- sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
- Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
In ogni caso l'importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00.
Fatture cartacee con importi superiori a 77,47 euro | marca da bollo |
Fatture elettroniche con importi superiori a 77,47 euro | marca da bollo |
Fatture con importi inferiori a 77, 47 euro | - |
Fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti |
marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47 |
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1) Marche da bollo 2020: principio di alternatività imposta di bollo e Iva
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
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2) Marca da bollo 2020: chi la deve applicare?
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Quando il costo della marca da bollo
- è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972).
- grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
3) Marca da bollo 2020: quali sono le sanzioni?
4) Marca da bollo 2020: le fattispecie
La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:
Ambito IVA |
operazioni |
fattispecie |
Normativa IVA DPR 633/1972 |
> € 77,47 |
Operazioni nel campo IVA |
||||
Imponibili |
Reverse charge |
Art. 74 comma 7 e 8 |
esente da bollo |
|
Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) |
esente da bollo |
|||
Art. 74 comma 1 |
esente da bollo |
|||
Esenti |
Art. 10 |
marca da bollo |
||
Esportazioni |
Art. 8 lett. a) e b) |
esente da bollo |
||
Cessioni intraUE |
Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993 |
esente da bollo |
||
Non imponibili |
Ser. Internaz. |
Art. 9 |
esente da bollo |
|
Esportatori abit. |
Art. 8 lett. c) |
marca da bollo |
||
Esportazioni ass. |
Art. 8-bis |
marca da bollo |
||
Escluse |
Art. 15 |
marca da bollo |
||
Operazioni fuori campo IVA |
Art. 2, 3, 4, 5 |
marca da bollo |
||
Reg. minimi |
DL 98/2011 |
marca da bollo |
||
Reg. forfettario |
Legge stabilità 2015 |
marca da bollo |
La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).
La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.
La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).
5) Imposta di bollo 2020: cosa cambia con la fatturazione elettronica
"Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente
- entro il 16 giugno
- ed entro il 16 dicembre di ciascun anno."
E' questa la novità introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020.
In particolare, l'articolo 17 del decreto fiscale, modificato appunto in sede di conversione con l'introduzione del versamento semestrale nel caso di importi non dovuti maggiori di 1.0000 euro l'anno, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche
- l’ammontare dell’imposta,
- della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo,
- degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però : se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.