II giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività sportiva, in questo caso il motociclista Loris Capirossi, disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che con sentenza 961, depositata lo scorso 21 gennaio, nel considerare gli sportivi alla stregua degli artisti, ha respinto le doglianze del contribuente su IVA e IRPEF ma non quella riguardante l’applicazione dell’IRAP.
1) Irap e contratti di agenzia - Sentenza cassazione n. 961/2015
IL CASO
La controversia riguarda il noto motociclista Loris Capirossi, cui l’Agenzia delle entrate aveva notificato, per l’anno 2003, ai fini Iva, Irpef ed Irap, un avviso di accertamento; in particolare, l’Ufficio, contestava al pilota, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, di aver mantenuto il domicilio in Italia, il che comportava l’imposizione diretta, anche ai fini Irap, e quella indiretta, essendo in presenza di soggetto passivo Iva, esercente prestazioni di servizi e l’accusa, in pratica, era quella di aver indicato una residenza fittizia nel Principato di Monaco per sfuggire al Fisco italiano.
Segnatamente, il pilota aveva preso in locazione da società olandese, a lui riconducibile, un immobile di prestigio ubicato in territorio italiano. L’Ufficio, inoltre, eccepiva che l’utenza elettrica della villa era intestata al pilota, che, per altro, aveva provveduto al pagamento dell’Ici; tutti elementi che confermavano il mantenimento da parte dello sportivo, sul territorio italiano, di continui contatti con familiari, tifosi e i media; a parere del Fisco, l’intrecciarsi dì rapporti economici e familiari attorno a lui e alle società estere andava ricondotto alla volontà del contribuente di conservare la relazione domiciliare in Italia e i benefici derivanti dalla residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Altro elemento sottolineato dai verificatori era stato la sostanziale compartecipazione alla scuola di guida sicura gestita dal fratello con presenza fisica e apporti, nonché l’utilizzo di manager italiano. I fatti sopra descritti confermavano, in sostanza, l’effettiva permanenza in Italia del centro d’affari, giustificando il recupero a tassazione di redditi solo formalmente attratti al Principato monegasco.
La C.T.R dell’Emila Romagna, nel rigettare l’appello del pilota, confermava la legittimità del recupero; seguiva la prosecuzione del giudizio in Cassazione.
IL COMMENTO
1. IRAP – RILEVANZA DELL’UTILIZZO DI LAVORO ALTRUI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione rilevante per l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi, secondo i prevalenti orientamenti della giurisprudenza, occorre tenere conto dell’utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, sia mediante contratto di lavoro dipendente, anche part-time, sia mediante contratti di collaborazione e di fornitura di servizi, anche se relativi a funzioni di supporto e di segreteria.
Si fa presente, preliminarmente, che il tema della definizione dell’autonoma organizzazione è oggetto della delega di riforma fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 2.In particolare, l’articolo 11, comma 2, della citata legge n. 23 del 2014 statuisce che “Nell’ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato sin dal 2007, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui." (...)
La Suprema Corte ha accolto il quattordicesimo dei ben diciotto motivi di ricorso formulati dalla difesa, sostenendo che il giudice di merito non può desumere “l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente un'attività artistica o sportiva disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente”.
Analogo ragionamento deve farsi riguardo alla posizione di uno sportivo che dispone di contatti con società estere per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica e che, per loro tramite, stipula contratti con sponsor e scuderie, il che non pare di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria. (...)
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