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CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BREVE GUIDA DEL MEF

Certificazione dei crediti Pubblica Amministrazione: breve guida del MEF

Aggiornata sul sito MEF laBreve guida alla certificazione dei crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni, che qui alleghiamo

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È disponibile sul sito web del MEF http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/ la versione aggiornata a novembre 2017 della Guida alla certificazione dei crediti. dal titolo “Vademecum Breve guida alla certificazione dei crediti”. 
La prima versione pubblicata nel 2014 faceva  seguito agli impegni assunti nel Protocollo sottoscritto il 21 luglio 2014 dal Ministro Padoan, da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a e dai rappresentanti di regioni, province, comuni, imprese, ordini professionali e banche.
Tenuto conto della normativa in vigore, ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari abilitati, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, le imprese e i lavoratori autonomi devono disporre della certificazione del credito stesso.
Possono  presentare istanza tramite il sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it.

Per assistenza è disponibile un numero verde attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 -  Numero Verde: 800971701

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1) Cos'è la certificazione dei crediti

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
 
Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it
 
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile (quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento, inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive), nei confronti di una P.A.
 
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

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2) La garanzia dello Stato sui crediti certificati

Al fine di consentire l’immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine fissato dalla legge (attualmente previsto per il 23 agosto 2014, anche se è attualmente all’esame del Parlamento la proroga del termine al 31 agosto 2014 (disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 22) sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati.
 
L’attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l’istanza di certificazione del credito nel termine dato. Pertanto, è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell’istanza di certificazione.
 
In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).
 
Per semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un’apposita convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana, che contiene, tra l’altro, il modello del contratto di cessione.
 
La convenzione è consultabile al seguente indirizzo web:
 

Allegato

Vademecum Certificazione crediti 2017
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