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DICHIARAZIONE D'INTENTO 2015: NOVITÀ PER LE IMPORTAZIONI

Dichiarazione d'intento 2015: novità per le importazioni

Ecco un riepilogo sulle nuove regole sulle dichiarazioni d'intento, in vigore dal 2015, e sulle recenti semplificazioni previste per le importazioni.

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Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alle semplificazioni contenute nella risoluzione 38/E del 13.04.2015, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva equiparato la procedura delle dichiarazioni d'intento prevista per le operazioni interne con quella delle importazioni. Dal 25.05.2015 gli esportatori abituali potranno utilizzare un'unica dichiarazione d'intento anche per più operazioni d'importazione. Secondo le Entrate, infatti, la nuova procedura delle dichiarazioni d'intento, prevista dal decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014)  fa venir meno l'obbligo di controllare volta per volta ciascuna operazione. In più non sarà più obbligatorio presentare in Dogana copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.

1) Le nuove regole per le dichiarazioni d'intento

Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni:
  • l'esportatore abituale:
    • deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
    • deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (l'obbligo di presentazione in dogana della copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta è stato eliminato con la nota dell'Agenzia delle Dogane del 20.05.2015, con decorrenza 25.05.2015). Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alla possibilità (introdotta dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 38/E del 13.04.2015) di presentare in Dogana una dichiarazione d’intento relativa a più importazioni fino all’importo indicato al campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro” del mod. DI. Pertanto la dichiarazione d'intento potrà essere trasmessa alternativamente per:
      • ogni singola operazione specificandone l’importo;
      • più operazioni, fino all’importo indicato.
  • il fornitore:
    • emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver:
      • ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
      • riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
    • riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche del decreto semplificazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento vengono comunicati due volte: dall'esportatore abituale e dal fornitore.

2) Modello e software dichiarazioni d'intento

Al fine di consentire l’adempimento in esame l’Agenzia delle Entrate:
  • con il Provvedimento del 12.12.2014 ha approvato il nuovo modello, c.d. “MOD. DI”, che gli esportatori abituali dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015;
  • con il Comunicato stampa del 22.12.2014 ha resa nota la disponibilità, sul proprio sito Internet:
    • del software “Dichiarazione d’intento”, utilizzabile dall’esportatore abituale per l’invio telematico del predetto modello;
    • del servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente al fornitore di verificare l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia del predetto modello da parte dell’esportatore abituale.E' sufficiente inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica, dopodiché il software verificherà automaticamente la corrispondenza tra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d’intento.
Si segnala, inoltre, che con il  Provvedimento dell'11.2.2015 l'Agenzia delle Entrate ha apportato ulteriori modifiche al modello di dichiarazione d'intento, nella sezione "dichiarazione":
  • al campo "1" va indicato il presunto (e non più l'effettivo) ammontare di imponibile Iva riferito alla singola operazione doganale, preferendo una stima per eccesso piuttosto che in difetto (secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Dogane con la nota 17631/RU dell'11.2.2015);
  • gli importi vanno indicati al centesimo di euro, e non più all'unità di euro.
Più di recente, a seguito della Risoluzione 38/E/2015, sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione del Mod. DI, per permettere all’esportatore di compilare nel riquadro “DICHIARAZIONE” alternativamente il:
  • campo 1, “una sola operazione per un importo fino a euro”, indicando un valore presunto relativo all'imponibile e all'IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cumulativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibil;
  • campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro”, indicando l’ammontare che si intende “destinare” alle importazioni.

3) Entrata in vigore delle nuove regole sulle dichiarazioni d'intento

Le nuove regole sono obbligatorie a partire dal 12.2.2015 tuttavia potevano essere applicate già a partire dal 22.12.2014, giorno in cui sono stati resi disponibili il nuovo modello e il relativo software.
Per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità fino all'11.2.2015, ma con effetti successivi a tale data, sarà necessario procedere all'invio telematico dei dati secondo le nuove procedure (il caso tipico è quello della dichiarazione d'intento rilasciata a fine 2014 con validità per tutto il 2015).

4) Dichiarazione d'intento: una nuova sanzione per il fornitore

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:
  • aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
  • aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).
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Commenti

Ugo - 02/03/2016

Chiedo cortesemente di conoscere se la dichiarazione di intento per essere ritenuta valida dal fornitore deve obbligatoriamente avere la firma del dichiarante. Questo in considerazione del fatto che la dichiarazione emessa viene comunque trasmessa e protocollata dall'agenzia delle Entrate mediante procedura identificativa

Michele Uggè - 25/02/2016

Buongiorno, nel caso il fornitore seia statunitense, come mi devo comportare per la dichiarazione d'intento?

