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1) Regime agevolato contributivo per i contribuenti esercenti attività d'impresa
Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d'impresa.
Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello agevolato, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale telematico di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell'utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime agevolato, compilerà l'apposita dichiarazione che sarà resa disponibile on line dall'Istituto e che dovrà essere inviata all'Istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno .
A seguito della comunicazione di entrata nel regime agevolato , i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.
Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere.
Qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso dei requisiti di accesso all'origine, l'agevolazione previdenziale già concessa viene annullata, senza possibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.
Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale per gli over 65 e per gli under 21.
Mantenendosi la consueta parametrazione al reddito minimale ai fini dell'accreditamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.
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2) Specifica disciplina di vantaggio per i contribuenti che iniziano una nuova attività (start up)
A tal fine per poter beneficiare del regime è necessario che, in sede di inizio attività:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
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3) Passaggio tra vari regimi agevolati dal 2014 al 2015
- Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
- Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)
- Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)
A partire dal 2015 , i soggetti che nel 2014 hanno applicato uno dei sopra elencati regimi, in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del nuovo regime forfetario, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario .
Tuttavia è prevista una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 (regime dei Minimi), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35° anno di età).
Riassumendo quanto previsto dai commi 32, 33, 34 e 35 dell'art. 9 della Legge di Stabilità 2015:
Regime applicato nel 2014 | Regime che si potrà applicare nel 2015 |
---|---|
Regime dei minimi
(DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2) |
|
Regime contabile agevolato |
|
Regime delle nuove iniziative
(Legge 388/2000 art. 13) |
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