La S.C. in questa interessante sentenza assume un orientamento condivisibile, censurando la sentenza d’appello laddove il giudice del riesame si è limitato a condividere l’iter argomentativo della società, in merito all’inerenza dei costi, senza valutare con il dovuto rigore le risultanze probatorie dalla stessa addotte. Peraltro l’Ufficio finanziario aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione, in quanto non esibita in fase di verifica. Sebbene la S.C. accolga il quarto motivo del ricorso proposto dall’Agenzia è interessante evidenziare l’orientamento del Collegio nei confronti del terzo motivo di ricorso formulato dall’Agenzia delle entrate.
IL CASO
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 86/29/07 depositata il 12.6.2007 in accoglimento dell'appello proposto da X s.p.a. - riformava parzialmente la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla Società avverso avviso di accertamento relativo ad Irpeg ed Ilor dell'anno di imposta 1994 e consequenziale cartella di iscrizione a ruolo.
In particolare, il Giudice di secondo grado, rigettate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale ed incidentale, ha ritenuto che:
- - fosse stato correttamente recuperato a tassazione il costo di acquisizione di una caldaia, poi ceduta a dipendente, in quanto conteggiato nel bilancio di esercizio;
- - fosse fondata la contestata mancata contabilizzazione di una fattura perché la stessa Società aveva ammesso che la regolarizzazione contabile aveva riguardato solo l'IVA;
- - fosse illegittima la ripresa a tassazione del contributo offerto alla società alla fondazione "….", avendone la Società dimostrato l'inerenza quale spesa finalizzata all'acquisizione ed al mantenimento di un particolare settore di clientela;
- l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione in ordine alla legittimità del recupero a tassazione della somma di oltre L. 69.000 riguardanti costi non attinenti all'esercizio dell'impresa;
- fosse legittima l'iscrizione a ruolo in via provvisoria di un terzo della maggiore imposta in quanto conforme alla lettera ed alla ratio del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, esente da dubbi di costituzionalità.
In conclusione, quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che, rispetto all'originaria pretesa impositiva, residuavano somme modeste, ben lontane, per eccesso, dalle somme provvisoriamente iscritte a ruolo, per cui mandava all'Amministrazione di rideterminare la somma dovuta dalla Società e rimborsare quanto eventualmente percepito in eccedenza, oltre gli accessori di legge.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi:
Con il primo motivo del ricorso principale - rubricato violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - l'Agenzia delle Entrate censura il capo di motivazione con cui il Giudice di secondo grado ha respinto quest'ultimo, obliterando completamente l'esame del motivo di impugnazione e, quindi, violato l'art. 112 c.p.c. .
Con il secondo motivo, articolato sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, si censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R., in difetto di motivo di impugnazione da parte della contribuente, ritenuto l'avviso di accertamento carente di motivazione.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione ad opera del Giudice di seconda istanza del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973 , art. 33, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 52, comma 5, nonché dell'art. 75, comma 5 T.U.I.R., per avere, a fronte della circostanza pacifica che tutta la documentazione prodotta in sede contenziosa dalla Società non era stata esibita alla Guardia di Finanza, ritenuto i costi deducibili sulla base di documentazione inutilizzabile.
Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata di insufficiente motivazione per avere ritenuto che la Società avesse giustificato i costi senza indicare: quali fossero i criteri di esercizio dell'attività di impresa della Società; quando gli stessi fossero stati illustrati; quale fosse la documentazione probatoria allegata dalla contribuente a conferma della loro veridicità; i motivi per i quali detti criteri generali costituissero ex se ragione giustificativa della deducibilità delle componenti negative di reddito.
IL COMMENTO
1. PREMESSA: DISCIPLINA NORMATIVA IN TEMA DI UTILIZZO DEI DATI BANCARI E RELATIVO ONERE PROBATORIO
Le norme che regolano l’obbligo di rispondere agli inviti e questionari o che obbligano il contribuente alla produzione documentale, in sede amministrativa, sono contenute:
• nel comma 5 dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente agli «Accessi, ispezioni e verifiche»;
• nei commi 4° e 5° dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai «Poteri degli uffici»;
• nel comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i «Redditi determinati in base alle scritture contabili».
Tutte le citate norme tendono a scoraggiare la condotta omissiva stabilendo che «I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa».
La S.C richiama i principi di diritto che si sono cristallizzati relativamente alla norma de quo, in particolare ritiene che:
- il legislatore abbia sanzionato con la preclusione dell'inutilizzabilità la condotta del contribuente che si sottrae al dialogo con l'amministrazione, ponendo il divieto di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale preclusione è determinata dal fatto che l'inadempimento del contribuente finisce con l'impedire all'amministrazione di eseguire un accertamento analitico (divieto che, ha precisato la Consulta, in quanto tale, è inidoneo a menomare il principio di capacità contributiva);
- la norma, va intesa rigorosamente, senza che possano acquistare rilievo le motivazioni e, dunque, patteggiamento psicologico del contribuente (aveva richiesto un rinvio adducendo quale motivazione le imminenti festività natalizie). Di qui l'irrilevanza, nel nostro caso, della richiesta di proroga, soprattutto ove si consideri che l'art. 32, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, riconosce la facoltà di richiedere una proroga del termine soltanto alle aziende ed agli istituti di credito;
(....)
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Indice:
IL CASO
IL COMMENTO
PREMESSA: DISCIPLINA NORMATIVA IN TEMA DI UTILIZZO DEI DATI BANCARI E RELATIVO ONERE PROBATORIO
1. LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DI DATI NON ESIBITI
2. PRINCIPIO DI DIRITTO RIBADITO DALLA SENTENZA DELLA CASS. CIV. SEZ. V, 10-01-2013, N. 453
3. LA SENTENZA ANNOTATA: TRA PRECLUSIONI NELL’UTILIZZO DEI DATI NON ESIBITI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL SECONDO GIUDICE E MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE PROBATORIO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
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