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1) Vediamo in breve le modifiche alla dichiarazione di successione
1) Niente obbligo di dichiarazione per le eredità a favore del coniuge e dei parenti in linea retta quando l’attivo ereditario non supera 100.000 euro e non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari. Ricordiamo infatti che nel caso l’attivo ereditario comprenda beni immobili la dichiarazione deve essere sempre presentata per poter effettuare anche le volture catastali.
Fino ad oggi il limite di esenzione è stato di 50 milioni delle vecchie lire.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo della presentazione dei seguenti documenti:
- copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
- copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti
per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
La dichiarazione sostitutiva deve attestare la conformità dei documenti agli originali che comunque devono essere sempre tenuti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che ha sempre facoltà di richiedere gli originali.
3) Presentazione dichiarazione integrativa o sostitutiva nel caso vengano erogati rimborsi fiscali non inseriti nella dichiarazione originaria.
Tutte le modifiche entrano in vigore dal 13 dicembre 2014.
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2) Testo delle modifiche introdotte dall’art 11 del decreto sulle semplificazioni fiscali n.175 del 21/11/2014 pubblicato in GU il 28/11/2014 al Dlgs n.346 Imposta sulle Successioni
Dichiarazione di successione:esoneri e documenti da allegare
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.»;
c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo
28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione».