- è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata (la revoca, invece, obbliga a tornare ad adottare la determinazione "a valori fiscali" per almeno un triennio);
- comporta l’obbligo di adottare, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
- utilizzare il metodo fiscale: come precisato dalle Entrate nella RM 3/2012;
- optare, per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio; in tal caso devono osservare gli adempimenti contabili dell’art. 18, DPR 600/73.
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Calcolo IRES e IRAP 2021 - Redditi Società di Capitali
Consolidato nazionale 2021 (excel)
1) Determinazione IRAP a valori fiscali
- ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;
- variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui agli artt. 92 e 93, TUIR; MENO (-)
- costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- costi per servizi;
- ammortamenti;
- canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali).
2) Determinazione Irap a valori di bilancio
- a prescindere dalle variazioni operate ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi;
- a condizione che gli stessi siano inerenti.
- in generale: non si applicano le variazioni fiscali (autovetture, telefonini, ecc.);
- avviamento e marchi: l'ammortamento è deducibile secondo la norma fiscale (18 anni).
- personale dipendente ed assimilato (anche se in voci diverse da B.9);
- compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori;
- utili spettanti agli associati in partecipazione.
- costituiscono spese funzionali all’attività di impresa;
- non assumono natura retributiva per il dipendente. In generale, l’imputazione delle spese a bilancio prevede che le stesse seguano il cd principio di inerenza.
3) Modalità di esercizio dell'opzione
L’opzione per il metodo “da bilancio” va comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Pertanto le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l'opzione per il triennio 2019 – 2021 devono comunicare la stessa nel mod. IRAP 2019, da presentare entro il 2.12.2019. L'opzione si effettua barrando l'apposita casella del rigo IS 35 del mod. IRAP 2019.Poiché l’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, non va effettuata alcuna comunicazione nell’ambito del mod. IRAP 2019 da parte dei soggetti che hanno optato in passato e intendono applicare tale metodo anche per il triennio 2019 – 2021.
Le società costituite nel corso del 2019, che non presentano il mod. IRAP 2019 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. IRAP 2020), possono effettuare l'opzione tramite un apposito modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap", approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 dicembre 2015, da inviare telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, quindi entro il 2.12.2019.. A tal fine dovranno barrare l'apposita casella prevista nel rigo CR11.
4) Revoca opzione
Coloro che hanno optato in passato e non intendono rinnovare l'opzione, devono comunicare tale intenzione tramite "la revoca". Anche la revoca va comunicata con la medesima modalità prevista per l’esercizio dell'opzione,ossia nell’ambito del mod. IRAP.
Di conseguenza, nel mod. IRAP 2019 va comunicata la revoca dell’opzione già esercitata per il triennio 2016 – 2018, con applicazione del metodo fiscale dal 2019 e vincolante fino al 2021.
5) Remissione in bonis
La mancata indicazione nella dichiarazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile con il metodo “da bilancio” è sanabile grazie all'istituto della remissione in bonis, da effettuare “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, la “prima dichiarazione utile” si ritiene sia rappresentata dal Mod. IRAP dell’annualità successiva (quindi entro il 2.12.2019 sarà possibile sanare la mancata indicazione dell'opzione nel mod. Irap 2018).Entro tale data dovrà essere:
- presentato il mod. IRAP integrativo;
- versata “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo “8114”, “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento).