Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato - quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione - atti che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente; nessuna di queste attività costituisce componente indispensabile della prestazione dell'agente; la standardizzazione delle condizioni di vendita può rendere preminente l'azione di propaganda, rispetto a quella di preparazione ed allestimento del contratto. Su questo principio si basa la decisione della Corte di Cassazione che risponde ai quesiti di diritto , nella sentenza n. 18690 del 4 Settembre 2014.
IL CASO
La società X conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, la società Y, per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di 800 milioni di lire, a titolo di provvigioni, indennità e risarcimento danni, per aver svolto attività di agente di commercio per l'estero, con immotivato recesso dal contratto da parte della convenuta.
La società Y si costituiva assumendo:
- che il contratto oggetto di causa non era qualificabile come agenzia ma come contratto atipico di consulenza;
- che l'interruzione del rapporto era da rapportarsi non all'esercizio del diritto di recesso ma alla condizione risolutiva prevista dall'art. 6 del contratto, in dipendenza del mancato raggiungimento del target pattuito.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento per la somma di L. 108.018.186, da compensarsi con la minor somma ancora dovuta all'attrice per provvigioni calcolate sulle vendite.
Il Tribunale adito dichiarava che la clausola di cui al punto 6 del contratto integrava una condizione risolutiva non verificatasi; che l'interruzione dei rapporti contrattuali costituiva inadempimento contrattuale della convenuta e la condannava, pertanto, a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 86.265,42 oltre accessori.
Avverso tale decisione la società Y proponeva appello e la società X proponeva appello in via incidentale. La Corte di Appello respingeva l'appello principale ed, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, qualificato come agenzia il contratto concluso tra le parti il 18.7.96, confermava la condanna della società Y al pagamento di Euro 86.265,42, oltre agli accessori e condannava la società Y a pagare all'appellata l'ulteriore somma di Euro 62.594,59 oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali del grado.
La società Y ha proposto ricorso per Cassazione, che accogliendo uno dei motivi cassa la sentenza e rinvia ad altro collegio.
La Suprema Corte ritiene che nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consista in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.
In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ricco Formulario contenente 67 formule utili agli Intermediari commerciali per la loro attività
1) per approfondire, scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza: