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VOLUNTARY DISCLOSURE: ESEMPI PRATICI DI CALCOLO

Voluntary disclosure: esempi pratici di calcolo

Ecco quanto bisogna pagare per il rientro dei capitali detenuti all'estero, con la procedura della collaborazione volontaria - Voluntary disclosure: alcuni esempi pratici di calcolo volti a dare un'indicazione approssimativa del “costo”, in termini di sanzioni e interessi, del rimpatrio dei capitali detenuti all'estero, sulla base della disciplina sulla collaborazione volontaria in vigore dal 1° gennaio 2015

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La procedura di collaborazione volontaria, normativamente a regime dal 01.01.2015, offre la possibilità di regolarizzare i patrimoni esteri detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
È bene sottolineare che la procedura può essere intrapresa anche per la regolarizzazione delle attività non dichiarate detenute in Italia. La collaborazione volontaria sarà fruibile fino al 30.09.2015 e riguarderà le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
Gli effetti premiali della collaborazione volontaria, oltre alla riduzione delle sanzioni, riguardano anche alcuni reati espressamente indicati nella normativa di riferimento (dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento Iva) per i quali la punibilità è esclusa.

Tale ultima circostanza, si ribadisce, è limitata alle fattispecie indicate nella normativa e non è applicabile indistintamente a tutte le tipologie di reati che possono essere integrati , ad esempio, dalla condotta di chi ha trasferito all'estero proventi sottratti a tassazione in Italia.

Si ricorda che la procedura non preclude per l'Amministrazione la possibilità di effettuare ulteriore attività di accertamento e che le imposte, unitamente agli interessi, sono dovute per intero.

La voluntary disclosure, inoltre, non potrà essere fruita dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. Lo stesso vale per i coobbligati in solido al pagamento del tributo evaso e per i concorrenti nel reato.

Ad oggi la procedura non è oggetto di commento da parte dell'Agenzia che ha comunque reso nota l'emanazione di una circolare esplicativa entro la metà di febbraio.

In ragione delle diverse situazioni che la normativa descrive e con esclusivo riferimento alle sanzioni amministrative, si possono prospettare cinque ipotesi di cui si propongo alcuni schemi di sintesi.

1) Sanzioni ed effetti della collaborazione

PATRIMONI IN PAESI BLACK LIST

 

Sanzioni

Effetti della Collaborazione

Redditi
Fino al 2007: 100% delle imposta non versata aumentata al 133% se i redditi sono stati prodotti all'estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all'estero.

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

Dal 2008: 200% dell'imposta non versata; 240% in caso di dichiarazione non presentata
RW

Fino al 2007: sanzione del 5% dei valori non indicati nel mod. RW

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.
Dal 2008: sanzione del 6% dei valori non indicati nel mod. RW

PATRIMONI IN PAESI BLACK LIST

Il contribuente trasferisce il patrimonio in Italia oppure autorizza l'intermediario estero alla trasmissione delle informazioni relative alle proprie attività

 

Sanzioni

Effetti della Collaborazione

Redditi

Fino al 2007 : 100% delle imposta non versata aumentata al 133% se i redditi sono stati prodotti all'estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all'estero.

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

Dal 2008: 200% dell'imposta non versata; 240% in caso di dichiarazione non presentata
RW

Fino al 2007: sanzione del 5% dei valori non indicati nel mod. RW

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 50%. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.

Dal 2008: sanzione del 6% dei valori non indicati nel mod. RW

PATRIMONI IN PAESI BLACK LIST
CHE STIPULANO UN ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'ITALIA

Il contribuente trasferisce il patrimonio in Italia oppure autorizza l'intermediario estero alla trasmissione delle informazioni relative alle proprie attività

 

 Sanzioni

 Effetti della Collaborazione

Redditi

Dal 2010: 100% delle imposta non versata aumentata al 133% se i redditi sono stati prodotti all'estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all'estero.

Non operativo il raddoppio dei termini per l'accertamento. Incerta l'operatività del raddoppio delle sanzioni. Le sanzioni sono comunque irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

  RW

Dal 2004: sanzione del 3% dei valori non indicati nel mod. RW

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 50%. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.

PATRIMONI IN PAESI BLACK LIST
CHE STIPULANO UN ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'ITALIA

Il contribuente NON trasferisce il patrimonio in Italia oppure NON autorizza l'intermediario estero alla trasmissione delle informazioni relative alle proprie attività

 

  Sanzioni

Effetti della Collaborazione

Redditi

Dal 2010: 100% delle imposte non versate aumentata al 133% se i redditi sono stati prodotti all'estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all'estero.

