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INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: CHI NE HA DIRITTO?

Indennità di accompagnamento: chi ne ha diritto?

Quali sono i requisiti per l'indennità di accompagnamento dell'INPS per gli invalidi civili e per gli ultrasessantasettenni. Gli orientamenti della Cassazione

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L’art. 1 della l. 18/1980 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti concorrenti:
1) l'invalidità totale;
2) l'impossibilità permanente di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

Nel primo caso  è necessaria  la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilita civile art. 12 della l. 118/1971 .

Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi, secondo la costante giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 14/12/2022, n.36565) alternativamente:

  •  nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure
  •  nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti diversi rispetto alla semplice difficoltà  di compiere questi atti (ma senza impossibilità). 

E' la cadenza quotidiana che l'atto assume  a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto.(Cassazione civile sez. lav., 09/03/2023, n.7032).

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Per approfondire vedi i Commenti "Indennità di accompagnamento solo per  impossibilità a compiere atti della vita quotidiana ( Cass. 8557-2018)"

"Indennità di accompagnamento: requisiti - Cass. 20825/2014"

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1) La finalità sociale dell'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento si configura come una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro (tanto vero che l'indennità può essere concessa anche ai minori degli anni diciotto, agli ultrasessantacinquenni già pensionati  ed a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia una attività lavorativa ), è quello di sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsene carico, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale .

E' stato anche chiarito che non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all'indennità ,  la circostanza che  il  concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva .
In considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.)   i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l'ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti. Ciò spiega la copiosa giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento:

  • a persona, che per deficit organici e cerebrali per "patologia connatale" si presentava incapace di "stabilire autonomamente se, quando e come" svolgere gli atti elementari della vita quotidiana ;
  • a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericoloso per sè e per altri 
  • a persona, che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche "per la necessità di evitare danni a sè e ad altri" .(ecc. ...)

Corollario delle diverse statuizioni dei giudici di legittimità è la configurabilità di un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutti quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad es.: Alzheimer o gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell'apparato motorio (ad es.: Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza, e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologica.
In un siffatto contesto ricostruttivo va evidenziato come la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica .

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2) Indennità di accompagnamento solo per difficoltà persistenti: le precisazioni della Cassazione

Nel caso analizzato dalla sentenza n. 20825 2014, la Corte d'Appello aveva accolto  la domanda dell'INPS  e rigettato la domanda proposta dal sig. X ,intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Rilevava che il CTU aveva accertato, al pari della Commissione Medica, una invalidità del 100% in ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni della sua età e che tale condizione era presente sin dall'epoca della presentazione dell'istanza, ma aveva escluso che il periziato fosse incapace di deambulare autonomamente, senza il costante aiuto altrui, e di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sicchè correttamente il primo giudice aveva escluso il riconoscimento del beneficio.

Osservava la Corte che l'indennità di accompagnamento è disciplinata dalla L. 18/1980, che prescriveva i due requisiti menzionati, e che il D.Lgs. 509/1988, art. 6, non era intervenuto su quella normativa, bensì sull'altra che regolava l'invalidità civile, apportando una modifica con riferimento ai soggetti ultrasessantacinquenni, in considerazione del fatto che chi aveva più di 65 anni rientrava nell'area della pensione di vecchiaia, per cui non poteva per esso parlarsi di capacità lavorativa, e dovendo, nell'ambito di tale categoria di assistiti, considerarsi mutilati ed invalidi coloro che avessero difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, analogamente che per i minori di 18 anni. Per tali soggetti il legislatore aveva sostituto il requisito della incapacità lavorativa con quello, più appropriato, della difficoltà suddetta (...).

X ha proposto ricorso in Cassazione, che è stato rigettato, sulla base del principio che  per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento  non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica delle condizioni con  inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 d.lgs. n. 509/1988 (che ha aggiunto il comma 3 all'art. 2, legge n. 118 del 1971), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni 18  (....)

Ugualmente , nella sentenza  n.8557 del 6 aprile 2018  la Cassazione ha confermato il diniego dell'indennità di accompagnamento  a un uomo anziano che denunciava di potersi muovere dentro casa solo grazie a speciali stampelle , in quanto l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana .

Molto interessante è la Cassazione civile sez. lav., 26/10/2022, n.31682, la quale prevede che l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale  pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di

assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

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3) I requisiti descritti dall'INPS

L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

  •     riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche; 
  •     impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,  OPPURE  impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
  •     cittadinanza italiana;
  •     per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  •     per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  •     residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
  • Per gli ultrasessantasettenni  (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età.

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  •     siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  •     percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

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