto IRAP 2019 non spettante

Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

Con Risoluzione n 52 le Entrate istituiscono i codici tributo per interessi e sanzioni su sconto IRAP 2019 non spettante

STP commercialisti / consulenti lavoro: chiarimenti sull'imponibilità IRAP

Le Entrate con interpello ritengono imponibili IRAP i compensi di associati che rivestono cariche di sindaci e membri dell'organo amministrativo fatturati dalla STP

IRAP 2023: gli esclusi

Imprese e professionisti esclusi dall'IRAP nella dichiarazione dei redditi 2023: riepilogo delle regole introdotte per l'esclusione dal 1 gennaio 2022

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.