Nadia - 11/02/2016

Emessa dichiarazione intento 11.2015 per acconto di fattura. La merce è stata consegnata e fatturata a saldo a gennaio 2016. E' necessario emettere nuova dichiarazione nel 2016? Grazie.

Maurizio Corte - 16/12/2015

Perchè spedire al fornitore una copia della dichiarazione e la ricevuta di invio all'agenzia delle entrate? Perchè questa inutile incombenza e spreco di denaro per la spedizione se poi il fornitore deve andare a controllare sul suo cassetto fiscale se è vero che l'ho inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate? Non sarebbe il caso di eliminare la spedizione a mezzo posta?

Debora - 22/10/2015

Domanda: Nel 2014 ho emesso fattura ad un cliente con iva, perchè non avevamo la dich. d'intento. Nel 2015 abbiamo emesso la dich. d'intento quindi stiamo fatturando senza iva. Adesso devo emettere una fattura che storni quella emessa nel 2014. Come devo fare?

roberta - 01/09/2015

Buongiorno, ho ricevuto la dichiarazione di intento di un Cliente. Nella parte dove va indicato l'importo della singola operazione o l'importo totale di più operazioni, il cliente non ha indicato nulla. Adesso devo emettere fattura, come mi devo comportare?

entony - 16/07/2015

Ciao io sono un comercianti d'auto. . volevo sapere ma il foglio di intento mi da la possibilità di scaricare l'iva sulle aste?

Paolo - 03/06/2015

Chiedo aiuto. Nel file telematico gli importi devono essere indicati al centesimo di euro. Cosa significa VP indicato per il formato da adottare ? In pratica se devo esprimere 100,50 devo mettere nel campo 10050 oppure 100,50 (con la virgola). Grazie mille

Massimo - 28/05/2015

Riguardo all'obbligo del fornitore, che "riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale" dove vanno indicate ? le dichiarazioni d'intento ricevute nel 2014 relative a fatture del 2015 andranno inserite nella dichiarazione iva 2016 che prevederà un apposito spazio ?

Alessandra - 16/04/2015

Nel caso un fornitore cambi ragione sociale e/o partita iva, se io ho già emesso dichiarazione d'intento mesi prima per tutto l'anno, che cosa devo fare? Faccio una nuova dichiarazione con nuova numerazione? Oppure faccio un'integrativa di quella già fatta usando la stessa numerazione???

VERONICA - 11/03/2015

Mi scusi se invio le dichiarazioni d'intento telematicamente il 11/2/2015 per tutti i miei fornitori con periodo compreso dal 1/1/2015 al 31/12/2015 posso farlo?

michele - 21/01/2015

vorrei capire cosa rilasciare al fornitore: solo la ricevuta di presentazione del servizio telematico dell'agenzia delle entrate (1 foglio)+la dichiarazione di intento che elabora il software( 1 foglio)? Qualcuno mi ha detto che sono tre fogli ma non capisco quali.... Se qualcuno può inviarmi un esempio ne sarei grato. Grazie Michele

Elisabetta - 21/01/2015

Buongiorno Michele lei deve rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione (1 pagina) + la dichiarazione d'intento che elabora il software (2 pagine). Saluti

michele - 21/01/2015

le due pagine che elabora il software sono il frontespizio e la dichiarazione di intento?

simone - 16/12/2014

questa modifica è una follia, chi fa operazioni di import doganale tutti i giorni deve mettersi a fare quotidianamente invii telematici con entratel? alla faccia della semplificazione

giuseppe - 12/12/2014

La ragione di questo ulteriore cambiamento per ritornare alla situazione originaria, in cui l'incombenza era a carico degli esportatori, sta nel fatto che i poteri forti, Società di Leasing e quindi banche, si sono lamentati di questo obbligo a loro sfavore.

franca Cammarano - 12/12/2014

A parte che non vedo la semplificazione, ma per chi la dichiarazione d'intenti la emette nei confronti della dogana???

Luigia Lumia - 01/01/2015

Per la dogana entro 120 giorni verrà predisposta una banca dati da dove la dogana stessa preleverà i dati che servono.

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