La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 18947 del 2 Settembre 2014, formula la seguente norma giuridica: gli oneri relativi alla lite devono essere posti a carico del soggetto che con il suo comportamento antigiuridico vi ha dato causa, e il fatto che tali oneri vengano aggravati da una circostanza non strettamente imputabile a deficit difensivi delle parti, non vale a giustificare una compensazione delle spese, che finirebbe in sostanza per tradursi in una violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., e del generale principio della soccombenza.
Esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza, deve anche essere esclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, (non potendo, nel caso di specie, essere considerate tali né la circostanza che la soccombenza del grado non dipenda da una carenza difensiva del Comune di Roma, né tantomeno la sproporzione tra l'esiguità della sanzione impugnata ed il costo delle attività processuali richieste).
1) La compensazione delle spese di lite
IL CASO
B.S. impugnava, dinnanzi al Tribunale di Roma, la sentenza del Giudice di Pace di Roma che, accogliendo l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata, ometteva qualsiasi provvedimento sulle spese del giudizio. La ricorrente chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza, venisse condannato l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale di Roma accoglieva l'appello addebitando le spese, per il precedente grado, al soccombente Comune di Roma, e compensando tuttavia le spese del grado di appello rilevando che la soccombenza della controparte derivava da un errore giudiziario non riconducibile a carenze difensive e che l'esiguità della sanzione impugnata conduceva ad una sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste.
Perr la cassazione di questa sentenza B.S. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La ricorrente lamenta infatti violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 156 cod. proc. civ. , e dell'art. 111 Cost., comma 6, per non avere il Tribunale ripartito le spese in ossequio al principio della soccombenza sul presupposto che l'esito del grado non discendesse da causa imputabile alla parte, tenuto conto che nell'ambito dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa le spese sono regolate dai principi previsti dal codice di procedura civile, e nello specifico dall'art. 91 c.p.c. e che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede la possibilità di compensazione delle spese solo in caso di reciproca soccombenza e di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitamente indicare nella motivazione.
IL COMMENTO
1. Spese di lite e codice di procedura civile
La compensazione delle spese di lite, prevista dall’art. 92 del codice di procedura civile, costituisce una eccezione alla regola fornita dalla c.d. soccombenza di cui all’art. 91 del codice di procedura civile. Nel corso di questi ultimi anni, peraltro, il legislatore è intervenuto fortemente per limitare la possibilità di utilizzo di tale eccezione. La compensazione, innanzitutto, dovrebbe essere applicata solo in caso di soccombenza reciproca o concorrendo giusti motivi. I giusti motivi possono riguardare tanto il merito della controversia, quanto aspetti processuali o di condotta processuale o preprocessuale delle parti con riguardo alla necessità o meno della lite . (...)
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