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TUTTI I CODICI TRIBUTO E LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Tutti i codici tributo e le modalità di versamento degli acconti di novembre

Riepiloghiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento degli acconti d'imposta di novembre 2014, per le persone fisiche, per le società di persone, per le società di capitali e per gli enti non commerciali 

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Il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica) scade il termine per versare il 2° acconto delle imposte IRPEF, IRES, IRAP e CONTRIBUTO INPS nonchè dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e quella sugli affitti (cedolare secca) e la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti da artigiani e commercianti.

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Per le regole generali sulla determinazione del secondo acconto di novembre leggi anche il nostro articolo "Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP e altro ancora: ecco come calcolarlo". 
Ora vediamo quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 e le modalità di versamento degli acconti di novembre.

1) ACCONTI DELLE PERSONE FISICHE

2° ACCONTO IRPEF (codice tributo 4034 - anno 2014)
L'importo da prendere in considerazione è quello risultante dal Mod. Unico 2014 al rigo "RN 33 - Differenza"; l'acconto sarà quindi pari al 100% di tale importo e va versato solo se tale rigo e' superiore a euro 52.
Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014, a valere per l'anno 2014, e l'eventuale credito 2013 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX1 ultima colonna.
L'Addizionale regionale all'Irpef non prevede acconti, quella comunale prevede che si versi solo il 1° acconto.
2° ACCONTO CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI ABITATIVI (codice tributo 1841 - anno 2014)
L'acconto è pari al 95%. A giugno-luglio 2014 abbiamo pagato il 1° acconto nella misura del 40% del 95% del rigo RB11campo 3. Il secondo acconto è pari al 95% di tale rigo, detratto quanto pagato a giugno-luglio.
Ricordiamo che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone concordato, dal 2013 applicano la aliquota del 15% (D.L. n.102/13) a fronte della precedente pari al 19% e che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, è stata confermata la riduzione della aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.
2° ACCONTO IRAP (codice tributo 3813 - anno 2014)
Professionisti e ditte individuali soggetti all'Irap devono versare il secondo acconto la cui base imponibile è già stata indicata nel quadro IR del Modello IRAP 2014. L'importo da versare è costituito dal 100 % del Rigo IR21 “Totale Imposta”. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014, a valere per l'anno 2014, e l'eventuale credito 2013 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.
Anche in questo caso l'acconto non è dovuto se il rigo IR21 non supera euro 52.
Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.
2° ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Il codice tributo è 1794 anno 2014 . I nuovi contribuenti minimi sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risultante dal quadro LM, rigo LM14 “Imposta a debito”, che col metodo storico ha le medesime regole degli acconti Irpef, eventualmente scomputando il credito del rigo LM19. Nel caso in cui il contribuente minimo possegga anche altri redditi (es.: affitti da fabbricati, ecc.) occorrerà per essi versare gli acconti Irpef, se dovuti, secondo le normali regole.
2° ACCONTO CONTRIBUTO INPS 22% / 27,72% PROFESSIONISTI (Mod. F24 - Sezione Inps)
I professionisti non iscritti ad Albi Professionali ed in possesso di Partita Iva (ad es. i programmatori ed i consulenti aziendali) devono versare il secondo acconto del contributo previdenziale Inps Gestione separata 22% (se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione diretta o indiretta), o 27,72% (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) a partire da un minimale reddituale di € 15.516 fino ad un massimale di 100.123 euro.
La base imponibile su cui calcolare l'acconto è costituita dal reddito professionale del 2013: si calcola il 22%/27,72% del reddito (rigo RE 25 oppure rigo LM 7 del Mod. Unico 2014) e si versa il secondo acconto pari al 40%, uguale a quello versato a giugno-luglio.
Si utilizza il modello F24 : codice Inps Bologna 1300, causale P10 (nel caso di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie o di pensione diretta o indiretta) o causale PXX (nel caso di non iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza), periodo 1/2014 – 12/2014. Oltre euro 100.123 di imponibile il contributo Inps non è più dovuto.
E' ammesso il calcolo secondo il metodo previsionale.
2° ACCONTO CONTRIBUTI VARIABILI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Vi ricordiamo che artigiani e commercianti già pagano in 4 rate i contributi Inps fissi dovuti sul reddito minimo prefissato dall'Inps per l'anno 2014 in € 15.516. L'aliquota contributiva sul minimale e' pari al 22,20% per gli artigiani, al 22,29% per i commercianti, oltre al contributo di maternità di 7,44 euro.
Sul reddito d'impresa che supera € 15.516 e fino all'importo di € 46.031 è dovuto analogo contributo, sull'eventuale supero di € 46.031 fino al massimale contributivo di € 76.718 (100.123 per gli iscritti post 1.1.1996) il contributo aumenta di 1 punto, e cioe' e' pari al 23,20% (23,29% se commercianti). A giugno 2014 si sono già effettuati i calcoli e si e' pagato il 50% di tale contributo variabile, a novembre occorre pagare l'ulteriore 50%.
2° ACCONTO IVIE (Immobili all'estero) e IVAFE (Attivita' finanziarie all'estero)
L'acconto e' pari al 100%. Se l'importo dei righi RW7 e RW6 dell'ultima Dichiarazione non superava € 51,65 non e' dovuto alcun acconto, se lo superava ma era inferiore a € 257,72 si paga un unico acconto entro l'1.12.2014, se superava quest'ultima cifra si è pagato a giugno il 1° acconto del 40% e ora si paga il 2° acconto del 60%.

