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JOBS ACT IN GAZZETTA: LE DELEGHE AL GOVERNO PER LE RIFORME DEL LAVORO IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE

Jobs Act in Gazzetta: le deleghe al governo per le riforme del lavoro in vigore dal 16 dicembre

In Gazzetta le deleghe al Governo per la riforma del lavoro, i decreti attuativi dovranno essere emanati entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta e quindi entro il 16 giugno 2015.

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Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, la L. 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. jobs Act, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
La legge è vigente dal 16 dicembre 2014.

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1) Una scheda di sintesi delle cinque deleghe con i tempi di attuazione

La Legge Delega è diventa legge il 10 dicembre 2014, n. 183 dopo l’approvazione del Senato il 3 dicembre 2014, e reca le "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"

Scheda di sintesi della legge delega

 
ARGOMENTI
LEGGE DELEGA
DECRETI LEGISLATIVI ATTUTATIVI
Delega in materia di ammortizzatori sociali
Art. 1, commi 1 e 2
6 mesi
Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Art. 1, commi 3 e 4
6 mesi
Delega per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro
Art. 1, commi 5 e 6
6 mesi
Delega per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva
Art. 1, commi 7
6 mesi
Delega per la revisione e l’aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 1, commi 8 e 9
6 mesi
deleghe
Art. 1, commi 10 e 14
/
 

2) L'iter per l' attuazione della legge delega per la riforma del lavoro

La Legge Delega contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:
I commi 10-14 dell’art. 1 della Legge Delega dettano disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe.
In particolare il comma 10 prevede che i decreti legislativi vengano adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 della legge n.400 del 1988.Tale articolo stabilisce che i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Inoltre, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati di relazione tecnica (che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura).
Gli schemi dei decreti, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
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