Nell'ambito di ristrutturazioni aziendali, il Fisco, dopo aver appurato la ragione economica dell'operazione, può contestare l'abuso del diritto laddove il contribuente abbia fatto un uso distorto degli schemi negoziali tipici mediante manipolazioni ed artifici.
Difatti, il carattere elusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, presuppone l'assenza di una valida ragione economica oltre che l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale agli interessi economici perseguiti e non lesivo degli interessi erariali. Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 438, depositata lo scorso 14 gennaio 2015.
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1) Il Caso e il Commento
IL CASO
La controversia riguarda una società, quotata in borsa, cui l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento ex art. 37 bis , in conseguenza di una riorganizzazione aziendale.
In particolare, la società accertata aveva, inizialmente, ceduto le proprie quote di partecipazione in una società per poi acquistare il ramo d'azienda dalla cessionaria, con esclusione di un immobile, rimasto nella disponibilità giuridica della cessionaria.
A giudizio dell'Amministrazione finanziaria, la società accertata, in luogo della scissione parziale o della fusione per incorporazione, aveva scelto la strada della cessione e dell'acquisto del ramo d'azienda, al solo fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta, quale la deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento del ramo e la non debenza dell’imposta sostitutiva sui disavanzi da fusione o scissione. (...)
La tesi erariale trova l'avallo dei giudici di merito che confermano la validità l'avviso: i contraenti per non incorrere nell’ elusione della disciplina sui disavanzi da fusione o scissione ( imposta sostitutiva) avrebbero dovuto scegliere un percorso negoziale differente; diversa la posizione della C.T.R. Marche, che nel riformare la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la pretesa del Fisco, in quanto l'operazione aziendale, pur sostenuta da valide ragioni economiche, “era stata concretamente strutturata in modo da conseguire un indebito risparmio economico rispetto alla ipotesi di fusione.”
La controversia approda nelle aule del Palazzaccio su ricorso della società che lamenta la violazione dell'art. 37 bis; l'Agenzia resiste con controricorso
IL COMMENTO
1. RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI: QUANDO L’UFFICIO PUO’ CONTESTARE L’ELUSIVITA’ DELL’OPERAZIONE
Nel contrasto agli abusi del diritto, l'attività accertativa volta a riqualificare la natura di atti giuridici leciti compiuti dal contribuente deve essere orientata da una certa cautela e tale cautela deve essere ancor maggiore quando si tratta di operazioni di ristrutturazione societaria nell'ambito di grandi gruppi d'impresa, nei quali è consuetudine realizzare operazioni straordinarie per la riorganizzare degli assetti.
Sulla questione è intervenuta più volte la Corte di Cassazione (...)
Nel citato giudizio, ad esempio, l’Ufficio aveva contestato un’operazione internazionale di ristrutturazione aziendale infragruppo, nella quale una società aveva prima acquistato l’intero pacchetto azionario di un’altra società e poi la aveva incorporata per fusione.
L’acquisto era avvenuto a seguito di un finanziamento presso terzi che aveva consentito all’acquirente di dedurre gli interessi passivi sostenuti.
Secondo il Fisco, l’operazione era finalizzata esclusivamente a realizzare un risparmio fiscale, in quanto lo stesso risultato si poteva realizzare direttamente attraverso la fusione tra le due società che non avrebbe permesso di ridurre il reddito della società acquirente degli oneri finanziari sostenuti per acquistare il capitale sociale dell’incorporata.
A tal proposito i giudici di legittimità hanno chiarito che l’Ufficio, nel contestare la natura elusiva di un’operazione di ristrutturazione societaria, non può basarsi solo sul fatto che la stessa sia stata posta in essere “al principale scopo di realizzare un risparmio fiscale”, dovendo sempre:
- dimostrare il carattere artificioso dell’operazione, senza limitarsi ad osservare come lo stesso risultato poteva ottenersi attraverso una diversa formula organizzativa;
- contestare le necessità organizzative che giustificano una determinata scelta di ristrutturazione del gruppo;
- spiegare come la forma giuridica adottata sia inusuale o inadeguata all’operazione economica.
(continua....)
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