- risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente;
- ovvero, nell’arco del quinquennio precedente, ha dichiarato:
- per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
- per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
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1) La disciplina della società in perdita sistematica finora
- era in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi;
- ovvero, nell’arco del triennio precedente, aveva dichiarato:
- per 2 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
- per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
- l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo;
- la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo;
- il divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA;
- per le sole società di capitali, il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un'IRES pari al 38% (= 27,5% + 10,5%); tale maggiorazione, naturalmente, non riguarda i redditi attribuiti ai soci persone fisiche delle società di persone di comodo, che continueranno ad essere assoggettate ad Irpef.
CONSEGUENZE:
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OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO ≥ REDDITO MINIMO PRESUNTO
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UTILIZZO PERDITE PREGRESSE IN DIMINUZIONE SOLO PER LA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
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NO RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA
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(PER LE SOCIETA' DI CAPITALI) IRES AL 38% ANZICHE' AL 27,5%
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2) Il nuovo intervallo temporale di osservazione
- risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente;
- ovvero, nell’arco del quinquennio precedente, abbia dichiarato:
- per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
- per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA
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regole valide fino al periodo d'imposta 2013
(in caso di esercizio coincidente con l'anno solare)
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regole valide Dal periodo d'imposta 2014
(in caso di esercizio coincidente con l'anno solare)
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In perdita nei 3 periodi d'imposta precedenti
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In perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti
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ovvero
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ovvero
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¨ in 2 periodi d'imposta: perdita
¨ nel restante periodo d'imposta: reddito < reddito minimo
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¨ in 4 periodi d'imposta: perdita
¨ nel restante periodo d'imposta: reddito < reddito minimo
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