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START-UP TURISMO: LA NOVITÀ DAL DECRETO CULTURA

Start-up turismo: la novità dal Decreto cultura

Prevista dal Decreto cultura una nuova forma di start-up innovativa, che include le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, in particolare attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Si è concluso in Parlamento l'iter di conversione in legge del D.L. n. 83 del 31.05.2014, il cosiddetto "Decreto cultura e turismo", contenente importanti misure a sostegno dell'economia del settore turismo e cultura, che puntano al rilancio ed alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, oltre che al rafforzamento del turismo per renderlo più competitivo.
La conversione è avvenuta, con modificazioni, con la Legge n. 106 del 29.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30.07.2014 ed in vigore dal 31 luglio scorso.
Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, vi è l'introduzione del nuovo art. 11-bis al Decreto, che individua le start-up innovative per il settore turismo.

1) Cosa sono le start-up turismo

Il nuovo art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di conversione stabilisce che si considerano start-up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012) anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Tali servizi devono riguardare:
  • la formazione del titolare e del personale dipendente;
  • la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
  • l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

2) La forma societaria delle start-up turismo

Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis del codice civile.
In questo caso, se i soci sono persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

3) Decorrenza

La novità prevista dall'art. 11-bis si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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