Non operativo il raddoppio dei termini per l'accertamento. Incerta l'operatività del raddoppio delle sanzioni. Le sanzioni sono comunque irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

RW

Dal 2004: sanzione del 3% dei valori non indicati nel mod. RW

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.

PATRIMONI IN PAESI NON BLACK LIST

 

Sanzioni

Effetti della Collaborazione

Redditi

Dal 2010: 100% delle imposta non versata aumentata al 133% se i redditi sono stati prodotti all'estero. In caso di dichiarazione omessa la sanzione è pari al 120% con aumento di un terzo per i redditi prodotti all'estero.

Non operativo il raddoppio dei termini per l'accertamento.
Non operativo il raddoppio delle sanzioni
Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 25%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

  RW

Dal 2004: sanzione del 3% dei valori non indicati nel mod. RW

Le sanzioni sono irrogate nella misura minimia (indicata nella colonna a sinistra) diminuita del 50%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.

Sull'argomento ti puo' interessare la Circolare del giorno Mini voluntary disclosure: invio entro il 31.7

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2) Alcuni esempi sul “costo” della collaborazione volontaria

Quanto ai costi della procedura, si riportano alcuni esempi volti a dare un indicazione approssimativa del “costo” del rimpatrio sulla base della disciplina sulla collaborazione volontaria in vigore dal 01.01.2015.
Gli esempi presentano il caso di un investimento estero produttivo di un reddito di capitale costante nel tempo (ipotizzato al 5%) assoggettato ad imposta sostitutiva, in assenza di nuovi “apporti patrimoniali”. Si ripropone l'ipotesi della dichiarazione infedele cioè, regolarmente presentata senza l'indicazione dell'investimento e del reddito estero.

Per giustificare l'uniformità dell'imposta applicata, si assume che l'investimento si detenuto da una persona fisica italiana, non esercente l'attività d'impresa, e che riguardi la partecipazione non qualificata in una società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato.

Per semplicità, inoltre, si è scelto proporre la medesima ipotesi cambiando l'allocazione dell'investimento per offrire la possibilità di verificare, in via approssimativa, i possibili “costi” derivanti dalle diverse casistiche di collaborazione volontaria.

Nella pratica è possibile che gli investimenti esteri non siano produttivi di redditi in alcune annualità, ovvero, siano produttivi di redditi diversamente tassabili (si pensi all'utile percepito dal socio con partecipazione qualificata) o di redditi di natura diversa dai redditi di capitale (si pensi all'utile di un impresa o ai compensi incassati all'estero da un professionista).

La molteplicità dei casi che si possono presentare può variare sensibilmente l'incidenza del costo della procedura anche in funzione delle imposte evase: è il caso della società che detenga all'estero ricavi non dichiarati. I ricavi, saranno soggetti anche all'imposta sul valore aggiunto ed all'i.r.a.p. con le relative sanzioni. Gli eventuali utili distribuiti – o non distribuiti in ipotesi di trasparenza fiscale – potranno essere oggetto di emersione in capo ai soci. Ulteriori dubbi possono sorgere circa la sorte degli oneri contributivi dipendenti dalle attività emerse.

L'esempio, inoltre, non tratta l'ipotesi in cui l'intera consistenza estera sia interamente tassata in virtù della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009.

Sul tema, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia, si segnala che il raddoppio delle sanzioni relative ai redditi esteri detenuti in Stati a fiscalità privilegiata (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009) non dovrebbe operare automaticamente ma, presumibilmente, soltanto qualora il contribuente non dimostri che le attività patrimoniali detenuti in paesi balck list non siano state costituite con redditi sottratti a tassazione.

Negli esempi riportati le sanzioni relative ai redditi sono applicate, per i paesi black list, nella misura doppia dall'anno 2008 pari al 200%. Tale dato, ricavato da un precedente orientamento della prassi Amministrativa contrasta, comunque, con il dato letterale della norma sanzionatoria (combinato disposto dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e dell'art. 1, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 471/97) che comporterebbe, in tali situazioni, l'applicazione della sanzione minima pari al 266%.

3) 1. Conto estero – Paese non black list (es. Francia)


REGIME ORDINARIO DI CONTESTAZIONE

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte (I. sostitutiva)*

Sanzioni Redditi**

Sanzioni RW***

2004

100.000

5%

-

-

-

2005

105.000

5%

-

-

-

2006

110.250

5%

-

-

-

2007

115.762

5%

-

-

-

2008

121.551

5%

-

-

-

2009

127.629

5%

-

-

3.828,87

2010

134.010

5%

837,56

1.113,95

4.020,30

2011

140.710

5%

879,43

1.169,64

4.221,30

2012

147.745

5%

1.477,45

1.965,00

4.432,35

2013

155.132

5%

1.551,32

2.063,25

4.653,96

totali

4.745,76

6.311,84

21.156,78

Incidenza percentuale sul patrimonio

20,76%

* L'esempio ripropone il caso di redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Tale regime non è applicabile ad ogni tipologia di reddito estero. Possono configurarsi svariati casi in cui il regime di tassazione sia diverso e ben più oneroso. Saranno altresì dovuti gli interessi sulle maggiori imposte, non sulle sanzioni.
** Le sanzioni irrogate sono state determinate nella misura minima ma è possibile che in sede di accertamento sia applicata anche la misura massima della sanzione pari al doppio di quella illustrata (266%).
*** Le sanzioni RW sono state determinate nella misura minima per i paesi non black list (3%) ma è possibile che in sede di accertamento sia applicata la misura massima della sanzione pari al 15 delle consistenze non indicate .

COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte (I. sostitutiva)*

Sanzioni Redditi
Minima ridotta del 25%

Sanzioni RW
Minima ridotta del 50%

2004

100.000

5%

-

-

-

2005

105.000

5%

-

-

-

2006

110.250

5%

-

-

-

2007

115.762

5%

-

-

-

2008

121.551

5%

-

-

-

2009

127.629

5%

-

-

1.914,43

2010

134.010

5%

837,56

835,47

2.010,15

2011

140.710

5%

879,43

877,23

2.110,65

2012

147.745

5%

1.477,45

1.473,75

2.216,17

2013

155.132

5%

1.551,32

1.547,44

2.326,98

totale

4.745,76

4.733,89

10.578,38

 

Riduzioni applicabili in sede di definizione (sanzioni redditi ridotte ad 1/6 - sanzioni RW ridotte ad 1/3)

Totali

4.745,76

789,98

3.526,12

totale somme da versare in sede definizione

9.061

Incidenza percentuale sul patrimonio regolarizzato

5,86%

* Vedere nota del precedente prospetto.

4) 2. Conto estero in paese black list senza accordo (es. Isole Cayman)


REGIME ORDINARIO DI CONTESTAZIONE

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte (I. sostitutiva) *

Sanzioni Redditi**

Sanzioni RW***

2004

100.000

5%

-

-

5.000

2005

105.000

5%

-

-

5.250

2006

110.250

5%

689,06

916,44

5.512,50

2007

115.762

5%

723,51

962,26

5.788,10

2008

121.551

5%

759,69

1.519,38

7.293,06

2009

127.629

5%

797,68

1.595,36

7.657,74

2010

134.010

5%

837,56

1.675,12

8.040,60

2011

140.710

5%

879,43

1.758,86

8.442,60

2012

147.745

5%

1.477,45

2.954,90

8.864,70

2013

155.132

5%

1.551,32

3.102,64

9.307,92

totali

7.715,70

14.484,96

71.157,22

Incidenza percentuale sul patrimonio

59,83%

* Alle imposte dovranno essere aggiunti gli interessi.
** La sanzione applicata a partire dal 2008 è pari al 200% dell'imposta evasa; per gli anni precedenti è pari al 133%. Si precisa, in ogni caso, che gli esempi riportano sanzioni applicate nella misura del minimo edittale. È possibile che l'Ufficio, in sede di contestazione, applichi le sanzioni in misura maggiore del minimo e fino al 266% dell'imposta ovvero fino al 400% dell'imposta evasa. Stesso dicasi per le ipotesi di omessa dichiarazione.
*** Le sanzioni Rw sono determinate secondo la legge applicabile al momento della violazione (5% oppure 6% delle consistenze estere non dichiarate), anche in questo caso, nella misura minima. La sanzione massima raggiunge, per i paesi black list, il 30% degli importi non dichiarati.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte (I. sostitutiva) *

Sanzioni Redditi
Minima ridotta del 25%

Sanzioni RW **
Minima ridotta del 50%
Soltanto con rimpatrio o autorizzazione alla trasmissione dei dati

