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MODELLO F24: LE REGOLE DI COMPENSAZIONE

Modello F24: le regole di compensazione

L'Agenzia potrà sospendere i modelli F24 con compensazioni a rischio. Fuori dagli obblighi i codici relativi ai 730 e al cd. bonus Renzi

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Nella Legge di Bilancio 2018 è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data indicata nel file telematico inviato. In caso contrario, la delega di pagamento verrà scartata e le relative compensazioni/pagamenti non si considereranno effettuati.
Il  provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018 ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.
Resta fermo quanto precisato nella Risoluzione 68/2017 cioè che sono "esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. “bonus Renzi”). Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006."
In questo approfondimento, il punto.

1) Compensazione in F24

Nel corso del tempo l'utilizzo del Mod. F24 cartaceo è stato sempre più disincentivato da parte del Legislatore, a favore invece delle modalità telematiche

Si ricorda che:

  • dal 2007 i titolari di partita Iva devono trasmettere il mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, il modello cartaceo non è più ammesso;
  • dal 1° ottobre 2014, i titolari di partita Iva e i soggetti privati, sono stati destinatari di importanti limitazioni per la presentazione del modello F24, tanto che, il modello cartaceo, risulta utilizzabile solo dai soggetti privati, in assenza di compensazioni.


Con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva) il legislatore ha introdotto, per i titolari di partita Iva, ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione.

In particolare è stata abrogata la disposizione secondo cui, per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € era necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, ed è stato previsto  l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta (è stato così modificato il comma 49-bis dell'art. 37 del D.l. 223/2006).

La novità è entrata in vigore il 24.04.2017 anche se nella Risoluzione 57/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha affermato che "il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 241/1997, inizierà solo a partire dal 1° giugno pv".

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 68/E/2017, qui allegata ha chiarito l'ambito di applicazione delle nuove regole sulle compensazioni elencando i codici tributo che richiedono, ai fini della loro compensazione, l'obbligo per i titolari di partita Iva di utilizzare esclusivamente i canali Entratel/Fisconline
 

2) Modello F24: attuali regole di presentazione

Nel caso di:
  • F24 con compensazione a saldo zero, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste;
  • F24 con compensazione con saldo a debito, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
    • I titolari di partita Iva, a partire dal 24.4.2017, hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche dell'Agenzia delle Entra(Fisconline/Entratel) per i crediti relativi alle imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ritenute, crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 68/E/2017, ha fornito un elenco di codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (riportato all'allegato 2 della risoluzione stessa);
    • i soggetti privati possono usare tutti i servizi telematici  (Entratel/Fisconline, remote/home banking).
  • F24 senza compensazione, le modalità di presentazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
  • I titolari di partita Iva hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche, potranno usare sia i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), sia quelli di remote/home banking gestiti da banche o poste;
  • i soggetti privati possono usare sia i servizi telematici  (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il modello cartaceo, indipendentemente dall'importo. Questa è appunto la novità introdotta con la conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2017 (L. 225/2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016, Suppl. Ord. n. 53.

F24

Soggetti

Presentazione consentita

A zero

Tutti

(titolari e non di partita Iva)

Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

A debito senza compensazioni

Privato

Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea

Titolari di partita IVA

Entratel /Fisconline remote/home banking

A debito con compensazioni

Privato

Entratel /Fisconline remote/home banking

Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell'Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017

Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

Attenzione però a quanto evidenziato in precedenza ovvero che tra i codici indicati non sono ricompresi in quanto esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi del cd. Bonus Renzi (articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014) . Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006.

3) Sospensione Modelli F24 a rischio

Con il provvedimento del 28.08.2018 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri con cui può sospendere le deleghe di pagamento ritenute a rischio:

  • tipologia di debiti pagati;
  • tipologia di crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;
  • dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010);

Sia i criteri selettivi che la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai residui casi (si veda paragrafo precedente) in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 28.10.2018.

Qualora l'amministrazione finanziaria ritenga che una delega di pagamento è a rischio comunica - con apposita ricevuta - al soggetto che ha inviato il modello F24, che la delega di pagamento è sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.
Durante il periodo della sospensione, per l'eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l'annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate può rilevare che il credito:

  • non è stato correttamente utilizzato. In questo caso allora comunicherà al soggetto che ha inviato il file telematico lo scarto del Mod. F24, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti. In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si considererà effettuata nella data indicata nel file telematico;
  • è stato correttamente utilizzato. In questo caso il mod. F24 si considereràa regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato e:
    • in caso di Mod. F24 con saldo a zero, l'Agenzia comunicherà con apposita ricevuta l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
    • in caso di Mod. F24 con saldo positivo (poiché la compensazione era parziale), l'Agenzia invierà la richiesta di addebito sul conto corrente indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.

Non mancano le polemiche in merito ai blocchi in quanto i profili di rischio sono considerati molto ampi: potrebbe interessarti l'articolo Dal 29 ottobre scattano i blocchi alle compensazioni
 

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 19.03.2009 n. 68
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Commenti

CLAUDIO - 05/09/2014

Nell'ottica della semplificazione! Ma che senso ha questa norma? Ma soprattutto, chi la pensa e la scrive deve essere illuminato forte visto che noi umani non ne capiamo il senso.

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