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IL BONUS ASSUNZIONI DEL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"

Il Bonus assunzioni del Programma "Garanzia Giovani"

Definiti bonus fino a 6mila euro per le assunzioni tra il 3 ottobre 2014 e il 30 giugno 2017 di giovani che siano registrati nel Programma europeo

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Il Ministero del Lavoro con decreto dell'8 Agosto 2014, pubblicato il 2 ottobre sul proprio sito, ha  fissato gli importi e le procedure per  gli incentivi alle assunzioni , in attuazione del programma Garanzia Giovani.
SI tratta di un programma europeo per l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non occupati - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione .  Il Programma prevede la registrazione  all'apposito portale per la successiva presa in carico da parte dei Centri per l'impIego delle varie Regioni e la successiva erogazione ai datori di lavoro privati che li assumano,  di incentivi commisurati alla problematicità del loro  profilo.
Il decreto ministeriale prevede lo stanziamento di quasi 189 milioni di euro per incentivi di importo variabile tra 1500 e 6000 euro per ogni assunzione o stabilizzazione effettuata dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.

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1) Gli importi e le condizioni degli incentivi "Garanzia Giovani"

L'importo degli incentivi è commisurato al tipo di contratto e al profilo del candidato. Si va da un massimo  di seimila euro per un contratto a tempo indeterminato ad un giovane con difficoltà di impiego molto alta  (profilo 4)  al  minimo  di 1500 euro  per  un giovane con  profilo 1 , ossia bassa difficoltà di inserimento,  secondo la valutazione del Centro per l'impiego.
Non spetta  però   alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”.
 L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato,anche a scopo di somministrazione, e anche per i rapporti di lavoro subordinato come soci di una cooperativa.
L’incentivo non spetta invece per i rapporti di: 
• apprendistato,
• lavoro domestico,
• intermittente,
• ripartito e
• accessorio.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché con orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
Sono escluse dall'incentivo per i contratti a termine le regioni Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia.
L'incentivo spetta di norma una volta per ogni soggetto registrato eccetto nel caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, che abbia già goduto del bonus, e  che venga trasformato in tempo indeterminato, anche  nei contratti a ssopo somministrazione.
N.B. l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’impiego o del soggetto privato accreditato,che hanno preso in carico il giovane per il Programma “.
Gli incentivi spettano ai datori di lavoro  ovviamente  solo in caso di  regolare adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e locali e al non superamento dei  limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”.

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2) Le procedure per la registrazione e la richiesta dei bonus

Per usufruire del bonus assunzioni è necessario innanzitutto che il giovane interessato si registri al “Programma" con una procedura che prevede:
  1. l'inoltro di una domanda da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica nel portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;
  2.  Il Centro per l’impiego o dell'ente privato accreditato dalla Regione invita il giovane ad un colloquio in cui si concordano le iniziative da svolgere in suo favor  e gli  viene attribuita una classe di profilazione, che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione.
Le 4 classi  di profilazione previste sono caratterizzate da elementi di difficoltà sempre più elevata: bassa, media ,alta molto alta, alle quali si commisura in senso crescente il relativo incentivo all'impresa
Da parte dei datori di lavoro la procedura invece è la seguente :
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda telematica preliminare di ammissione all’incentivo, indicando
• le generalità del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
• la regione e la provincia in cui si svolge.
La domanda deve essere inoltrata con un modulo di istanza on-line chiamato “GAGI”, allegato in bozza alla circolare INPS n. 118/2014, e che sarà disponibile fra pochi giorni all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
La circolare INPS n. 118/2014  afferma che una volta reso disponibile lo strumento telematico la valutazione delle istanze da parte dell'INPS (verifica che il giovane sia inserito nel Programma, determinazione dell'incentivo, verifica della disponibilità delle risorse e comunicazione di conferma, avverrà entro il giorno successivo all'invio e il datore di lavoro avrà da quel momento 7 giorni di tempo per effettuare l'assunzione proposta .
Per le assunzioni effettuate tra il 3 ottobre 2014 (giorno di decorrenza dell’incentivo) e il giorno anteriore alla pubblicazione del modulo telematico necessario alla domanda, le istanze andranno inviate entro 15 giorni dal rilascio del modulo stesso.

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