Sanzioni RW **
Minima ridotta del 25%
Senza rimpatrio o autorizzazione

2004

100.000

5%

-

-

2.500

3.750

2005

105.000

5%

-

-

2.625

3.937,50

2006

110.250

5%

689,06

687,33

2.756,25

4.134,38

2007

115.762

5%

723,51

721,70

2.894,05

4.341,08

2008

121.551

5%

759,69

1.139,54

3.646,53

5.469,80

2009

127.629

5%

797,68

1.196,52

3.828,87

5.738,31

2010

134.010

5%

837,56

1.256,34

4.020,30

6.030,45

2011

140.710

5%

879,43

1.319,15

4.221,30

6.331,95

2012

147.745

5%

1.477,45

2.216,18

4.432,35

6.648,53

2013

155.132

5%

1.551,32

2.326,98

4.653,96

6.980,94

totale

7.715,70

10.863,74

40.232,57

53.362,94

 

Riduzioni applicabili in sede di definizione (sanzioni redditi ridotte ad 1/6 - sanzioni RW ridotte ad 1/3)

Totali

7.715,70

1.810,62

13.410,85

17.787,64

totale somme da versare in sede definizione (a seconda delle sanzioni Rw)

22.937

27.314

Incidenza percentuale sul patrimonio regolarizzato

14,79%

17.61%

* Le imposte sono state calcolate al netto degli interessi. La voce influenzerà in aumento il costo della regolarizzazione.
** Il contribuente che presenta l'istanza potrà optare per il rimpatrio degli investimenti esteri su intermediario italiano oppure, dovrà presentare, unitamente all'istanza, un'autorizzazione alla trasmissione di tutti i dati concernenti le proprie attività, controfirmata dall'intermediario estero presso cui sono detenuti gli investimenti, attraverso la quale quest'ultimo potrà comunicare alle autorità italiane tutte informazioni relative alle attività oggetto di collaborazione. Soltanto in questi casi le sanzioni Rw saranno ridotte al 50%. Contrariamente, saranno irrogate nella misura minima ridotta di un quarto (25%).

5) 3. Conto estero in paese black list che sottoscriva un accordo con l'Italia (es. possibile caso della Svizzera e del Principato di Monaco)

COLLABORAZIONE VOLONTARIA
con rimpatrio o con autorizzazione

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte * (I. sostitutiva)

Sanzioni Redditi **
Minima senza raddoppio ridotta del 25%

Sanzioni RW ***
3% ridotta del 50%
con rimpatrio o autorizzazione alla trasmissione dei dati

2004

100.000

5%

-

-

1.500

2005

105.000

5%

-

-

1.575

2006

110.250

5%

-

-

1.653,75

2007

115.762

5%

-

-

1.736,43

2008

121.551

5%

-

-

1.823,26

2009

127.629

5%

-

-

1.914,43

2010

134.010

5%

837,56

835,47

2.010,15

2011

140.710

5%

879,43

877,23

2.110,65

2012

147.745

5%

1.477,45

1.473,75

2.216,17

2013

155.132

5%

1.551,32

1.547,44

2.326,98

totale

4.745,76

4.733,89

18.866,82

 

Riduzioni applicabili in sede di definizione (sanzioni redditi ridotte ad 1/6 - sanzioni RW ridotte ad 1/3)

Totali

4.745,76

788,98

6.288,94

totale somme da versare in sede definizione

11.823

Incidenza percentuale sul patrimonio regolarizzato

7,63%

 

COLLABORAZIONE VOLONTARIA
senza rimpatrio o autorizzazione

Annualità

Valore Patrimonio al 31/12

Rendimento

Imposte *
(I. sostitutiva)

Sanzioni Redditi **
Minima senza raddoppio ridotta del 25%

Sanzioni RW***
3% ridotta del 25%
Senza rimpatrio o autorizzazione

2004

100.000

5%

-

-

2.250

2005

105.000

5%

-

-

2.362,50

2006

110.250

5%

689,06

687,33

2.480,62

2007

115.762

5%

723,51

721,70

2.604,64

2008

121.551

5%

759,69

757,79

2.734,89

2009

127.629

5%

797,68

795,68

2.871,65

2010

134.010

5%

837,56

835,47

3.015,22

2011

140.710

5%

879,43

877,23

3.165,97

2012

147.745

5%

1.477,45

1.473,75

3.324,26

2013

155.132

5%

1.551,32

1.547,44

3.490,47

totale

7.715,70

7.696,39

28.300,22

 

Riduzioni applicabili in sede di definizione (sanzioni redditi ridotte ad 1/6 - sanzioni RW ridotte ad 1/3)

