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L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'IVA sulle ristrutturazioni edilizie

Il punto sul regime agevolato dell'IVA per i lavori di manutenzione degli immobili residenziali connessi a lavori di ristrutturazione edilizia, oggetto di agevolazioni fiscali

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I lavori di ristrutturazione edilizia sono stati interessati da continui interventi legislativi ad opera degli ultimi governi . In questi ultimi anni, infatti, per dare una spinta ad un settore economico particolarmente colpito dalla crisi, si sono succeduti interventi volti a modificare e ad ampliare i benefici fiscali concessi a quanti pongono in essere interventi di ristrutturazione edilizia.
 Nel presente articolo,  affronteremo il caso specifico dell’Iva da applicare ai lavori di ristrutturazione edilizia e al relativo materiale acquistato.

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1) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
 
Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
 
- i lavori devono riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage);
- i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
 
Collegando queste condizioni ai requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per ristrutturazione edilizia, allora si può concludere che l’Iva agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, lavori che devono consistere in manutenzione ordinaria (qui la detrazione è concessa solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria (detrazioni fiscali fruibili se eseguiti sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
 
La normativa, poi, chiarisce quale sia l’Iva da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione.
 
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
 
 Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
 
 Esempio:
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
- sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
- sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
 
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
 
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
 
 
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Commenti

Marco - 17/07/2015

Buongiorno Dott.Mannara ho il seguente problema; per l'esecuzione dei lavori da effettuare sull' immobile oggetto del quesito è stata attivata una SCIA per ristrutturazione straordinaria che comprende nel capitolato l'applicazione del cappotto esterno e la coibentazione del tetto; posto che la ditta che si occuperà dei lavori è una ditta individuale che al momento ha posto in preventivo la sola manodopera: 1) per poter usufruire dell'iva agevolata al 10% è sufficiente che sia la ditta a comprarla e la giri in fatturazione nei nostri confronti? 2) in presenza di ulteriori lavori quali adeguamento delle fosse settiche o altro escluso dall'iniziale capitolato come devo procedere? 3) per l'aquisto di beni significativi, posso procedere di persona o cambia l'aliquota? se tra questi beni figurano infissi certificati (finestre, persiane e portoncino), e impianto solare per acs, a quanto ammonta lo sgravio irpef? mi conviene farli acquistare dalla ditta? La ringrazio per le info fornite dal blog e per il tempo dedicato a queste domande Cordiali Saluti Marco

Antonio - 12/06/2015

Salve, non mi è chiaro un passaggio a riguardo la documentazione necessaria per poter beneficiare dell'IVA al 10% su ristrutturazione. Sto ristrutturando il mio appartamento in totale autonomia (anche se non ho una ditta), pavimentazione pitturazione e cambio infissi. Per i materiali ho fatto i pagamenti con bonifici per poter usufruire degli sgravi fiscali e per gli infissi mi hanno chiesto la dichiarazione per l'IVA al 10%. Premetto che, per i lavori effettuati all'interno dell'appartamento, il mio comune di residenza non richiede la DIA, quindi non l'ho presentata. Posso usufruire dell'IVA al 10% anche se non ho presentato la DIA?

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