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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DURANTE GLI ACCESSI, LE ISPEZIONI E VERIFICHE.

Il ravvedimento operoso durante gli accessi, le ispezioni e verifiche.

Dal 1 gennaio 2015 il Ravvedimento Operoso è possibile anche se nei confronti dei contribuenti sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Vediamo in questo articolo come si applica il ravvedimento quando sono iniziati i controlli.

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La novità più significativa del nuovo Ravvedimento Operoso, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda sicuramente la possibilità per il contribuente di ravvedersi nonostante siano iniziate nei suoi confronti accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e fino a quando non siano notificati di liquidazione e di accertamento (art. 13 comma 1-ter del Dlgs 472/97).

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1) Cosa prevede la legge di Stabilità 2015 per il ravvedimento dopo l'inizio di accessi ispezioni e verifiche

L’art. 1, comma 637, lettera b), n. 1.2 e n. 2, della 190/2014, (Stabilità 2015) ha profondamente innovato l’art. 13 del D.lgs. 472/97 (Ravvedimento).
La novità più significativa riguarda sicuramente la possibilità per il contribuente di ravvedersi nonostante siano iniziate nei suoi confronti accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e fino a quando non siano notificati di liquidazione e di accertamento (art. 13 comma 1-ter del Dlgs 472/97).
Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, a partire dal 1 gennaio 2015, il contribuente sottoposto a controllo e nei cui confronti siano state constatate violazioni ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n.4, mediante quindi un processo verbale, potrà procedere a sanare la propria posizione nei confronti del fisco versando le maggiori imposte dovute, gli interessi nella misura del tasso legale e le sanzioni nella misura di un quinto del minimo.
La norma, tuttavia, non chiarisce su quali sanzioni applicare la riduzione del quinto nel caso in cui un contribuente sottoposto a controllo voglia sanare la propria posizione prima che gli venga notificato un avviso di accertamento o un atto di liquidazione.
In attesa che vengano espressi autorevoli chiarimenti si osserva che la norma sanzionatoria di riferimento dovrebbe essere l’art. 13 del Decreto legislativo 471/97 (Ritardati od omessi versamenti), che prevede la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, certamente più favorevole della sanzione prevista per l’infedele dichiarazione, pari al 100% della maggiore imposta accertata.
Ciò premesso entro il 31.12.2015, un contribuente nei cui confronti sia stato notificato un processo verbale di constatazione può:
1. effettuare un ravvedimento operoso versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e la sanzione nella misura del 6% (pari a un quinto del 30% dell’imposta non versata;
2. aderire interamente ai rilievi contestati ai sensi dell’art. 5 bis del DLGS 218/97, beneficiando delle sanzioni ridotte ad un sesto del minimo (nel caso di dichiarazione infedele le sanzioni sono pari al 16,67%, ovvero un sesto del 100% della maggiore imposta accertata);
3. attendere l’avviso di accertamento dell’ufficio in questo caso le sanzioni saranno irrogate saranno pari ad un terzo del 100% della maggiore imposta accertata (33.33%).
E’ evidente, come il contribuente che condivide interamente, o in parte, i rilievi mossi dall’ufficio nel corso delle operazione di controllo avrà convenienza ad effettuare un ravvedimento spontaneo beneficiando delle sanzioni ridotte al 6%, l’unico limite è rappresentato dal versamento in unica soluzione delle somme dovute.
Dal 01.01.2016, l’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione viene abolito.
Con l’abrogazione degli articoli 5 bis e 15 co 2 bis del D.lgs. 218/97 a partire dal 1° gennaio 2016 per il contribuente potrebbe risultare ancora più conveniente ravvedersi in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria beneficiando della sanzione ridotta ad un quinto (6%), considerato che in caso di acquiescenza all’avviso di accertamento la sanzione applicata sarebbe pari ad un terzo del minimo (33%).
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