La Suprema Corte, nella sentenza n. 19270 si allontana dall'interpretazione ministeriale del rinnovato art. 76 del DPR 602/73 , evidenziando due importanti principi in materia di riscossione coattiva:
- in primo luogo, l’Agente della riscossione, essendo la prima casa pignorabile da parte di altri creditori, potrà intervenire nelle procedure dagli stessi promosse – che non sono assoggettate alle condizioni dettate per l’agente – ed essere soddisfatto in quella sede;
- in secondo luogo, non potrà né iniziare né proseguire procedure immobiliari esecutive che non rispettino le previsioni del vigente art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.
IL CASO
Con la decisione ora impugnata, da EQUITALIA ESATRI SPA, pubblicata l'8 aprile 2008, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale proposta da G.N. nei confronti di ESATRI - Esazione Tributi s.p.a., avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento in (OMISSIS), già casa coniugale; il diritto era stato costituito in suo favore con la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la cessazione degli effetti del matrimonio con il signor S.J., su domanda congiunta, con applicazione del rito camerale, ed alle condizioni concordate dai coniugi. Il Tribunale ha ritenuto che la costituzione dell'usufrutto fosse stata fatta quale corresponsione in unica soluzione dell'assegno di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, e che, avendo questo una funzione assistenziale, non potesse essere pignorato.
Avverso la sentenza Equitalia Esatri s.p.a. (già ESATRI - Esazione Tributi s.p.a.) ha proposto ricorso straordinario, in particolare evidenziando che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 ritenuto applicabile al caso di specie, Equitalia Esatri s.p.a. ha provveduto alla cancellazione del pignoramento per cui è causa ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 13 maggio 2014 il difensore della stessa parte, alla presenza del difensore della parte resistente, ha prodotto visure dell'Agenzia delle Entrate relative alla richiesta di cancellazione del pignoramento sull'appartamento oggetto dell'espropriazione immobiliare esattoriale, alla quale è riferita l'opposizione all'esecuzione per cui è ricorso. A sua volta, la parte resistente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., ha richiamato la normativa sopravvenuta, che, a suo dire, comporterebbe l'impignorabilità da parte dell'agente della riscossione della casa di abitazione, quando sia l'unico immobile di proprietà del debitore, che vi risieda anagraficamente; ha convenuto sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione, nella specie, del nuovo testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76.
IL COMMENTO
La sentenza presenta aspetti di rilevante novità sul tema del pignoramento immobiliare relativo alla prima casa, ex art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - ad opera dell’agente della riscossione.
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi dell’ art. 78 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell’art. 52, comma 1, lett. g) , del d. 1. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ai sensi dell’art. 86 del decreto legge n. 69 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 2 0 agosto 2013), l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’ esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.(....).
IL NUOVO TESTO DI LEGGE DEL D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76
C.1“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. (1)
C. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.
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1) tratto da "Impignorabilità retroattiva della prima casa - Sent. cass. n.19270/2014"
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