Il prossimo 2 novembre 2015 (il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato) scade il termine per presentare il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al 3° trimestre 2015.
Il modello da utilizzare è quello approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20.03.2015.
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1) Rimborso IVA infrannuale: chi può presentare l'istanza
I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2015 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti, indicati dall'art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 633/1972, possono, in base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72:
- richiedere il rimborso del credito Iva;
- ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.
Si precisa che, per il rimborso, è richiesta la prestazione della garanzia solo nei casi ora previsti dalla legge a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in particolare se il rimborso IVA è di importo superiore a € 15.000 ed è richiesto da soggetti considerati "a rischio" (invece, se è superiore a € 15.000 ma è richiesto da soggetti non a rischio, in luogo della garanzia, è possibile presentare l’istanza munita del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio; nulla è richiesto per il rimborso di crediti non superiori a € 15.000) (al riguardo, si veda anche il nostro speciale "Rimborso IVA: i nuovi modelli per la garanzia")
2) Rimborso IVA infrannuale: come richiederlo
Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR nella sua versione approvata con Provvedimento delle Entrate del 20.03.2015, il quale - si ricorda - ha recepito le novità intervenute in merito a:
- la possibilità di rettifica dell'utilizzo del credito IVA (Risoluzione n. 99/E dell'11.11.2014);
- lo split payment, il nuovo regime in vigore dal 1° gennaio 2015 che prevede che, per le operazioni effettuate verso le Pubbliche amministrazioni, l'IVA a debito indicata in fattura venga versata direttamente dalla PA che ha ricevuto la fattura (Legge di Stabilità 2015);
- le modalità di erogazione del credito IVA, per la quale non è più richiesta la garanzia se il rimborso è di importo non superiore a € 15.000 (D.Lgs. n. 175/2014).
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 3° trimestre 2015 scade il prossimo 2 novembre 2015 (il 31 ottobre cade di sabato).
Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 3° trimestre 2015 occorre riportare nel modello F24 il codice tributo "6038".
3) Rimborso IVA prioritario: chi ne ha diritto
Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta.
Si segnala, al riguardo, che a partire dall'istanza relativa al 2° trimestre 2015, si è allargata la platea dei soggetti ammessi al rimborso IVA prioritario, includendo ora, per effetto del Decreto MEF del 27.04.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), anche gli operatori economici che svolgono attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 2007 59.14.00).
Per poter indicare opportunamente tale tipo di contribuenti, con la Risoluzione n. 61/E del 24 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice "7" da indicare nella casella 1 del rigo TD8 del modello IVA TR che, a differenza degli specifici primi sei, è genericamente riservato ad "altri soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”.
Queste, quindi, ad oggi, le categorie di contribuenti ammesse al rimborso prioritario dell'IVA, con i rispettivi codici identificativi da indicare al campo 1 del rigo TD8 del modello IVA TR:
CONTRIBUENTI A CUI SPETTA IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA |
|||
Categoria |
ATECO 2007 |
Decreto |
Codice da indicare al campo 1 del rigo TD8 |
Subappaltatori edili che applicano il reverse charge |
Sezione F |
Decreto MEF 22.03.2007 |
1 |
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici |
38.32.10 |
Decreto MEF 25.05.2007 |
2 |
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati |
24.43.00 |
Decreto MEF 18.07.2007 |
3 |
Produzione di alluminio e semilavorati |
24.42.00 |
Decreto MEF 21.12.2007 |
4 |
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca |
30.30.09 |
Decreto MEF 10.07.2014 |
5 |
Soggetti che hanno effettuato operazioni in regime di "split payment" nei confronti delle pubbliche amministrazioni |
Legge di Stabilità 2015 |
6 |
|
Attività di proiezione cinematografica |
59.14.00 |
Decreto MEF 27.04.2015 |
7 |