Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto sulle imposte sul reddito relativo al 2021.
La previsione sul versamento dell’acconto delle imposte in 2 rate (ovvero in un’unica soluzione) risulta dall’art. 2, comma 3 del D.L. 63/2002, secondo il quale i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
L'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico, oppure
- utilizzando il metodo previsionale.
Va tenuto presente che, dall’entrata in vigore del D.L. 124/2019 , sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA , prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna), diversamente dalle precedenti del 40% e 60% per il primo e il secondo acconto rispettivamente.
Le modalità di versamento degli acconti variano quindi a seconda del tipo di soggetto, come segue:
- soggetti ISA – con primo e secondo acconto pari al 50% ciascuno;
- soggetti non ISA – con primo acconto del 40% e secondo del 60%
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Calcolo IRES e IRAP 2021 - Redditi Società di Capitali
Consolidato nazionale 2021 (excel)
1) Modalità di calcolo del secondo acconto novembre 2021
Partendo dall’IRPEF, secondo ilmetodo storico l’ammontare dell’ acconto 2021 deve essere pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN 61 – casella “Differenza” – del modello REDDITI PF 2021, per il periodo d’imposta 2020.
Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l' eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello REDDITI PF 2021 evidenzia al rigo RN46 un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto (tramite compensazione c.d. “verticale”, di cui si dirà in seguito).
A livello operativo, il versamento va effettuato come riportato nella seguente tabella:
RIGO RN61 "DIFFERENZA" | ACCONTO IRPEF 2021 |
non > € 51,65 | Non dovuto |
> € 51,65 ma < € 257,52 | Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021 |
> € 257,52 | Versamento in 2 rate pari al: ¨ 40% entro il 30.06.2021 [1] (o entro il 30.07/2021 con la maggiorazione dello 0,40% ); ¨ 60% entro il 30.11.2021 . Per i “soggetti ISA” le rate sono entrambe del 50% |
Passando invece all’acconto IRES 2021, per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. Redditi 2021 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del mod. Redditi 2021 ENC) “ IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:
RIGO RN17 (RN28) | ACCONTO IRES 2021 |
non > € 20,66 | Non dovuto |
> € 20,66 ma < € 257,50 | Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio) |
SUPERIORE A € 257,50 | Versamento in 2 rate pari al: ¨ 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2021 [2] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40% ) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2020); ¨ 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio). Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50% |
Anche la determinazione dell’acconto IRAP 2021 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.
L'acconto non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2021, per il periodo d’imposta 2020, è:
- € 51,65 per le persone fisiche;
- € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
[1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
[2] sempre qualora non risulti applicabile la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
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2) Acconto 30 novembre 2021: metodo previsionale
Oltre al metodo storico si può versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2021 inferiore a quello del 2020.
In simile ipotesi è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2021;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Da notare che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP.
Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio:
- in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”;
- per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
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3) Addizionale comunale e regionale IRPEF acconto 30.11.2021
Per quanto riguarda le addizionali IRPEF, regionale e comunale, gli acconti seguono regole particolari, ossia:
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti;
- per l'addizionale comunale l'acconto va versato
- in un’unica rata,
- entro il termine di versamento del saldo IRPEF.
L’acconto 2021 dell’addizionale comunale doveva pertanto essere versato entro lo scorso 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%).
Diversamente, entro il 30.11.2020 nonè dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali (sia regionale che comunale).
[1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
4) Acconto cedolare secca 30 novembre 2021
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).
L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).
Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.
L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.
Acconto cedolare secca | |
Importo < 51,65 euro | Importo > di 51,65 euro |
acconto non dovuto | acconto dovuto per il 100% |
Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato:
- in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso:
- la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%);
- la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%.
Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.
Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Si possono presentare però i seguenti casi particolari:
CASI PARTICOLARI | |
Cedolare secca dal 2021 | Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:
|
Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021 | Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita):
|
[1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.
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5) Acconto 30 novembre contribuenti minimi e forfettari
Per i contribuenti c.d. “minimi”[1] e “forfettari”[2] si possono determinare diverse situazioni, riportate in seguito.
CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI | I soggetti che:
devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 5%) con i medesimi criteri stabiliti per l’Irpef. Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale |
CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2021 | I contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi (per obbligo o per facoltà) dal 2021 e applicano nello stesso anno:
Se tali soggetti versano comunque (come consigliato) l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[4] potranno scomputarlo dall’IRPEF – indicandolo nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF per il periodo d’imposta 2021 |
CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E NEL 2021 | I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale |
CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2020 E FORFETTARI NEL 2021 | Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in assenza di una base imponibile di riferimento. Con riferimento, invece, all’IRPEF, se applicano il criterio previsionale potranno calcolare l’acconto 2021 solamente sugli (eventuali) altri redditi posseduti |
CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E ORDINARI NEL 2021 | I soggetti forfetari nel 2020, che nel 2021 hanno invece adottato il regime ordinario[5]:
I soggetti in esame sono esonerati dal versamento dell’IRAP per il 2020, motivo per cui non sono neanche tenuti al versamento del relativo acconto per il 2021. |
[1] art. 27 del D.L. 98/2011.
[2] art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modificazioni.
[3] salvo che vi siano altri redditi che scontano l’IRPEF.
[4] con codice tributo 1793.
[5] in contabilità semplificata oppure ordinaria.
[6] con codice tributo 1790.