La Legge n. 116/2014 di conversione del Decreto competitività (D.L. n. 91/2014) ha prorogato dal 23 agosto al 31 ottobre il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato prevista dal Decreto Renzi.
Pertanto, le imprese che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione maturati al 31.12.2013 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, hanno ancora tempo fino al 31 ottobre 2014 per richiedere la certificazione, la quale permette di:
- far apporre automaticamente la garanzia dello Stato sui crediti;
- rendere il credito immediatamente bancabile e cedibile pro soluto;
- effettuare la cessione del credito a prezzi calmierati definiti dal MEF.
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1) La certificazione dei crediti e la garanzia dello Stato
Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (diverse dallo Stato), le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti "commerciali", cioè quelli relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (non sono certificabili eventuali interessi moratori).
E' possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Tuttavia, per poter beneficiare della garanzia dello Stato prevista dall'art. 37 del DL. n. 66/2014, è necessario che l’istanza sia presentata entro il termine previsto dalla legge, ora fissato al 31 ottobre 2014.
L'art. 37 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi), infatti, come ora modificato dalla legge di conversione del Decreto competitività, al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione verso le imprese, ha stabilito che i debiti maturati al 31 dicembre 2013 e:
- certificati alla data del 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014);
- non ancora certificati alla data del 24.04.2014, ma per i quali i creditori presentino istanza di certificazione entro il 31.10.2014 (non più entro il 23.08.2014 come previsto dal Decreto Renzi prima della conversione in legge del Decreto competitività);
siano assistiti da garanzia dello Stato.
I soggetti e le imprese creditrici possono poi cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, a prezzi calmierati definiti dal MEF. Infatti, in virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto del credito avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).
La garanzia dello Stato copre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti alle banche e intermediari autorizzati.
2) La procedura di certificazione dei crediti
La
procedura di certificazione è totalmente
gratuita ed è gestita
tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, alla quale occorre accreditarsi. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo web:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.