HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

SANZIONI PER OMISSIONE CONTRIBUTI - CASSAZIONE N. 16093/2014

Sanzioni per omissione contributi - Cassazione n. 16093/2014

Non applicabile retroattivamente lo jus superveniens L.388/2000 in materia di ritardato pagamento di contributi previdenziali per violazioni precedenti.Le disposizioni normative ed il contrasto giurisprudenziale oggi sanato.

Ascolta la versione audio dell'articolo
In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.
IL CASO
La Corte d'appello respingeva il gravame svolto da Equitalia contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ai decreti ingiuntivi notificati in data 10 ottobre 1996 e 20 gennaio 1999 (con i quali l'INPS e l'INAIL avevano intimato il pagamento di somme, rispettivamente, a titolo di contributi oltre sanzioni aggiuntive e premi assicurativi omessi) per la parte relativa ai contributi evasi, avendo ritenuto illegittimi i contratti di formazione e lavoro stipulati con una parte del personale della società medesima.
L'appellante deduceva di aver provato in giudizio l'avvenuta formazione dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e che comunque le variazioni di fatto apportate al programma formativo non avevano impedito l'inserimento dei giovani nell'azienda con contratti di lavoro a tempo indeterminato; contestava, in subordine, la modalità di calcolo delle sanzioni, ritenendo applicabile, nella specie, la L. 388/2000, art. 16, recante norme di maggior favore per il contribuente; in via gradata contestava l'applicazione delle sanzioni e che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di evasione, non essendovi stato alcun intento elusivo.
Resistevano l'INPS e l'INAIL, e quest'ultimo riteneva erroneo l'appello nei suoi confronti, atteso che la sentenza gravata aveva revocato i decreti ingiuntivi per la parte relativa alla natura subordinata del rapporto di lavoro dei messi notificatori straordinari, in relazione alla quale erano articolate le sue richieste.
Avverso tale sentenza Equitalia propone ricorso per Cassazione, che è stato rigettato sulla base del principio consolidato, secondo cui “in materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla L. 388/2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore”.

1) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza

IL COMMENTO
1. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Le disposizioni che interessano l’argomento in esame sono le seguenti:
  • art. 1, comma 217, della L. 662/1996 (...)
  • art. 116, comma 8, della L. 388/2000 (...)

2. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Il contrasto interpretativo sorto all'interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010, e con analitica confutazione dell'iter argomentativo seguito, da ultimo, da Cass. 1230/2011. (...)
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 01/07/2024 Riscatto laurea: scelta non modificabile anche se la pensione si riduce

La corte costituzionale conferma che la scelta del riscatto che modifica la modalità di calcolo della pensione non può essere annullata successivamente

Riscatto laurea:  scelta  non modificabile  anche se la pensione si riduce

La corte costituzionale conferma che la scelta del riscatto che modifica la modalità di calcolo della pensione non può essere annullata successivamente

Rapporto  biennale di parità: guida e faq di chiarimenti

Guida ministeriale e nuove faq di chiarimenti sui punti ancora dubbi nella compilazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile, in scadenza il 15 luglio

DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva

Presentate le novità della piattaforma telematica per la gestione unificata e semplificata da parte delle aziende: PRE-DURC per la simulazione della situazione contributiva

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.