Totali

7.715,70

1.282,73

9.433,40

totale somme da versare in sede definizione

18.432

Incidenza percentuale sul patrimonio regolarizzato

11,88%

* Periodi accertabili. Il raddoppio dei periodi accertabili non è applicato soltanto quando il paese presso cui il contribuente che presenta l'istanza sottoscrive con l'Italia un accordo sullo scambio effettivo di informazioni e, congiuntamente , quando le attività siano rimpatriate in Italia oppure sia rilasciata all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere all'amministrazione italiana i dati relativi alle attività oggetto di rimpatrio. L'autorizzazione, controfirmata dall'intermediario, dovrà essere allegata in copia all'istanza di collaborazione. La scheda, ai fini della determinazione delle imposte e delle sanzioni relative ai redditi, simula il caso in cui, oltre all'accordo tra l'Italia e lo Stato estero coinvolto, il contribuente intenda rimpatriare gli investimenti esteri oppure rilasci l'autorizzazione alla trasmissione dei dati. Interessi. Le imposte sono state calcolate al netto degli interessi. La voce influenzerà in aumento il costo della regolarizzazione.
** La sola sottoscrizione dell'accordo impedisce il raddoppio delle sanzioni applicabili per le violazioni relative alle imposte ma non limita il raddoppio dei periodi d'imposta accertabili.
*** Il contribuente che presenta l'istanza potrà optare per il rimpatrio degli investimenti esteri su intermediario italiano oppure, dovrà presentare, unitamente all'istanza, un'autorizzazione alla trasmissione di tutti i dati concernenti le proprie attività, controfirmata dall'intermediario estero presso cui sono detenuti gli investimenti, attraverso la quale quest'ultimo potrà comunicare alle autorità italiane tutte informazioni relative alle attività oggetto di collaborazione. Soltanto in questi casi le sanzioni Rw saranno ridotte al 50%. Contrariamente, saranno irrogate nella misura minima ridotta di un quarto (25%).

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Commenti

Maurizio - 17/12/2017

Ho lavorato in svizzera per 11anni e per vari motivi mi sono iscritto all'aire solo nel 2016. Ira sto rientrando in italia definitivamente in svizzera ho sempre regolarmente pagato le tasse.non avendo dichiarato il mio salario in italia come potrebbe essere calcolata la volontary? Ringrazio infinitamente se qualcuno può rispondere.

MARIA - 02/11/2016

VORREI CONOSCERE L'ASPETTO SOLO SANZIONATORIO DI QUESTA NUOVA VOLUNTARY E QUALI SONO LE CAUSE OSTATIVE NON SI CAPISCE BENE

Luigia Lumia - 06/11/2016

Gli esempi di questo articolo sono del 2015, e si riferiscono alla voluntary scaduta. Ora è stata riaperta dalla decreto legge collegato al bilancio 2016, con nuove modalita'. Puo leggere qualcosa in questo articolo [La Voluntary disclosure fa il bis](https://www.fiscoetasse.com/blog/kick-off-dallagenzia-delle-entrate-alla-voluntary-disclosure-bis-iure-definibus-al-parlamento-italiano/) ma presto scriveremo altri approfondimenti.

mauro - 03/12/2015

Ho lavorato all'estero ( Golfo Persico) iscritto all'AIRE e pagato sul posto esentasse. Lasciato capitale legittimamente guadagnato ad Abu Dhabi e quindi in Svizzera. Pertanto non sono un ladro, evasore o quant'altro. Come verranno calcolate le sanzioni?

romano - 19/11/2015

Sono due cose distinte RW con interessi e Imposte. Ad esempio un contribuente italiano nel tempo ha esportato danaro all'estero, dal 2004 al 2013 ha omesso il quadro Rw, ma il 5% forfettario riguarda solo la regolarizzazione degli interessi non l'eventuale evasione ...

tati - 28/10/2015

ma se il capitale è minimo ed è in azioni acquisite con piano azionario aziendale e si è omessa la compilazione del RW, conviene voluntary disclosure o ravvedimento operoso?

Daniela - 04/06/2015

i calcoli non li fa il commercialista ma l'agenzia delle entrate. Il commercialista potrà farti solo un calcolo previsionale prima di presentare la disclosure, che altro non è che un'autodenuncia. Poi sarà l'agenzia delle entrate a calcolare imposte e sanzioni, ad inviarti un invito al contraddittorio (eventuale) e l'avviso per il pagamento (con sanzioni ridotte). Purtroppo non può pagare le tue sanzioni e le tue imposte il commercialista ... sarebbe una cosa bella, ma poi, le parcella lieviterebbero moltissimo ...

alessa - 21/05/2015

mi è stato consigliato di farmia ssistere da un commercialista per il calcolo? così se sbaglia il calcolo paga lui!, ma quanto costa il commercialista?

Angelo Novellino - 28/09/2015

Complimenti !

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