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2) ACCONTI SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)

Le società di persone devono versare esclusivamente il 2° acconto dell'IRAP (codice 3813 - anno 2014 pari al 100 % dell'importo di rigo IR21 del Mod. IRAP 2014 Società di persone.
Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014, a valere per l'anno 2014, e l'eventuale credito 2013 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.
L'acconto non è dovuto se il rigo IR21 non supera euro 52,00.

3) ACCONTI SOCIETÀ DI CAPITALI (S.r.l., S.p.a., ecc.)

L'acconto IRES (codice 2002 - anno 2014) è pari al 101,5 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2014 Società di capitali quadro RN rigo 17, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20,00.
Anche in questo caso occorre scomputare l'eventuale acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014 e l'eventuale credito Ires 2013 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 quarta colonna.
L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2014) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del Mod. IRAP 2014 Società di capitali. L'importo da versare è costituito dal 101,5 % del Rigo IR21, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20,00. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale 1° acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014, a valere per l'anno 2014, e l'eventuale credito 2013 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30. 

4) ACCONTI ENTI NON COMMERCIALI

L'acconto IRES (codice 2002 - anno 2014) è pari al 101,5 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2014 Enti non commerciali, quadro RN28, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20.
Anche in questo caso occorre scomputare gli eventuali acconti del 40% pagati a luglio-agosto 2014 e l'eventuale credito Ires 2013 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 ultima colonna.
L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2014) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del modello IRAP 2014. L'importo da versare è costituito dal 101,5 % del Rigo IR21, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2014, a valere per l'anno 2014, e l'eventuale credito 2013 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR30.

5) Tutte le novità per compensare gli acconti di novembre 2014

Compensare gli acconti di novembre 2014  è diventato più complicato rispetto agli anni passati: ci hanno complicato non poco la vita seminando di trappole questo percorso.
Intanto vi ricordiamo che c'e il divieto di usufruire della compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti della medesima natura, scaduti e iscritti a ruolo, di ammontare superiore a euro 1.500.
Cio' premesso, tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono effettuare compensazioni anche tra crediti e debiti di imposte diverse, con il limite massimo, per l'anno 2014, di euro 700.000 (senza considerare le compensazioni verticali). Per certi subappaltatori edili il limite è di 1 milione di euro.

Attenzione a non utilizzarli due volte: alcuni crediti potrebbero già essere stati utilizzati per il primo acconto 2014, o per le liquidazioni periodiche dell'Iva, o per compensare ritenute o altre imposte e contributi dovuti nel corso dell'anno.
Vi raccomandiamo di fare uno specchietto riassuntivo annuale delle compensazioni effettuate.

Ma la libertà di compensare si ferma all'importo di € 15.000: oltre tale cifra occorre il Visto di conformità di un professionista. Non è finita: la compensazione va resa palese al Fisco tramite F24, che è sottoposto ai vincoli di presentazione già descritti nel nostro articolo del Blog "F24 telematico: dal 1° ottobre altre complicazioni per pagare".
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